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Materia: Civile — successioni / azione di riduzione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, 27 settembre 2025, n. 26289
- Il legittimario è il familiare (coniuge, figli, ascendenti) cui la legge riserva una quota dell’eredità (la legittima): se leso, agisce con l’azione di riduzione.
- L’art. 564 c.c. esige la previa accettazione con beneficio d’inventario per agire in riduzione, ma solo per il legittimario che sia anche erede, non per quello totalmente pretermesso.
- Quel requisito, posto a tutela dei terzi donatari o legatari, viene meno quando l’asse ereditario è di valore irrisorio.
Il caso
Un legittimario (ad esempio un figlio) viene completamente pretermesso, cioè ignorato dal testamento, che attribuisce tutto ad altri o a terzi donatari. Egli agisce in riduzione per ottenere la propria quota di legittima, ma non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario. La controparte eccepisce l’art. 564 del codice civile, che subordina l’azione proprio a tale accettazione. Quel requisito vale anche per chi è stato del tutto escluso dal testamento?
La decisione
La Corte richiama l’orientamento consolidato e ne ribadisce la logica. La condizione dell’accettazione con beneficio d’inventario (art. 564, comma 1, c.c.) opera soltanto per il legittimario che abbia anche la qualità di erede (perché chiamato e accettante), non per il legittimario totalmente pretermesso: quest’ultimo non è chiamato all’eredità e acquista i propri diritti solo dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, che rimuove l’efficacia delle disposizioni lesive.
La Corte aggiunge una precisazione di rilievo: la ratio dell’onere è consentire ai terzi donatari o legatari estranei di verificare, attraverso l’inventario, l’effettiva esistenza della lesione di legittima. Tale esigenza di tutela, però, viene meno quando manca un asse ereditario di apprezzabile valore economico: in caso di compendio irrisorio, imporre l’inventario sarebbe un formalismo privo di scopo.
Il principio di diritto
L’accettazione con beneficio d’inventario richiesta dall’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione si applica al legittimario che sia anche erede, e non al legittimario totalmente pretermesso; il relativo onere, posto a tutela dei terzi donatari o legatari, non opera quando l’asse ereditario è di valore irrisorio, venendo meno la stessa esigenza di tutela.
Implicazioni pratiche
La pronuncia agevola il legittimario escluso del tutto dal testamento: può agire in riduzione senza il previo (e oneroso) inventario. Resta invece fermo l’obbligo per chi è insieme erede e legittimario e voglia ridurre le disposizioni a favore di terzi estranei. Sul piano pratico, prima di promuovere la causa è essenziale qualificare correttamente la propria posizione (pretermesso o erede) e valutare la consistenza dell’asse, perché da ciò dipende la necessità o meno dell’inventario. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Sono stato escluso dal testamento: devo accettare con beneficio d’inventario per agire in riduzione?
No. Secondo la Cassazione il requisito dell’art. 564 c.c. non si applica al legittimario totalmente pretermesso, che non è chiamato all’eredità prima del vittorioso esperimento dell’azione.
Quando l’inventario non serve nemmeno per l’erede?
L’onere, posto a tutela dei terzi donatari, viene meno quando l’asse ereditario è di valore irrisorio: in tal caso manca l’esigenza di tutela che lo giustifica.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 27 settembre 2025, n. 26289.
- Artt. 536, 549, 557 e 564 del Codice civile (legittima, azione di riduzione, beneficio d’inventario).
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