Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — licenziamenti · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27 dicembre 2017, n. 30985
- Il ritardo notevole e ingiustificato nella contestazione disciplinare rende il licenziamento illegittimo, ma non equivale all’inesistenza del fatto.
- La conseguenza è la tutela indennitaria dell’art. 18, comma 5, dello Statuto (regime Fornero), non la reintegrazione.
- La tempestività è un vizio funzionale del recesso, non un difetto «genetico» che cancella il fatto contestato.
Il caso
Un dipendente di un istituto di credito viene licenziato per giusta causa, ma la contestazione disciplinare gli è mossa con grande ritardo, a circa due anni dal momento in cui il datore aveva conosciuto i fatti. Il lavoratore impugna il recesso e chiede la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo che il licenziamento intempestivo equivalga, sul piano delle conseguenze, a un licenziamento per un fatto insussistente.
La questione, rimessa alle Sezioni Unite per un contrasto, è quale tutela spetti — reintegratoria o solo indennitaria — quando il licenziamento, pur fondato su un addebito reale, è viziato dal difetto di immediatezza della contestazione.
La decisione
Le Sezioni Unite chiariscono che il principio di immediatezza della contestazione tutela il legittimo affidamento del lavoratore e attiene allo svolgimento corretto del procedimento disciplinare. La sua violazione integra però un vizio funzionale del recesso, non un vizio genetico: il fatto contestato non diventa «insussistente» solo perché tardivamente azionato. Il giudice deve sempre valutare il fatto e poi individuare la tutela applicabile.
Da qui la conclusione: il licenziamento disciplinare risolto per il notevole e ingiustificato ritardo nella contestazione — quando ricade nella disciplina dell’art. 18 dello Statuto come riformato dalla legge Fornero (L. 92/2012) — comporta l’applicazione della tutela indennitaria prevista dal quinto comma dello stesso art. 18, e non la tutela reintegratoria, riservata ai casi di insussistenza del fatto o di condotta punibile con sanzione conservativa.
Il principio di diritto
Il difetto di tempestività della contestazione disciplinare non equivale all’insussistenza del fatto: il licenziamento intimato con ritardo notevole e ingiustificato è illegittimo, ma al lavoratore spetta la sola tutela indennitaria, non la reintegrazione, salvo che ricorrano autonomamente le ipotesi che la legge riserva alla tutela reale.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha un peso notevole nei contenziosi: chi impugna un licenziamento tardivo non può dare per scontata la reintegra. Per il datore, il messaggio è che il ritardo nel contestare un addebito non «salva» comunque il rapporto, ma riduce il rischio alla sola indennità; per il lavoratore, che la sola intempestività difficilmente apre la strada al ritorno in azienda. Resta cruciale agire con immediatezza in tutte le fasi del procedimento disciplinare ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Domande frequenti
Il licenziamento disciplinare tardivo è nullo?
No. Secondo le Sezioni Unite è illegittimo per difetto di immediatezza, ma non nullo: il fatto contestato non diventa insussistente per il solo ritardo, quindi non scatta automaticamente la reintegra.
Che tutela ottiene il lavoratore?
Nel regime dell’art. 18 riformato dalla legge Fornero spetta la tutela indennitaria del quinto comma, cioè un’indennità risarcitoria, e non la reintegrazione nel posto di lavoro.
Quanto deve essere il ritardo per rendere illegittimo il licenziamento?
Non c’è un termine fisso: il ritardo deve essere notevole e ingiustificato rispetto al momento in cui il datore ha avuto conoscenza dei fatti; la valutazione è rimessa al giudice di merito.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 27 dicembre 2017, n. 30985.
- Art. 7 e art. 18, comma 5, della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92.
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