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Materia: Edilizia e ambiente — reati ambientali / ecoreati (profilo penale) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III penale, 13 ottobre 2023, n. 41602
- Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis del codice penale) punisce chi cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo, sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.
- Può integrarlo anche la pesca vietata (di ricci di mare e oloturie) in violazione di norme a tutela dell’ambiente marino, se provoca un notevole grado di compromissione delle popolazioni e uno squilibrio dell’ecosistema e della biodiversità dei fondali.
- Non è il singolo prelievo a contare, ma l’impatto significativo sull’ecosistema: la tutela penale dell’ambiente non si limita agli scarichi industriali.
Il caso
Viene contestato il delitto di inquinamento ambientale in relazione a una pesca vietata e intensiva di ricci di mare e oloturie (i cosiddetti «cetrioli di mare»), in violazione delle norme — internazionali, europee e interne — poste a tutela dell’ambiente marino. Si discute se un’attività di prelievo ittico possa rientrare nel reato dell’art. 452-bis c.p., pensato soprattutto per le contaminazioni.
La decisione
La Cassazione afferma che il delitto di inquinamento ambientale dell’art. 452-bis c.p. può configurarsi anche a fronte di una pesca illegale. Integra il reato la pesca di oloturie e ricci di mare effettuata in violazione di disposizioni legislative o regolamentari di tutela dell’ambiente marino, quando abbia provocato un notevole grado di compromissione, tale da tradursi in un vero e proprio deterioramento delle popolazioni e da determinare un significativo squilibrio dell’ecosistema e della biodiversità correlata ai fondali.
Ciò che rileva, dunque, non è la qualificazione formale dell’attività (pesca, scarico, ecc.), ma l’evento: la causazione di una compromissione o di un deterioramento significativi e misurabili richiesti dalla norma. La Corte conferma così un’interpretazione ampia del bene protetto: l’ambiente è tutelato in sé, comprese le popolazioni marine e la biodiversità dei fondali.
Il principio di diritto
Integra il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) anche un’attività di pesca vietata che, in violazione di norme a tutela dell’ambiente marino, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle popolazioni e dell’ecosistema, con un rilevante squilibrio della biodiversità dei fondali; ciò che conta è l’evento di danno all’ambiente, non la tipologia formale della condotta.
Implicazioni pratiche
La pronuncia mostra l’ampiezza della tutela penale introdotta con gli «ecoreati» del 2015: il delitto di inquinamento ambientale non riguarda solo gli scarichi o le contaminazioni del suolo, ma ogni condotta che provochi un deterioramento significativo e misurabile dell’ecosistema, compresa la pesca abusiva di specie protette. Per imprese e operatori del settore agro-ittico e ambientale è un richiamo alla rigorosa osservanza dei vincoli (divieti di prelievo, quote, periodi di fermo), la cui violazione, oltre alle sanzioni di settore, può assumere rilievo penale quando incide in modo serio sull’equilibrio ecologico.
Domande frequenti
La pesca illegale può essere reato di inquinamento ambientale?
Sì, secondo la Cassazione, quando — violando norme a tutela dell’ambiente marino — provoca un deterioramento significativo e misurabile delle popolazioni e uno squilibrio dell’ecosistema e della biodiversità dei fondali (art. 452-bis c.p.).
Che cosa richiede l’art. 452-bis del codice penale?
Richiede di aver cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo, sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna: non basta una qualsiasi violazione, serve un impatto rilevante.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 13 ottobre 2023, n. 41602.
- Art. 452-bis del codice penale (inquinamento ambientale).
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