Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2097 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Durata del contratto di lavoro.
In vigore dal 19/04/1942
(Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non
risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto.
In quest'ultimo caso l'apposizione del termine e' priva di effetto, se e'
fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo
indeterminato.
Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non
risulta una contraria volonta' delle parti, il contratto si considera a
tempo indeterminato.
Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di
lavoro e' stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci
se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo' recedere da esso
trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione
dell'articolo 2118.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 9, legge 18 aprile 1962, n. 230.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi