Testo dell'articoloAbrogato
Art. 302 c.c. – Inventario
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X di questo libro.
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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