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Materia: Civile / prescrizione dell’azione di risarcimento · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008, n. 576
- Il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.); il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
- Per i danni lungolatenti (per esempio una malattia da trasfusione o da contagio) la prescrizione non parte dal fatto, ma dal momento in cui il danno è percepibile dal danneggiato come collegato a quella condotta.
- La percepibilità va valutata con l’ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche del momento: non basta il primo sintomo, serve poter ricondurre il danno alla causa.
Il caso
Una persona contrae una grave patologia (epatite, HIV) a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto. La malattia si manifesta a distanza di anni dalle trasfusioni. Quando comincia a decorrere la prescrizione dell’azione di risarcimento? Dal giorno delle trasfusioni (il «fatto») o dal momento, molto successivo, in cui il danneggiato ha potuto rendersi conto di aver contratto la malattia e di poterla collegare a quelle trasfusioni?
La risposta è decisiva: ancorare il termine al fatto rischia di far prescrivere il diritto prima ancora che il danneggiato sappia di essere stato danneggiato.
La decisione
Le Sezioni Unite muovono dal coordinamento tra l’art. 2947 c.c. (cinque anni per il danno da fatto illecito) e l’art. 2935 c.c., per il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per i danni cosiddetti lungolatenti, in cui tra la condotta e l’emersione del danno passa molto tempo, il termine non può decorrere dal mero verificarsi materiale del fatto.
La Corte afferma che la prescrizione inizia a correre dal momento in cui la malattia — che richiede conoscenze e accertamenti specialistici — è percepita o può essere percepita, usando l’ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche dell’epoca, come danno ingiusto causalmente collegato alla condotta del responsabile. Non basta dunque il primo sintomo: occorre che il danneggiato sia in grado di riconoscere il nesso tra la patologia e la sua origine.
Il principio di diritto
Nei danni lungolatenti il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre non dal giorno della condotta, ma dal momento in cui la malattia è percepibile, con l’ordinaria diligenza e in base alle conoscenze scientifiche del tempo, come danno causalmente riconducibile al comportamento del responsabile.
Implicazioni pratiche
Il principio è una garanzia per chi subisce danni a manifestazione differita: patologie da emotrasfusioni o da contagio, esposizione a sostanze nocive, danni ambientali o da farmaci. Sul piano pratico, è spesso decisivo individuare con precisione la data della percepibilità (per esempio il referto diagnostico che collega la malattia alla causa, o l’esito di un accertamento sanitario), perché è da lì che si conta. Chi intende agire deve quindi documentare il momento in cui ha potuto ragionevolmente conoscere danno e nesso causale. Sulla disciplina della prescrizione e del fatto illecito si veda la sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Da quando partono i 5 anni per chiedere il risarcimento?
In generale dal giorno del fatto illecito. Ma per i danni lungolatenti, che emergono a distanza di tempo, il termine decorre da quando il danneggiato può, con l’ordinaria diligenza, percepire il danno e collegarlo causalmente alla condotta del responsabile.
Se la malattia si scopre dopo anni il diritto è già prescritto?
Non necessariamente. La prescrizione non parte dal fatto remoto ma dal momento della percepibilità del danno come causalmente collegato alla condotta: prima di quel momento il diritto non poteva essere fatto valere e il termine non era iniziato a correre.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 11 gennaio 2008, n. 576 (e sentenze coeve in materia di danno da emotrasfusioni).
- Artt. 2935, 2943 e 2947 del Codice civile.
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