Testo dell'articoloVigente
Materia: Processo tributario / prova · Riferimento: Corte costituzionale, sentenza n. 18/2000, e giurisprudenza di legittimità conforme
- Nel processo tributario vige il divieto di prova testimoniale orale, ma le dichiarazioni di terzi raccolte fuori dal processo possono entrarvi con valore di elementi indiziari.
- Per la parità delle armi, anche il contribuente — e non solo il Fisco — può produrre dichiarazioni di terzi a proprio favore.
- Tali dichiarazioni, da sole, di regola non bastano; ma unite ad altri elementi possono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Il caso
L’Agenzia delle Entrate fonda un accertamento su dichiarazioni rese da terzi in fase di verifica. Il contribuente, dal canto suo, vuole produrre in giudizio dichiarazioni di altri soggetti a proprio favore. Si discute se questi elementi siano ammissibili e quale efficacia abbiano, dato il divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
La decisione
Il punto fermo lo ha posto la Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2000: il divieto di prova testimoniale riguarda la testimonianza orale assunta nel processo e non impedisce che le dichiarazioni di terzi, raccolte dall’amministrazione in sede istruttoria e trasfuse negli atti, abbiano ingresso nel giudizio con il valore di semplici elementi indiziari. La stessa Corte ha valorizzato il principio di parità delle armi (artt. 24 e 111 Cost.): se il Fisco può avvalersi delle dichiarazioni di terzi, anche il contribuente deve poterle produrre a propria difesa.
La giurisprudenza di legittimità ne ha tratto le conseguenze: tali dichiarazioni hanno valore indiziario e, da sole, di norma non sono sufficienti a fondare la pretesa o a smontarla; tuttavia, unite ad altri elementi, possono concorrere a formare presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 del codice civile. La riforma del 2022 ha poi introdotto la testimonianza scritta (art. 7 del D.Lgs. 546/1992), che resta cosa distinta dalle dichiarazioni extraprocessuali.
Il principio di diritto
Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte in sede amministrativa hanno valore di elementi indiziari, utilizzabili sia dall’ufficio sia dal contribuente in virtù del principio di parità delle armi; non costituiscono prova piena, ma possono concorrere, con altri indizi, a integrare una presunzione idonea a sorreggere la decisione.
Implicazioni pratiche
Per chi si difende da un accertamento è importante sapere che le dichiarazioni di terzi non sono una prova decisiva di per sé: si può contestarne l’attendibilità e chiederne una valutazione critica. Al tempo stesso, il contribuente può produrre proprie dichiarazioni di terzi a sostegno della propria posizione. Conviene raccoglierle in forma documentata e accompagnarle con ulteriori riscontri, perché il loro peso cresce quando si inseriscono in un quadro indiziario coerente. Vedi la sezione Accertamento.
Domande frequenti
Il Fisco può accertarmi solo con le dichiarazioni di altre persone?
Quelle dichiarazioni hanno valore indiziario e, da sole, di regola non bastano; possono però fondare l’accertamento se, insieme ad altri elementi, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti.
Posso usare anch’io dichiarazioni di terzi a mio favore?
Sì. Per il principio di parità delle armi affermato dalla Corte costituzionale, il contribuente può produrre in giudizio dichiarazioni di terzi a propria difesa, con pari valore indiziario.
Fonti
- Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2000.
- Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (poteri delle corti di giustizia tributaria; testimonianza scritta introdotta dalla L. 130/2022); art. 2729 del codice civile (presunzioni).
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