Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Accertamento / indagini finanziarie · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29739
- Anche verso i professionisti opera la presunzione legale dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973: i versamenti non giustificati sul conto si presumono compensi non dichiarati.
- La presunzione non vale invece per i prelevamenti dei lavoratori autonomi: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 i prelievi non possono essere considerati automaticamente ricavi.
- L’onere di giustificare i versamenti resta a carico del contribuente, che deve provare in modo analitico l’estraneità di ciascuna somma all’attività professionale.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate avvia un’indagine finanziaria sui conti correnti di un professionista e individua una serie di versamenti non coperti da fatture o altra documentazione. Sulla base della presunzione legale, ricostruisce compensi non dichiarati e notifica l’avviso di accertamento. Il professionista contesta l’applicabilità di quella presunzione alla propria categoria, richiamando la giurisprudenza costituzionale che aveva ridimensionato le indagini bancarie sugli autonomi.
La decisione
La Corte distingue con nettezza tra le due voci dei movimenti bancari. Per i prelevamenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, è venuta meno la presunzione che li equiparava a ricavi: per i lavoratori autonomi i prelievi non giustificati non possono più essere automaticamente considerati compensi, e su di essi non opera l’inversione dell’onere della prova.
Per i versamenti, invece, la presunzione dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 resta pienamente operante anche nei confronti dei professionisti: ogni accredito non giustificato si presume reddito imponibile, salvo che il contribuente dimostri di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o che le somme sono estranee all’attività. La presunzione è relativa, ma sposta sul contribuente l’onere di una prova puntuale, conto per conto e movimento per movimento.
Il principio di diritto
La presunzione legale che assiste le indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. 600/1973 si applica ai professionisti limitatamente ai versamenti: questi, se non giustificati, si presumono compensi e impongono al contribuente l’onere di provarne l’irrilevanza reddituale. Sui prelevamenti dei lavoratori autonomi, dopo la Corte cost. n. 228/2014, la presunzione non opera.
Implicazioni pratiche
Per chi esercita un’attività professionale il messaggio è concreto: ogni accredito sul conto va potuto giustificare, perché in caso di verifica la prova spetta al contribuente. È buona prassi tenere traccia dei movimenti non riferibili all’attività (giroconti, disinvestimenti, prestiti familiari, rimborsi) con documentazione idonea. Sui prelievi, invece, la pretesa del Fisco fondata sulla sola movimentazione è censurabile. Approfondimenti nella sezione Accertamento.
Domande frequenti
Sul conto del professionista i versamenti sono sempre compensi?
Si presumono tali se non giustificati: l’art. 32 del D.P.R. 600/73 opera anche per i professionisti sui versamenti. La presunzione è però relativa e il contribuente può provarne l’estraneità all’attività.
E i prelievi non giustificati?
Per i lavoratori autonomi non si presumono compensi: dopo la Corte costituzionale n. 228/2014 la presunzione sui prelevamenti è caduta, quindi non c’è inversione dell’onere della prova su di essi.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29739.
- Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014.
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