Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 8 TUPI: Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli ( Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993 ) 1.
Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinchè la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione.
Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 8 D.Lgs. 504/1995 — Destinatario registrato
- Articolo 8 L. 184/1983: Dichiarazione dello stato di adottabilità
- Art. 8 Reg. (UE) 2024/1689 — Conformità ai requisiti
- Art. 8 Cod. Amb. — Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
- Art. 8 D.Lgs. 148/2015 — Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
- Art. 8 D.Lgs. 159/2011 — Decisione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.