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Materia: Civile / responsabilità sanitaria (L. 24/2017, Gelli-Bianco) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III civile, 11 novembre 2019, n. 28994
- La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e come extracontrattuale quella del medico dipendente (salvo che abbia assunto un’obbligazione diretta col paziente).
- La distinzione conta soprattutto per l’onere della prova e per la prescrizione (dieci anni nel contrattuale, cinque nell’extracontrattuale).
- Le norme sostanziali della Gelli-Bianco (e prima della Balduzzi) non sono retroattive: non si applicano ai fatti avvenuti prima della loro entrata in vigore.
Il caso
Un paziente, curato con radioterapia per un linfoma, sviluppa una grave patologia (una mielopatia) che lamenta essere stata causata da dosi eccessive di radiazioni. Agisce contro la struttura e i sanitari per il risarcimento. La controversia riguarda fatti anteriori alle riforme della responsabilità medica (legge Balduzzi del 2012 e legge Gelli-Bianco del 2017) e pone due nodi: quale natura ha la responsabilità di struttura e medico, e se le nuove norme si applichino a fatti più risalenti.
La decisione
La pronuncia fa parte delle dieci sentenze dell’11 novembre 2019 (il cosiddetto «San Martino bis», nn. 28985-28994) con cui la terza sezione ha riordinato la materia. Sul piano della qualificazione, la legge Gelli-Bianco distingue nettamente: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale — perché con l’accettazione del paziente nasce un vero e proprio «contratto di spedalità» — mentre il medico che opera all’interno della struttura, e che non abbia stipulato un contratto diretto col paziente, risponde a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
La differenza è sostanziale: nella responsabilità contrattuale il paziente deve provare il contratto e allegare l’inadempimento, mentre è la struttura a dover dimostrare di aver operato correttamente o l’impossibilità della prestazione; nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato a dover provare la colpa e il nesso causale, e il termine di prescrizione è più breve (cinque anni anziché dieci). La Corte afferma poi un punto decisivo: le norme sostanziali introdotte dalla Balduzzi e dalla Gelli-Bianco, più favorevoli al medico sul riparto dell’onere della prova, non sono retroattive e non si applicano ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore.
Il principio di diritto
Dopo la legge Gelli-Bianco la responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale, quella del medico strutturato è di regola extracontrattuale, con le relative differenze di onere probatorio e prescrizione; le disposizioni sostanziali sulla qualificazione della responsabilità non hanno efficacia retroattiva e non operano per i fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
Implicazioni pratiche
Per chi ha subito un danno da malasanità la scelta del soggetto da citare non è indifferente: agire contro la struttura è quasi sempre più vantaggioso, perché il regime contrattuale alleggerisce l’onere della prova e offre un termine di prescrizione decennale. Agire (anche) contro il singolo medico comporta invece l’onere di provarne la colpa entro cinque anni. È inoltre cruciale la data del fatto, perché le regole applicabili cambiano a seconda che l’evento sia anteriore o posteriore alle riforme. Sui titoli di responsabilità e sul fatto illecito si veda la sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Conviene fare causa alla struttura o al medico?
Di regola alla struttura: la sua responsabilità è contrattuale, quindi con onere della prova più favorevole al paziente e prescrizione decennale. Il medico strutturato risponde in via extracontrattuale, con onere probatorio a carico del danneggiato e prescrizione quinquennale.
Le nuove regole valgono anche per i fatti vecchi?
No. La Cassazione ha escluso la retroattività delle norme sostanziali della Balduzzi e della Gelli-Bianco: ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore si applica la disciplina previgente.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione III civile, 11 novembre 2019, n. 28994 (gruppo «San Martino bis», nn. 28985-28994).
- Art. 7 della L. 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco); artt. 1218, 2043 e 2236 del Codice civile; art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (irretroattività).
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