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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Penale tributario / omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 9 giugno 2023, n. 24929

In sintesi
  • Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) scatta quando, superata la soglia, non si presenta la dichiarazione entro 90 giorni dal termine.
  • L’amministratore di diritto «prestanome» risponde in concorso con l’amministratore di fatto, per non aver impedito l’evento (art. 40, comma 2, c.p.).
  • Serve però l’elemento soggettivo: la consapevolezza, almeno a livello di dolo eventuale, che la società non presentava le dichiarazioni dovute.

Il caso

Una società non presenta la dichiarazione annuale dei redditi o IVA, con imposta evasa oltre la soglia di punibilità. L’amministratore di diritto è un mero prestanome: sostiene di non aver gestito nulla, perché la società era retta da un amministratore di fatto. Può rispondere ugualmente del reato di omessa dichiarazione?

La decisione

La Corte conferma un principio costante: chi assume formalmente la carica di amministratore si addossa anche i doveri che ne derivano, tra cui quello di vigilare sull’adempimento degli obblighi dichiarativi della società. Il prestanome, dunque, risponde del reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del codice penale: avendo l’obbligo giuridico di impedire la violazione, il non averlo fatto equivale ad averla cagionata.

La responsabilità non è però automatica: occorre la prova dell’elemento soggettivo, cioè che il prestanome fosse consapevole (quanto meno a titolo di dolo eventuale, accettando il rischio) del fatto che la società ometteva le dichiarazioni. Tale consapevolezza, secondo la Corte, è ragionevolmente desumibile quando l’imputato abbia esperienza imprenditoriale, abbia accettato la carica e gli obblighi dichiarativi siano adempimenti primari e ben noti di qualunque società.

Il principio di diritto

L’amministratore di diritto, anche se mero prestanome, risponde in concorso del reato di omessa dichiarazione per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire (art. 40, comma 2, c.p.), a condizione che ricorra l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale, della condotta omissiva dell’amministratore di fatto.

Implicazioni pratiche

Accettare la carica di amministratore «solo sulla carta» non mette al riparo: l’idea di «prestare il nome» senza occuparsi della gestione è una trappola penale. Chi figura come amministratore di diritto deve sapere che gli obblighi dichiarativi ricadono anche su di lui e che la loro omissione lo espone, salvo prova della totale inconsapevolezza, a una condanna in concorso. Sul versante difensivo, il punto da presidiare è proprio l’elemento soggettivo: dimostrare l’effettiva estraneità e l’impossibilità di conoscere l’omissione. Per la disciplina dell’omissione e del concorso, vedi la sezione Codice Penale.

Domande frequenti

Il prestanome risponde dei reati fiscali della società?

Sì, può rispondere in concorso per omesso impedimento dell’evento (art. 40, comma 2, c.p.), se era consapevole — anche a titolo di dolo eventuale — che la società non presentava le dichiarazioni dovute.

Basta dire «non gestivo io» per essere assolti?

No. La carica formale comporta il dovere di vigilare; per andare esente da responsabilità occorre provare la reale inconsapevolezza e l’impossibilità di conoscere l’omissione.

Quando si consuma il reato di omessa dichiarazione?

Decorsi 90 giorni dal termine ordinario di presentazione: il periodo di 90 giorni non è causa di non punibilità, ma un ultimo termine per adempiere.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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