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Materia: Cittadinanza / acquisto per matrimonio · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 20 ottobre 2025, n. 27928
- La condanna penale per i reati indicati dalla legge è causa ostativa all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio (art. 6 della L. 91/1992).
- L’effetto preclusivo della condanna viene meno solo con la riabilitazione (art. 178 c.p.).
- La sospensione condizionale della pena è un beneficio diverso e non elimina la causa ostativa: i due istituti non sono equiparabili.
Il caso
Uno straniero coniugato con cittadino italiano chiede la cittadinanza per matrimonio. A suo carico risulta una condanna penale rientrante tra le cause ostative previste dalla legge. L’interessato sostiene che l’effetto preclusivo dovrebbe ritenersi superato in ragione di benefici ottenuti, in particolare della sospensione condizionale della pena. Il punto controverso è quando, e a quali condizioni, la condanna cessa di impedire l’acquisto della cittadinanza.
La decisione
La Corte conferma che, in materia di cittadinanza iure matrimonii, la presenza di una condanna per i reati indicati dall’art. 6 della L. 91/1992 costituisce causa ostativa all’acquisto. L’effetto preclusivo della condanna cessa soltanto a seguito della concessione della riabilitazione (art. 178 c.p.), che estingue gli effetti penali della condanna.
La sospensione condizionale della pena, invece, è un beneficio distinto, che incide sull’esecuzione della pena ma non elimina l’effetto ostativo ai fini della cittadinanza. Non è ammessa un’interpretazione estensiva che equipari i due istituti: solo la riabilitazione — istituto tipico volto a rimuovere gli effetti penali della condanna — è idonea a far venir meno la preclusione.
Il principio di diritto
Nell’acquisto della cittadinanza per matrimonio l’effetto ostativo della condanna penale viene meno esclusivamente con la riabilitazione, e non per effetto della sospensione condizionale della pena o di altri benefici che non rimuovono gli effetti penali della condanna.
Implicazioni pratiche
Per chi ha una condanna nel proprio passato la pronuncia indica con chiarezza la strada: prima di presentare l’istanza di cittadinanza per matrimonio in presenza di una causa ostativa, occorre ottenere la riabilitazione; benefici come la sospensione condizionale o la non menzione non sono sufficienti a rimuovere l’ostacolo. Va comunque verificata la concreta riconducibilità del reato alle ipotesi ostative previste dalla legge. Approfondimenti nella sezione Cittadinanza.
Domande frequenti
La sospensione condizionale della pena basta per ottenere la cittadinanza?
No. Secondo la Cassazione non rimuove la causa ostativa: l’effetto preclusivo della condanna viene meno solo con la riabilitazione.
Che cos’è la riabilitazione?
È l’istituto (art. 178 c.p.) che estingue gli effetti penali della condanna: una volta concessa, viene meno l’effetto ostativo all’acquisto della cittadinanza.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, 20 ottobre 2025, n. 27928.
- Artt. 5 e 6 della L. 5 febbraio 1992, n. 91 (cittadinanza per matrimonio e cause ostative); art. 178 del codice penale (riabilitazione).
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