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La guida

CCNL Formazione Professionale

Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Formazione Professionale: regole e maggiorazioni

Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

In sintesi

Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Il CCNL Formazione Professionale (art. 41) maggiora del 15% il lavoro ordinario dopo le 22 e nei giorni festivi; lo straordinario notturno o festivo per legge è maggiorato del 30%, del 50% se notturno in un giorno festivo (art. 39).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Forma · Cenfop · FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS-Confsal
Istituti trattati
Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP)

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
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I turni notturni nei servizi h24

Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL Formazione Professionale (art. 41) definisce lavoro notturno quello svolto, in via non eccezionale, per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero tra le 22 e le 5 del mattino successivo, con un orario notturno non superiore a 8 ore nelle 24; priorità assoluta ai lavoratori che lo chiedono. Le maggiorazioni sono queste:

Prestazione Maggiorazione nel CCNL Articolo
Lavoro ordinario dopo le 22 +15% Art. 41, comma 3
Lavoro ordinario nei giorni festivi +15% Art. 41, comma 3
Straordinario diurno +15% sulla retribuzione oraria (retribuzione mensile divisa per 156) Art. 39, comma 5
Straordinario in orario notturno o in giorno festivo per legge +30% Art. 39, comma 6
Straordinario in orario notturno in giorno festivo per legge +50% Art. 39, comma 6
Festività cadente di domenica Retribuita una giornata lavorativa o, a richiesta, riposo compensativo o Banca delle ore Art. 42
Fonte: artt. 39, 41 e 42 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP). Il testo non contiene una maggiorazione distinta per la domenica lavorata: la contrattazione regionale o di ente può introdurre indennità ulteriori.

Chi non può fare il notturno

La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — infermiere sul notturno
Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve la maggiorazione del 15% prevista dall’art. 41 per il lavoro ordinario dopo le 22; il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
Caia — gestante esonerata dal notturno
Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni. Il CCNL Formazione Professionale maggiora del 15% il lavoro ordinario nei giorni festivi (art. 41) e non indica una maggiorazione distinta per la domenica.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Nel CCNL Formazione Professionale le due cose sono già distinte: il lavoro ordinario dopo le 22 o festivo ha il +15% (art. 41); lo straordinario notturno o festivo per legge ha il +30% e, se notturno in un giorno festivo, il +50% (art. 39, comma 6). Lo straordinario è calcolato sulla retribuzione mensile divisa per 156, maggiorata del 15%.
In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le maggiorazioni sono quelle degli artt. 39 e 41 del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023).

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