Testo dell'articoloVigente
Materia: Accertamento / elusione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30055 del 2008 (con le coeve nn. 30056 e 30057)
- Le Sezioni Unite affermano un principio generale antielusivo: il divieto di abuso del diritto.
- Per i tributi non armonizzati il fondamento è costituzionale (art. 53, capacità contributiva).
- Il principio è stato poi codificato nell’art. 10-bis dello Statuto (dal 2015).
Il caso
Operazioni economiche prive di valide ragioni diverse dal mero risparmio d’imposta, realizzate attraverso l’uso — pur formalmente legittimo — di strumenti giuridici, allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito. Il problema: il Fisco può disconoscere tali vantaggi anche in assenza, all’epoca, di una norma antielusiva generale?
La decisione
Le Sezioni Unite affermano l’esistenza, nell’ordinamento, di un principio generale antielusivo — il divieto di abuso del diritto — che, per i tributi non armonizzati, trova fondamento non nella giurisprudenza europea ma direttamente nei principi costituzionali, in particolare nella capacità contributiva e nella progressività (art. 53 della Costituzione).
La Corte precisa che il riconoscimento del divieto non si traduce nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge — e dunque non viola la riserva di legge dell’art. 23 Cost. — ma comporta soltanto il disconoscimento degli effetti abusivi delle operazioni compiute al solo scopo di eludere l’applicazione delle norme tributarie.
Il principio di diritto
Il contribuente non può trarre vantaggi fiscali indebiti dall’uso distorto, pur non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio.
Implicazioni pratiche
Evoluzione normativa. Il principio è stato successivamente codificato nell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), introdotto dal D.Lgs. 128/2015, che oggi disciplina in modo unitario l’abuso del diritto e l’elusione con specifiche garanzie procedimentali: richiesta preventiva di chiarimenti, motivazione rafforzata dell’atto e onere della prova a carico dell’Amministrazione. Le pronunce del 2008 restano la matrice giurisprudenziale da cui muove l’intera materia, utile a comprendere la logica dell’attuale disciplina. Vedi la sezione Statuto del Contribuente.
Domande frequenti
Che cos’è l’abuso del diritto in materia fiscale?
È l’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti attraverso operazioni prive di valide ragioni economiche, costruite essenzialmente per risparmiare imposta; il Fisco può disconoscerne gli effetti.
Esiste oggi una norma specifica?
Sì: dal 2015 l’abuso del diritto è disciplinato dall’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, con garanzie procedimentali per il contribuente.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 30055 del 2008 (e nn. 30056, 30057).
- Art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128; art. 53 della Costituzione.