Testo dell'articoloVigente
Con la sentenza 18 dicembre 2023, n. 35284, la sezione tributaria della Corte di Cassazione afferma che, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali (tie-breaker rules) prevalgono sulla presunzione interna di residenza in Italia, anche verso Stati a fiscalità privilegiata. Se in base a tali criteri il contribuente è residente all’estero, i relativi redditi escono dalla base IRPEF italiana e spetta il rimborso delle ritenute.
La vicenda
Un contribuente trasferisce la residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata (gli Emirati Arabi Uniti) ma continua a percepire redditi di lavoro dipendente da un datore italiano, che applica le ritenute. Il contribuente chiede il rimborso delle imposte trattenute in Italia; l’Amministrazione lo nega, invocando la presunzione di residenza interna prevista per i trasferimenti verso i paradisi fiscali.
La questione giuridica
Il quesito è se la presunzione di residenza in Italia (art. 2, comma 2-bis, TUIR), prevista per chi si trasferisce in Stati a fiscalità privilegiata, possa essere superata dai criteri convenzionali di risoluzione della doppia residenza; e se la Convenzione prevalga sulla norma interna anche quando lo Stato estero non tassa effettivamente quei redditi.
Il principio di diritto affermato
In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali per la risoluzione dei casi di doppia residenza (tie-breaker rules) prevalgono sulla presunzione di residenza interna, anche verso Stati a fiscalità privilegiata; ove il contribuente risulti residente all’estero secondo tali criteri, i relativi redditi sono esclusi dalla base imponibile italiana e spetta il rimborso delle ritenute subite, a prescindere dall’effettiva tassazione nello Stato estero.
La motivazione in sintesi
La Corte chiarisce il rapporto tra norma interna e trattato: la Convenzione contro le doppie imposizioni è legge speciale che prevale sulla disciplina nazionale. Quando, in base ai criteri interni dei due Stati, una persona risulterebbe residente in entrambi, il conflitto si risolve con le tie-breaker rules convenzionali, applicate in ordine gerarchico: abitazione permanente, poi centro degli interessi vitali, quindi soggiorno abituale e infine nazionalità.
Tali criteri prevalgono anche sulla presunzione di residenza in Italia prevista per i trasferimenti verso paesi a fiscalità privilegiata: la specialità della Convenzione batte la presunzione anti-espatrio. Accertata la residenza effettiva all’estero e la soggezione al potere impositivo locale, i redditi di lavoro dipendente là prodotti sono esclusi dalla base imponibile italiana — anche se, in concreto, in quello Stato non sono tassati, come negli Emirati privi di imposta personale sui redditi — con conseguente diritto al rimborso delle ritenute. L’assenza di tassazione effettiva non riattiva la pretesa italiana, perché ciò che conta è la corretta individuazione dello Stato di residenza secondo la Convenzione.
Le norme rilevanti
- Art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986) — definisce la residenza fiscale delle persone fisiche e, al comma 2-bis, pone la presunzione di residenza in Italia per chi si trasferisce in Stati a fiscalità privilegiata; riformato dal D.Lgs. 209/2023 con effetto dal 2024.
- Art. 4 del modello OCSE e Convenzioni bilaterali — contengono le tie-breaker rules per risolvere i casi di doppia residenza, prevalenti sulla norma interna.
- Principio di specialità delle Convenzioni — il trattato, ratificato con legge, prevale sulla disciplina nazionale in caso di conflitto.
Le conseguenze pratiche per il contribuente
Chi trasferisce la residenza all’estero, anche in un paese a fiscalità privilegiata, può opporre alla pretesa italiana i criteri convenzionali.
| Criterio tie-breaker (in ordine) | Cosa dimostra |
|---|---|
| Abitazione permanente | Dove il contribuente dispone stabilmente di un’abitazione |
| Centro degli interessi vitali | Dove sono più stretti i legami personali ed economici |
| Soggiorno abituale | Dove il contribuente soggiorna prevalentemente |
| Nazionalità | Criterio residuale finale |
È decisivo documentare la propria posizione (abitazione permanente, centro degli interessi, soggiorno abituale) e, dove possibile, procurarsi il certificato di residenza fiscale estero. Attenzione: dal 2024 l’art. 2 TUIR è stato riformato (D.Lgs. 209/2023), con nuovi criteri interni (domicilio come centro degli affetti, presenza fisica), ma il primato delle Convenzioni resta fermo.
L’orientamento
La pronuncia consolida l’indirizzo che riconosce il primato dei trattati sulla disciplina interna in materia di residenza, anche di fronte alle presunzioni anti-espatrio verso i paradisi fiscali. È un orientamento di grande rilievo pratico per i lavoratori trasferiti in Stati come gli Emirati: la presunzione interna non è insuperabile, ma cede ai criteri convenzionali quando la residenza estera è effettiva.
Spunti pratici
Cosa fare se ci si trasferisce in un paese a fiscalità privilegiata?
- Dimostrare la residenza effettiva. Abitazione permanente, centro degli interessi vitali e soggiorno abituale sono gli elementi chiave.
- Invocare le tie-breaker rules. I criteri convenzionali prevalgono sulla presunzione interna, anche verso i paradisi fiscali.
- Procurarsi il certificato estero. Il certificato di residenza fiscale dell’altro Stato rafforza la posizione.
- Chiedere il rimborso. Se la residenza estera risulta dai criteri convenzionali, spetta il rimborso delle ritenute italiane.
Esempio. Tizio si trasferisce a Dubai e vi ha la sua abitazione permanente e il centro degli interessi vitali, ma continua a ricevere uno stipendio da un datore italiano che applica le ritenute. L’Agenzia gli oppone la presunzione di residenza in Italia. Sulla scia della Cassazione 35284/2023, Tizio può far valere le tie-breaker rules della Convenzione Italia-Emirati: risultando residente a Dubai, quei redditi escono dalla base IRPEF italiana e Tizio ha diritto al rimborso delle ritenute, anche se gli Emirati non li tassano. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 18 dicembre 2023, n. 35284.
- Art. 2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; Convenzioni contro le doppie imposizioni (tie-breaker rules, art. 4 modello OCSE).
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti