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Materia: Edilizia e ambiente — reati ambientali / gestione rifiuti (profilo penale) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III penale, 6 marzo 2024, n. 11599
- Commette il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006) anche chi, trovati rifiuti abbandonati o smaltiti illecitamente da altri, vi compie a sua volta attività di gestione senza autorizzazione.
- Sono «gestione» la raccolta, lo stoccaggio, l’abbandono o lo smaltimento dei rifiuti altrui: serve la condotta attiva, non basta lasciarli dove sono.
- Per escludere il reato non basta la mera occasionalità: occorre l’assoluta occasionalità della condotta.
Il caso
Un soggetto rinviene sul proprio terreno (o comunque nella propria disponibilità) rifiuti abbandonati o smaltiti illecitamente da terzi. Anziché limitarsi a segnalarne la presenza, vi compie operazioni di gestione — ad esempio li raccoglie, li accumula o li smaltisce — senza alcuna autorizzazione. Risponde di reato pur non essendo l’autore dell’abbandono originario?
La decisione
La Cassazione risponde affermativamente. Integra il reato di cui all’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) la condotta di chi, rinvenuti rifiuti abusivamente smaltiti o abbandonati da altri, compie a sua volta attività di gestione degli stessi — quali la raccolta, lo stoccaggio, l’abbandono o lo smaltimento — in assenza della prescritta autorizzazione.
La Corte distingue questa ipotesi da quella di chi si limita a non rimuovere i rifiuti lasciati da terzi: ciò che rende penalmente rilevante la condotta è il compimento attivo di operazioni di gestione. La giurisprudenza, inoltre, precisa che il reato può configurarsi anche a fronte di una singola condotta e a prescindere dalla qualifica soggettiva dell’autore (non occorre essere imprenditori): per escludere la rilevanza penale non basta una condotta semplicemente occasionale, ma occorre la sua assoluta occasionalità.
Il principio di diritto
Risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006) colui che, rinvenuti rifiuti abbandonati o smaltiti illecitamente da altri, compie su di essi attività di gestione — raccolta, stoccaggio, abbandono o smaltimento — in assenza di autorizzazione; non rileva che non sia l’autore dell’abbandono originario, né la sua eventuale qualifica di non imprenditore.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha ricadute pratiche importanti per privati, imprese e proprietari di aree. Trovare rifiuti altrui non autorizza a «sistemarli» in proprio: accatastarli, trasportarli o smaltirli può far scattare la responsabilità penale. La via corretta è segnalare l’abbandono alle autorità competenti e affidare la rimozione e lo smaltimento a soggetti autorizzati, conservando i formulari. Diverso, e da valutare caso per caso, è il profilo dell’obbligo di rimozione a carico del proprietario incolpevole, che presuppone l’accertamento di una sua condotta dolosa o colposa.
Domande frequenti
Se trovo rifiuti abbandonati da altri sul mio terreno posso smaltirli io?
Attenzione: raccoglierli, accumularli o smaltirli senza autorizzazione può integrare il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006). Meglio segnalare l’abbandono e affidarsi a operatori autorizzati.
Serve essere imprenditori per commettere il reato dell’art. 256?
No. La gestione illecita di rifiuti del comma 1 può essere commessa anche da chi non è imprenditore; per escludere il reato non basta l’occasionalità, ma occorre l’assoluta occasionalità della condotta.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 6 marzo 2024, n. 11599.
- Art. 256, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente); art. 192 (divieto di abbandono).
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