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Materia: Caparra confirmatoria — rimedi per l’inadempimento · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 14 gennaio 2009, n. 553
- La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) consente, in caso di inadempimento, di recedere trattenendo la caparra (o esigendone il doppio).
- In alternativa, la parte fedele può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento integrale del danno secondo le regole ordinarie.
- I due rimedi sono alternativi e incompatibili: scelta la risoluzione con danni, non si può più «ripiegare» sul recesso con ritenzione della caparra.
Il caso
In un contratto (tipicamente un preliminare immobiliare) è prevista una caparra confirmatoria. Una parte è inadempiente; l’altra deve scegliere come reagire. L’art. 1385 c.c. le offre due strade: recedere dal contratto trattenendo la caparra ricevuta (o pretendendo il doppio di quella versata), oppure agire secondo le regole generali per la risoluzione e il risarcimento integrale del danno. Il problema: queste due vie possono cumularsi o sostituirsi nel corso del giudizio?
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che i due rimedi si pongono in un rapporto di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale. Chi sceglie la risoluzione con domanda di risarcimento integrale rinuncia, con ciò stesso, alla funzione propria della caparra; chi sceglie il recesso con ritenzione (o richiesta del doppio) della caparra accetta una liquidazione convenzionale e anticipata del danno, che lo dispensa dal provarne l’entità.
Di conseguenza, proposta la domanda di risoluzione e di risarcimento secondo le regole generali, non è più consentito trasformarla in domanda di recesso con ritenzione della caparra: ciò tradirebbe la funzione della caparra, che è proprio quella di consentire una definizione anticipata della controversia, evitando l’accertamento del danno effettivo.
Il principio di diritto
In presenza di caparra confirmatoria, la domanda di risoluzione del contratto con risarcimento integrale del danno e la domanda di recesso con ritenzione (o richiesta del doppio) della caparra costituiscono rimedi alternativi e tra loro incompatibili: scelta l’una, non è ammessa la conversione nell’altra.
Implicazioni pratiche
La decisione impone una scelta consapevole e tempestiva. Il recesso con ritenzione della caparra è rapido e non richiede di provare il danno, ma «blocca» il risarcimento all’importo della caparra, anche se il pregiudizio reale fosse maggiore. La risoluzione con risarcimento integrale consente di recuperare l’intero danno, ma impone di provarlo e segue i tempi ordinari del giudizio. Va valutato fin dall’inizio, perché un eventuale ripensamento in corso di causa non è ammesso. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Posso chiedere sia la risoluzione con danni sia trattenere la caparra?
No. Sono rimedi alternativi e incompatibili: o agisci per la risoluzione con risarcimento integrale, o recedi trattenendo la caparra (o chiedendone il doppio). Non si cumulano.
Conviene di più il recesso o la risoluzione?
Dipende. Il recesso con ritenzione della caparra è rapido e non richiede di provare il danno, ma lo limita all’importo della caparra; la risoluzione consente il risarcimento integrale, ma va provato il danno e i tempi sono più lunghi.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 14 gennaio 2009, n. 553.
- Artt. 1385, 1453 e 1455 del Codice civile.
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