Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 272 Codice della Navigazione: Presunzione di armatore
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
(Presunzione di armatore).
In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 272 Cod. Amb. — impianti e attività in deroga
- Art. 272 D.Lgs. 209/2005 — Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
- Art. 272 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di maternità
- Articolo 272 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 272 c.p.c.: Decisione delle questioni relative all’interven
- Art. 272 c.p.p.: Limitazioni alle libertà della persona
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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