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Nel processo tributario non si può assumere la testimonianza orale: vige uno storico divieto di prova testimoniale. Eppure le dichiarazioni di terzi raccolte fuori dal processo entrano spesso nei giudizi, sia a sostegno dell’accertamento del Fisco sia a difesa del contribuente. Che valore hanno? Il punto fermo lo ha fissato la Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2000, seguita da una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata: sono elementi indiziari, utilizzabili da entrambe le parti. · Leggi il testo integrale (Consulta OnLine) ↗
La questione
L’Agenzia delle Entrate fonda un accertamento su dichiarazioni rese da terzi in fase di verifica (ad esempio clienti, fornitori, dipendenti). Il contribuente, dal canto suo, vuole produrre in giudizio dichiarazioni di altri soggetti a proprio favore. Ci si chiede se questi elementi siano ammissibili e quale efficacia abbiano, dato il divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
La decisione costituzionale e l’orientamento di legittimita’
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 18/2000, ha escluso l’incostituzionalità del divieto di prova testimoniale, chiarendo però che esso riguarda la testimonianza orale assunta nel processo e non impedisce che le dichiarazioni di terzi, raccolte dall’amministrazione in sede istruttoria e trasfuse negli atti, abbiano ingresso nel giudizio con il valore di semplici elementi indiziari. Tali dichiarazioni non hanno la valenza propria della prova testimoniale e, da sole, non sono idonee a costituire il fondamento della decisione, ma concorrono a formare il convincimento del giudice.
La stessa Corte ha valorizzato il principio di parità delle armi (artt. 24 e 111 Cost.): se il Fisco può avvalersi delle dichiarazioni di terzi, anche al contribuente va riconosciuto lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale a propria difesa. La giurisprudenza di legittimità ne ha tratto le conseguenze: tali dichiarazioni hanno valore indiziario e, da sole, di norma non bastano a fondare o a smontare la pretesa; tuttavia, unite ad altri elementi, possono concorrere a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.
Il principio: nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte in sede amministrativa hanno valore di elementi indiziari, utilizzabili sia dall’ufficio sia dal contribuente in virtù del principio di parità delle armi; non costituiscono prova piena, ma possono concorrere, con altri indizi, a sorreggere la decisione.
Dichiarazioni di terzi e testimonianza scritta
| Istituto | Natura | Efficacia |
|---|---|---|
| Dichiarazioni di terzi (extraprocessuali) | Elemento indiziario | Da sole non bastano; con altri indizi formano presunzioni |
| Testimonianza scritta (art. 7 D.Lgs. 546/1992) | Mezzo di prova introdotto nel 2022 | Ammessa solo se autorizzata dal giudice, con forme e limiti di legge |
| Prova testimoniale orale | Vietata nel processo tributario | Non ammessa |
Le norme richiamate
Corte cost. n. 18/2000; art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (poteri delle corti di giustizia tributaria; testimonianza scritta introdotta dalla L. 130/2022, distinta dalle dichiarazioni extraprocessuali); art. 2729 c.c. (presunzioni gravi, precise e concordanti); artt. 24 e 111 Cost. (diritto di difesa e giusto processo).
Conseguenze pratiche
- Le dichiarazioni di terzi prodotte dal Fisco non sono prova decisiva: se ne può contestare l’attendibilità.
- Il contribuente può produrre proprie dichiarazioni di terzi a sostegno della difesa.
- Il loro peso cresce se inserite in un quadro indiziario coerente e documentato.
- La testimonianza scritta è un istituto distinto, ammesso solo se autorizzato dal giudice.
Esempio
L’ufficio accerta maggiori ricavi a Tizio basandosi sulle dichiarazioni di alcuni clienti. Tizio non può chiedere di sentirli come testimoni in udienza, ma può contestare l’attendibilità di quelle dichiarazioni e, soprattutto, produrre dichiarazioni scritte di altri clienti che smentiscono la ricostruzione. Se queste, insieme alla contabilità e ad altri riscontri, formano un quadro coerente, il giudice può ritenerle decisive a favore di Tizio, in attuazione della parità delle armi.
Orientamento
L’impostazione della Corte costituzionale è stata recepita e sviluppata dalla Cassazione, che riconosce stabilmente alle dichiarazioni di terzi natura indiziaria e pari utilizzabilità tra le parti. La riforma del 2022, con la testimonianza scritta, non ha cancellato questo assetto, ma ha aggiunto un ulteriore strumento probatorio, sottoposto a presupposti e autorizzazione del giudice. Per approfondire vedi la sezione Accertamento.
Spunti pratici
- Raccogli le dichiarazioni di terzi in forma scritta e datata, con dati identificativi del dichiarante.
- Accompagnale con riscontri documentali: da sole hanno valore limitato.
- Contesta l’attendibilita’ delle dichiarazioni prodotte dal Fisco, chiedendone una valutazione critica.
- Valuta, nei casi idonei, la richiesta di testimonianza scritta ex art. 7 D.Lgs. 546/1992.
Un equilibrio a tutela del giusto processo
La soluzione accolta dalla Corte costituzionale e poi consolidata dalla Cassazione realizza un delicato equilibrio. Da un lato conserva il divieto di prova testimoniale orale, coerente con la struttura prevalentemente documentale del processo tributario; dall’altro evita che tale divieto si traduca in un vantaggio per l’amministrazione, che in sede di verifica raccoglie abitualmente dichiarazioni di soggetti terzi. Riconoscere a queste dichiarazioni natura indiziaria, e ammettere che anche il contribuente possa produrne, garantisce quella parita’ delle armi che e’ condizione del giusto processo. Resta fermo, pero’, un limite di garanzia: trattandosi di meri indizi, il giudice non puo’ fondare la decisione esclusivamente su di esse, ma deve verificarne l’attendibilita’ e collocarle in un piu’ ampio compendio probatorio. E’ proprio in questo vaglio critico che si gioca, nella pratica, la difesa del contribuente.
Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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Domande frequenti
Il Fisco puo' accertarmi solo con le dichiarazioni di altre persone?
Quelle dichiarazioni hanno valore indiziario e, da sole, di regola non bastano; possono pero' fondare l'accertamento se, insieme ad altri elementi, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Posso usare anch'io dichiarazioni di terzi a mio favore?
Si'. Per il principio di parita' delle armi affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18/2000, il contribuente puo' produrre in giudizio dichiarazioni di terzi a propria difesa, con pari valore indiziario.
Nel processo tributario si possono sentire i testimoni?
La prova testimoniale orale e' vietata. Dal 2022 e' ammessa la testimonianza scritta (art. 7 D.Lgs. 546/1992), ma solo se autorizzata dal giudice e nei limiti di legge: e' un istituto distinto dalle dichiarazioni extraprocessuali.
Che valore hanno le dichiarazioni di terzi raccolte in verifica?
Hanno natura di elementi indiziari: concorrono a formare il convincimento del giudice ma non costituiscono, da sole, il fondamento della decisione.
Come rendo piu' efficaci le dichiarazioni di terzi che produco?
Raccogliendole in forma scritta e documentata e accompagnandole con altri riscontri, cosi' da inserirle in un quadro indiziario coerente che ne accresca il peso.