Testo dell'articoloAbrogato
Art. 1632 c.c. – Miglioramenti
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l’ordinamento produttivo, e l’altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne l’esecuzione qualora, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l’autorità competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilità per il fondo e per la produzione.
Il giudice assegna un congruo termine perché i miglioramenti siano eseguiti.
Quando i miglioramenti sono stati proposti dall’affittuario, l’autorizzazione non può essere concessa se non risulta la sua capacità tecnica ed economica per eseguirli, o se egli è stato inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero se la durata ulteriore della locazione, non consente all’affittuario di godere per un congruo periodo l’incremento del reddito che i miglioramenti sono destinati a produrre.
Se l’affittuario è autorizzato a eseguire i miglioramenti, il locatore, entro un termine perentorio fissato dal giudice, può dichiarare di compierli a sue spese; in tal caso egli subentra all’affittuario negli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione
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