Testo dell'articoloVigente

Art. 50 TUPI: aspettative e permessi sindacali

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Aspettative e permessi sindacali ( Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993 , come modificati prima dall' art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall' art.2 del decreto legge n.254 del 1996 , convertito con modificazioni dalla legge n.365 del 1996 , e, infine, dall' art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43.

La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58 .

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali.

I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell' articolo 16 della legge 29marzo 1983, n. 93 .

Note all'art. 50: – La legge 20 maggio 1970, n. 300 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970 , reca "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". – Per il testo dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 , vedi nelle note all'art.

42. – Si trascrive il testo vigente dell' art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego): "Art. 16 (Relazione al Parlamento). – Nella relazione al Parlamento di cui all' art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte.

In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all' art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Testo della norma dalla fonte ufficiale vigente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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