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Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Compravendita — garanzia per vizi · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 3 maggio 2019, n. 11748

In sintesi
  • Nelle azioni edilizie (risoluzione o riduzione del prezzo) per vizi della cosa venduta è il compratore a dover provare l’esistenza del vizio.
  • Non si applica lo schema dell’inadempimento contrattuale, in cui basta allegare l’inesattezza: la garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) ha una struttura propria.
  • Restano fermi i ristretti termini di denuncia e prescrizione dell’art. 1495 c.c. (8 giorni per denunciare, un anno per agire).

Il caso

Chi compra un bene affetto da vizi — difetti che lo rendono inidoneo all’uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore — può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (le cosiddette «azioni edilizie», art. 1492 del codice civile). La domanda di fondo è: in giudizio, chi deve provare che cosa? Il compratore deve dimostrare che il bene era difettoso, oppure è il venditore a dover provare che il bene era immune da vizi?

La questione era controversa. Un orientamento applicava lo schema generale dell’inadempimento delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza 13533/2001 (al creditore basta allegare l’inadempimento, è il debitore a dover provare l’esatto adempimento); un altro orientamento riteneva invece che la garanzia per vizi avesse regole sue, con l’onere a carico dell’acquirente.

La decisione

Le Sezioni Unite compongono il contrasto a favore del secondo orientamento: nelle azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta è il compratore — che fa valere la garanzia — a dover provare l’esistenza dei vizi.

La Corte spiega che la garanzia per vizi non si identifica con l’inadempimento di un’obbligazione: il venditore non «si obbliga» a un facere ulteriore, ma risponde di una qualità mancante della cosa secondo uno statuto speciale (artt. 1490 e seguenti). Per questo non si applica il principio della prova dell’esatto adempimento a carico del debitore, valido per le ordinarie obbligazioni: chi agisce in garanzia deve dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, cioè che il bene era viziato, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.

Il principio di diritto

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il compratore che agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo è gravato dell’onere di provare l’esistenza dei vizi; non opera, in questa materia, il diverso criterio di riparto previsto per l’azione di adempimento o di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni.

Implicazioni pratiche

Per chi acquista, il messaggio è concreto: in caso di contestazione occorre documentare il difetto (perizie, fotografie, accertamenti tecnici) e non limitarsi ad affermarne l’esistenza. È inoltre essenziale rispettare i termini brevissimi dell’art. 1495 c.c.: la denuncia dei vizi va fatta, di regola, entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna. Diverso è il caso dell’aliud pro alio (consegna di un bene radicalmente diverso da quello pattuito), che esula dalla garanzia per vizi e segue la disciplina ordinaria dell’inadempimento. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

Domande frequenti

Chi deve provare che il bene comprato era difettoso?

Il compratore. Secondo le Sezioni Unite, chi agisce per la risoluzione o la riduzione del prezzo deve provare l’esistenza dei vizi della cosa venduta, non basta affermarli.

Entro quanto tempo vanno denunciati i vizi?

Di regola entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495 c.c.); l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna del bene. Sono termini brevi e vanno rispettati con attenzione.

La regola vale anche se mi consegnano un bene completamente diverso?

No. La consegna di un bene radicalmente diverso (aliud pro alio) non rientra nella garanzia per vizi e segue la disciplina ordinaria dell’inadempimento, con termini di prescrizione più lunghi.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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