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Materia: Bancario e finanziario / intermediazione finanziaria · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 4 novembre 2019, n. 28314
- La nullità del contratto quadro di investimento per difetto di forma scritta (art. 23 TUF) è una nullità di protezione: la può far valere solo l’investitore.
- L’investitore può usarla in modo selettivo, cioè per colpire solo alcuni ordini (quelli in perdita), conservando quelli a lui favorevoli.
- Ma l’intermediario può opporre l’eccezione di buona fede se l’uso selettivo procura all’investitore un vantaggio ingiustificato: in tal caso si compensano i risultati complessivi.
Il caso
Un investitore stipula con la banca un contratto quadro (o «contratto di negoziazione») che disciplina la prestazione dei servizi di investimento; sulla base di esso impartisce nel tempo numerosi ordini di acquisto. Si scopre poi che il contratto quadro è nullo per difetto di forma scritta (art. 23 del T.U.F., D.Lgs. 58/1998). L’investitore agisce per far dichiarare la nullità, ma solo in relazione agli ordini che si sono rivelati in perdita, per ottenerne la restituzione, lasciando intatti quelli che gli hanno dato un guadagno.
È ammissibile questo uso «a senso unico» (selettivo) della nullità? Oppure la nullità del contratto quadro travolge necessariamente tutti gli ordini?
La decisione
Le Sezioni Unite muovono dalla natura della nullità dell’art. 23 TUF: si tratta di una nullità di protezione, prevista nell’interesse del solo cliente e da lui esclusivamente azionabile. Ne discende che gli effetti, processuali e sostanziali, operano a vantaggio dell’investitore, il quale può, in linea di principio, limitare la domanda ad alcuni soltanto degli ordini eseguiti.
Questa facoltà incontra però un limite: il principio di buona fede. Se l’investitore, scegliendo di far cadere solo gli ordini in perdita e di trattenere i guadagni di quelli redditizi, consegue un vantaggio ingiustificato, l’intermediario può sollevare la relativa eccezione. Il giudice allora compensa: tiene conto del risultato economico complessivo prodotto dagli ordini «coperti» dal medesimo contratto quadro, paralizzando la pretesa restitutoria fino a concorrenza dei vantaggi già conseguiti dall’investitore.
Il principio di diritto
La nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, prevista dall’art. 23 TUF, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore e anche in modo selettivo, rispetto a singoli ordini; tuttavia l’intermediario può opporre, quale eccezione di merito, la buona fede ove l’uso selettivo della nullità determini un vantaggio ingiustificato, con conseguente compensazione tra i risultati complessivi degli ordini riconducibili al contratto nullo.
Implicazioni pratiche
La sentenza disegna un punto di equilibrio. L’investitore conserva l’arma della nullità di protezione e la flessibilità di azionarla per i soli investimenti negativi; ma non può «fare cassa» in modo opportunistico, scaricando sulla banca solo le perdite. In concreto, chi promuove una causa di questo tipo deve mettere in conto che il giudice valuterà il saldo complessivo dell’operatività sul contratto quadro nullo, non il solo singolo ordine perdente. Approfondimenti nella sezione T.U.F..
Domande frequenti
Posso annullare solo gli investimenti che ho perso e tenere quelli che ho guadagnato?
Puoi agire in modo selettivo, perché la nullità del contratto quadro è di protezione e spetta solo a te; ma la banca può opporre la buona fede e il giudice compensa i risultati complessivi se ottieni un vantaggio ingiustificato.
Chi può far valere la nullità del contratto quadro?
Solo l’investitore (cliente): è una nullità di protezione, non rilevabile a vantaggio dell’intermediario.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 4 novembre 2019, n. 28314.
- Art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.); artt. 1175 e 1375 del codice civile (buona fede).
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