← Torna a Accertamento - D.P.R. 600/1973
Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Accertamento / indagini finanziarie · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29739

In sintesi
  • Anche verso i professionisti opera la presunzione legale dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973: i versamenti non giustificati sul conto si presumono compensi non dichiarati.
  • La presunzione non vale invece per i prelevamenti dei lavoratori autonomi: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 i prelievi non possono essere considerati automaticamente ricavi.
  • L’onere di giustificare i versamenti resta a carico del contribuente, che deve provare in modo analitico l’estraneità di ciascuna somma all’attività professionale.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate avvia un’indagine finanziaria sui conti correnti di un professionista e individua una serie di versamenti non coperti da fatture o altra documentazione. Sulla base della presunzione legale, ricostruisce compensi non dichiarati e notifica l’avviso di accertamento. Il professionista contesta l’applicabilità di quella presunzione alla propria categoria, richiamando la giurisprudenza costituzionale che aveva ridimensionato le indagini bancarie sugli autonomi.

La decisione

La Corte distingue con nettezza tra le due voci dei movimenti bancari. Per i prelevamenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, è venuta meno la presunzione che li equiparava a ricavi: per i lavoratori autonomi i prelievi non giustificati non possono più essere automaticamente considerati compensi, e su di essi non opera l’inversione dell’onere della prova.

Per i versamenti, invece, la presunzione dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 resta pienamente operante anche nei confronti dei professionisti: ogni accredito non giustificato si presume reddito imponibile, salvo che il contribuente dimostri di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o che le somme sono estranee all’attività. La presunzione è relativa, ma sposta sul contribuente l’onere di una prova puntuale, conto per conto e movimento per movimento.

Il principio di diritto

La presunzione legale che assiste le indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. 600/1973 si applica ai professionisti limitatamente ai versamenti: questi, se non giustificati, si presumono compensi e impongono al contribuente l’onere di provarne l’irrilevanza reddituale. Sui prelevamenti dei lavoratori autonomi, dopo la Corte cost. n. 228/2014, la presunzione non opera.

Implicazioni pratiche

Per chi esercita un’attività professionale il messaggio è concreto: ogni accredito sul conto va potuto giustificare, perché in caso di verifica la prova spetta al contribuente. È buona prassi tenere traccia dei movimenti non riferibili all’attività (giroconti, disinvestimenti, prestiti familiari, rimborsi) con documentazione idonea. Sui prelievi, invece, la pretesa del Fisco fondata sulla sola movimentazione è censurabile. Approfondimenti nella sezione Accertamento.

Domande frequenti

Sul conto del professionista i versamenti sono sempre compensi?

Si presumono tali se non giustificati: l’art. 32 del D.P.R. 600/73 opera anche per i professionisti sui versamenti. La presunzione è però relativa e il contribuente può provarne l’estraneità all’attività.

E i prelievi non giustificati?

Per i lavoratori autonomi non si presumono compensi: dopo la Corte costituzionale n. 228/2014 la presunzione sui prelevamenti è caduta, quindi non c’è inversione dell’onere della prova su di essi.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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