Testo dell'articoloAbrogato
Art. 391 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.
In vigore dal 19/04/1942
(Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' essere emancipato dal
giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta' o del
tutore.
L'emancipazione puo' essere accordata dal giudice tutelare su istanza
dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non
puo' accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la
patria potesta' salvo che concorrano gravissime ragioni.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, legge 8 marzo 1975, n. 39.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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In sintesi