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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Edilizia e ambiente — distanze legali (profilo civile) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza 2024, n. 17561

In sintesi
  • Ai fini delle distanze legali (art. 873 del codice civile) esiste una nozione unica di costruzione.
  • È «costruzione» qualsiasi opera non completamente interrata dotata dei caratteri della solidità e della immobilizzazione al suolo, a prescindere dalla tecnica e dai materiali (anche un barbecue o un camino in muratura stabile).
  • I regolamenti comunali, norme secondarie, non possono restringere questa nozione: il rinvio dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali riguarda solo la facoltà di prevedere una distanza maggiore.

Il caso

Tra fondi confinanti sorge una controversia: un proprietario chiede la rimozione di un manufatto del vicino (in concreto, un camino-barbecue in muratura) realizzato a distanza inferiore a quella legale. La Corte d’appello aveva escluso che l’opera fosse una vera e propria «costruzione», negando la tutela. Il proprietario ricorre in Cassazione: l’opera, stabile e ancorata al suolo, doveva rispettare le distanze?

La decisione

La Cassazione accoglie il ricorso e ribadisce un principio consolidato: ai fini dell’art. 873 del codice civile la nozione di costruzione è unica e va intesa in senso ampio. Rientra nella nozione qualsiasi opera non completamente interrata che presenti i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva, dai materiali impiegati e dalla funzione del manufatto.

Ne consegue che anche un camino-barbecue in muratura, se stabilmente infisso e immobilizzato al terreno, è una costruzione soggetta al rispetto delle distanze. La Corte precisa inoltre un punto di gerarchia delle fonti: i regolamenti edilizi comunali, in quanto norme secondarie, non possono modificare la nozione di costruzione fissata dal codice civile. Il rinvio operato dall’art. 873 c.c. alla disciplina locale è circoscritto alla sola facoltà dei Comuni di stabilire distanze maggiori di quella minima legale dei tre metri, non di ridurre l’ambito di tutela.

Il principio di diritto

Agli effetti delle distanze legali la nozione di costruzione è unica e ricomprende ogni opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione al suolo, quale che sia la tecnica realizzativa; i regolamenti comunali possono prescrivere distanze maggiori, ma non incidere sulla definizione codicistica di costruzione.

Implicazioni pratiche

Il messaggio per chi costruisce in giardino o a ridosso del confine è chiaro: l’etichetta del manufatto («arredo da giardino», «pertinenza») non conta. Ciò che rileva è la stabilità e l’ancoraggio al suolo: barbecue in muratura, forni, gazebo fissi, muretti e simili, se solidi e immobilizzati, devono rispettare le distanze. Prima di realizzare un’opera fissa conviene verificare distanza dal confine e regolamento comunale (che può imporre limiti più severi, mai più blandi). Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

Domande frequenti

Un barbecue in muratura deve rispettare le distanze legali?

Sì, se è stabilmente infisso e immobilizzato al suolo: per la Cassazione è una costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c. e va tenuto alla distanza minima (tre metri, o quella maggiore prevista dal regolamento comunale).

Il Comune può stabilire che un certo manufatto non è una costruzione?

No. La nozione di costruzione è fissata dal codice civile; i regolamenti comunali possono solo imporre distanze maggiori, non restringere la definizione né sottrarre opere al regime delle distanze.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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