Testo dell'articoloAbrogato
Art. 966 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Prelazione a favore del concedente.
In vigore dal 19/04/1942
(In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente e' preferito
a parita' di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la
proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve
esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza
della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della
vendita, puo' riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo
avente causa.
Se i concedenti sono piu' e la prelazione non e' esercitata da tutti
congiuntamente, essa puo' esercitarsi per la totalita' anche da uno solo, il
quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, legge 18 dicembre 1970, n.
1138.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi