Testo dell'articoloVigente
Art. 5-bis D.Lgs. 502/1992 – Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’ articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell’arco pluriennale degli interventi, l’accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all’accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all’attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell’accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.
In sintesi
L'articolo 5-bis del D.Lgs. 502/1992 disciplina gli accordi di programma tra il Ministero della sanita, le regioni e altri soggetti pubblici per la realizzazione degli investimenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dedicati alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Gli accordi fissano la copertura finanziaria pluriennale, accelerano le procedure amministrative e regolano i rapporti finanziari tra le parti, incluse le modalita di erogazione dei finanziamenti statali e la partecipazione regionale. E previsto un meccanismo sanzionatorio: se il programma non viene attivato nei termini, la copertura statale e riprogrammata e riassegnata ad altre regioni piu capaci di utilizzare le risorse.Indice dei contenuti
Il programma di investimenti ex articolo 20 della legge 67/1988
L'articolo 5-bis si inserisce nel solco del grande programma di edilizia sanitaria avviato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che ha previsto un piano straordinario di investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio sanitario nazionale. Si trattava di un programma pluriennale di finanza pubblica di straordinaria portata, destinato a rinnovare un parco edilizio in larga parte obsoleto - spesso risalente all'epoca pre-riforma, con edifici costruiti per le finalita degli enti mutualistici - e a dotare le strutture sanitarie di tecnologie diagnostiche e terapeutiche adeguate agli standard europei. Il meccanismo degli accordi di programma previsto dall'articolo 5-bis e stato introdotto per rendere piu efficace l'attuazione del piano, superando le lentezze burocratiche che avevano caratterizzato la gestione delle prime risorse stanziate.
Lo strumento dell'accordo di programma
Il comma 1 autorizza il Ministero della sanita a stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, accordi di programma con le regioni e altri soggetti pubblici. L'accordo di programma e uno strumento giuridico di coordinamento tra amministrazioni pubbliche, disciplinato in via generale dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), che consente di raccordare piani, programmi e provvedimenti di diversi enti in un unico quadro procedurale con effetti vincolanti. Nel contesto sanitario, l'accordo permette di definire in anticipo la copertura finanziaria pluriennale degli interventi, riducendo l'incertezza che spesso paralizza l'avvio dei cantieri, e di fissare un cronoprogramma condiviso con responsabilita chiare per ciascuna delle parti.
Il contenuto degli accordi di programma
Il comma 2 elenca il contenuto obbligatorio degli accordi: le funzioni di monitoraggio e vigilanza del Ministero della sanita; i rapporti finanziari tra le parti; le modalita di erogazione dei finanziamenti statali (in genere per stati di avanzamento dei lavori verificati); le modalita di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici; gli eventuali apporti degli enti preposti all'attuazione (in genere le ASL o le aziende ospedaliere). Il co-finanziamento regionale - o degli enti attuatori - e un elemento qualificante: esso garantisce che le risorse statali siano effettivamente integrate con un impegno locale, evitando che il finanziamento nazionale venga disperso in assenza di un progetto organico regionale.
Il meccanismo sanzionatorio per la mancata attivazione
Il comma 3 introduce un meccanismo sanzionatorio di grande rilevanza pratica: se il programma oggetto dell'accordo non viene attivato entro i termini previsti, la copertura finanziaria statale viene riprogrammata e riassegnata - sentita la Conferenza Stato-regioni - in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenendo conto della capacita di spesa e di immediato utilizzo delle risorse. Questa clausola mira a combattere il grave fenomeno delle risorse stanziate ma non spese, che ha rappresentato uno dei problemi piu acuti nella gestione dei fondi ex articolo 20 legge 67/1988: alcune regioni hanno impiegato decenni per cantierare interventi gia finanziati, mentre altre, piu efficienti nella programmazione e nell'appalto, rimanevano in attesa di risorse. Il meccanismo di revoca e riassegnazione premia la capacita amministrativa e penalizza l'inerzia.
Il raccordo con la programmazione sanitaria regionale
L'articolo 5-bis non puo essere letto isolatamente: esso va inquadrato nel sistema di programmazione sanitaria multilivello disegnato dal D.Lgs. 502/1992. Gli accordi di programma per l'edilizia sanitaria devono essere coerenti con il Piano sanitario nazionale e con i Piani sanitari regionali, che definiscono le priorita di investimento in termini di rete ospedaliera, posti letto, specializzazioni e distribuzione territoriale dei servizi. L'ammodernamento tecnologico e edilizio, per produrre un effettivo miglioramento dell'assistenza, deve rispondere a una logica di sistema e non a esigenze contingenti dei singoli presidi. Il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella stipula degli accordi e nella gestione delle eventuali revoche garantisce il necessario raccordo tra la programmazione nazionale e le specifiche esigenze territoriali.
Evoluzione normativa e attualita della disposizione
Introdotto dal D.Lgs. 229/1999, l'articolo 5-bis ha avuto una storia attuativa complessa. Il programma ex articolo 20 legge 67/1988 e stato piu volte rifinanziato e riformulato nel corso degli anni, diventando uno degli strumenti principali attraverso cui lo Stato centrale ha indirizzato gli investimenti edilizi delle aziende sanitarie regionali. La disposizione sugli accordi di programma ha contribuito a introdurre logiche di project management nella pubblica amministrazione sanitaria: la definizione di cronoprogrammi, il monitoraggio per stati di avanzamento, la previsione di meccanismi sanzionatori per l'inerzia sono elementi di una cultura gestionale che progressivamente si e diffusa anche in altri settori degli investimenti pubblici.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'e l'accordo di programma previsto dall'articolo 5-bis?
E uno strumento di coordinamento tra Ministero della sanita, regioni e altri soggetti pubblici per realizzare investimenti edilizi e tecnologici nelle strutture sanitarie, con copertura finanziaria pluriennale e responsabilita definite per ciascun partner.
Cosa succede se una regione non avvia il programma nei termini?
Il comma 3 prevede che la copertura finanziaria statale venga riprogrammata e riassegnata ad altre regioni con maggiore capacita di spesa, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Qual e il programma di investimenti a cui fa riferimento l'articolo 5-bis?
Il programma straordinario di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), piu volte rifinanziato.
Le regioni devono co-finanziare gli interventi?
Si, gli accordi di programma disciplinano le modalita di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici, garantendo un impegno locale a fianco del finanziamento statale.