Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — mansioni · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 14 novembre 2024, n. 29397
- Nel demansionamento il danno non patrimoniale è risarcibile quando la condotta datoriale lede in modo grave diritti del lavoratore di rilievo costituzionale (dignità, salute, professionalità).
- La gravità si valuta in base a persistenza del comportamento, durata e reiterazione del disagio professionale e personale, e all’inerzia del datore di fronte alle richieste del dipendente.
- Il risarcimento non richiede un intento discriminatorio o persecutorio: non serve qualificare la vicenda come mobbing.
Il caso
Un lavoratore demansionato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale (lesione della professionalità, della dignità, eventuale danno biologico ed esistenziale) derivante dalla protratta assegnazione a compiti dequalificanti. Si discute a quali condizioni tale danno sia effettivamente risarcibile, e se occorra un intento persecutorio del datore.
La decisione
La Corte fissa i criteri di risarcibilità. Nell’ipotesi di demansionamento il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale. La gravità va accertata in concreto avendo riguardo:
- alla persistenza del comportamento lesivo nel tempo;
- alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale;
- all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del dipendente.
La Corte chiarisce che ai fini del risarcimento non occorre la presenza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificare la vicenda come mobbing: il danno non patrimoniale da demansionamento ha un proprio fondamento autonomo nella lesione grave dei diritti costituzionalmente protetti del lavoratore.
Il principio di diritto
Il danno non patrimoniale da demansionamento è risarcibile quando la condotta datoriale leda gravemente diritti del lavoratore di rilievo costituzionale, da valutarsi in base alla persistenza, durata e reiterazione del disagio e all’inerzia del datore, anche in assenza di intenti discriminatori o persecutori tipici del mobbing.
Implicazioni pratiche
Letta insieme alle pronunce che escludono l’automatismo del danno, questa ordinanza indica quali circostanze rendono fondata la pretesa: più il declassamento è duraturo, reiterato e ignorato dal datore nonostante le rimostranze del dipendente, più il danno non patrimoniale risulta grave e risarcibile. È importante che il lavoratore documenti le proprie richieste di reintegro nelle mansioni e l’inerzia datoriale: sono elementi che pesano nel giudizio di gravità. Le tutele di base sul posto e sulle mansioni restano nello Statuto dei Lavoratori.
Domande frequenti
Serve provare il mobbing per ottenere il risarcimento da demansionamento?
No. La Cassazione precisa che il danno non patrimoniale da demansionamento è risarcibile anche senza intenti discriminatori o persecutori, quando la condotta lede gravemente diritti costituzionali del lavoratore.
Cosa rende «grave» la lesione?
La persistenza del comportamento, la durata e la reiterazione del disagio professionale e personale e l’inerzia del datore di lavoro rispetto alle richieste del dipendente di tornare alle proprie mansioni.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 14 novembre 2024, n. 29397.
- Artt. 2103 e 2059 del Codice civile; artt. 2, 4, 32 e 35 della Costituzione.
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