Testo dell'articoloAbrogato

Art. 59 D.Lgs. 165/2001

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Testo unico sul pubblico impiego

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall’ art. 31 del d.lgs n.546 del 1993 ) 1.

Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001).
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In sintesi

  • Disposizione non più in vigore.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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