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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 5 del D.Lgs. 502/1992 disciplina il regime patrimoniale e contabile delle unita sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il patrimonio e costituito da tutti i beni mobili e immobili, inclusi quelli trasferiti da Stato o enti pubblici, ed e gestito secondo il regime della proprieta privata, con alcune limitazioni: gli atti di trasferimento di diritti reali su immobili richiedono la previa autorizzazione regionale, e i beni funzionali all'attivita istituzionale sono patrimonio indisponibile soggetto al codice civile. La norma impone l'adozione di una contabilita economico-patrimoniale con contabilita per centri di costo, il bilancio pluriennale e preventivo annuale, la pubblicita dei risultati e il piano di valorizzazione immobiliare. Uno schema interministeriale uniforme consente all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di effettuare rilevazioni comparative. La contabilita finanziaria e soppressa dal 1 gennaio 1995.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 D.Lgs. 502/1992 — Patrimonio e contabilità

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell’ articolo 828, secondo comma, del codice civile.

3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.

5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo; c) la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l’obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità. f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all’Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all’ articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all’ articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1’gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa.

Commento

Il regime patrimoniale: natura e composizione

Il comma 1 dell'articolo 5 definisce il patrimonio delle unita sanitarie locali e delle aziende ospedaliere come comprensivo di tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, inclusi quelli trasferiti da Stato o enti pubblici in virtu di leggi o provvedimenti amministrativi, nonche i beni acquisiti nell'esercizio dell'attivita istituzionale o per atti di liberalita. La norma fotografa cosi una realta patrimoniale che si e costituita nel tempo attraverso plurimi canali: il trasferimento di beni gia appartenenti agli enti mutualistici soppressi dalla riforma del 1978 (legge 833), i trasferimenti statali, le acquisizioni sul mercato e le donazioni. Il patrimonio delle aziende sanitarie e spesso ingente: comprende ospedali, ambulatori, laboratori, sedi amministrative e, in molti casi, proprieta immobiliari con finalita non strettamente istituzionali.

Il regime di proprieta privata e le limitazioni

Il comma 2 introduce una scelta di politica legislativa di grande rilevanza: USL e aziende ospedaliere gestiscono il proprio patrimonio secondo il regime della proprieta privata. Questo significa che i rapporti patrimoniali sono regolati dal codice civile, con una deroga significativa al regime pubblicistico che caratterizzava la precedente gestione degli enti sanitari. Tuttavia, la norma prevede due limitazioni fondamentali. La prima: gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili richiedono la previa autorizzazione della regione — un controllo che mira a evitare alienazioni non coerenti con la programmazione sanitaria regionale. La seconda: i beni mobili e immobili utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del codice civile, e non possono quindi essere sottratti alla destinazione pubblica senza il rispetto delle relative procedure. Il richiamo all'articolo 830, comma 2, del codice civile completa il quadro escludendo l'applicazione del regime di diritto pubblico per i beni non indisponibili.

La trascrizione agevolata dei trasferimenti patrimoniali

Il comma 3 stabilisce che le leggi e i provvedimenti di trasferimento patrimoniale di cui al comma 1 costituiscono titolo diretto per la trascrizione nei registri immobiliari, esente da ogni onere relativo a imposte e tasse. La disposizione ha un rilievo pratico rilevante: il trasferimento di enormi patrimoni immobiliari dagli enti soppressi alle nuove aziende sanitarie avrebbe comportato oneri fiscali insostenibili se non fosse stato previsto un regime agevolato. L'esenzione da imposte e tasse di trascrizione agevola il processo di riorganizzazione patrimoniale senza gravare sui bilanci pubblici con oneri meramente traslativi.

Le regole contabili: dalla finanza all'economia

Il comma 5 elenca le disposizioni che le regioni devono emanare per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie, ispirandosi ai principi del codice civile integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (norme sulla contabilita delle imprese). Le regioni devono prevedere: la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; il bilancio economico pluriennale di previsione e il bilancio preventivo economico annuale; le regole sulla destinazione degli avanzi e sulla copertura dei disavanzi; la contabilita analitica per centri di costo e responsabilita, che consenta analisi comparative di costi, rendimenti e risultati; l'obbligo di pubblicita annuale dei risultati per centri di costo; il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso dismissioni e conferimenti. Quest'ultimo elemento e particolarmente rilevante: il patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie, spesso sovradimensionato rispetto ai bisogni attuali, puo essere valorizzato o ceduto per finanziare investimenti in strutture piu efficienti.

Lo schema contabile uniforme e la soppressione della contabilita finanziaria

Il comma 6 prevede che un decreto interministeriale del Ministero del tesoro e della sanita, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, predisponga uno schema contabile uniforme per i bilanci pluriennali, preventivi e consuntivi. Questa standardizzazione e essenziale per permettere all'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) di effettuare rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati tra le diverse aziende sanitarie — uno strumento fondamentale per la programmazione nazionale e regionale e per l'identificazione delle migliori pratiche gestionali. Il comma 7 sancisce la soppressione della contabilita finanziaria a partire dal 1 gennaio 1995, sostituita dalla contabilita economico-patrimoniale: si tratta di un passaggio epocale per il settore pubblico sanitario, che abbandona la logica delle entrate e delle uscite per adottare quella dei costi e dei ricavi, piu adatta a misurare l'efficienza delle aziende.

Implicazioni pratiche del regime patrimoniale aziendalizzato

Il combinato disposto dei commi 1-7 produce un effetto di profonda trasformazione nella gestione delle risorse sanitarie pubbliche. Le aziende sanitarie operano come soggetti economici dotati di autonomia patrimoniale piena, con responsabilita diretta dei propri direttori generali. La contabilita per centri di costo consente di misurare l'efficienza di ogni reparto, ambulatorio o servizio amministrativo, rendendo visibili le inefficienze che nella precedente contabilita finanziaria erano invisibili. La valorizzazione del patrimonio immobiliare diventa uno strumento di pianificazione strategica: la dismissione di immobili non strategici o la loro valorizzazione attraverso operazioni di project financing ha finanziato, in molte regioni, la costruzione di nuovi ospedali tecnologicamente avanzati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le aziende sanitarie possono vendere liberamente i propri immobili?

No. Gli atti di trasferimento di diritti reali su immobili richiedono la previa autorizzazione della regione (art. 5, comma 2). I beni usati per fini istituzionali sono patrimonio indisponibile e non cedibili senza apposite procedure.

Quale sistema contabile adottano USL e aziende ospedaliere?

La contabilita economico-patrimoniale, integrata da contabilita analitica per centri di costo. La contabilita finanziaria e soppressa dal 1 gennaio 1995 (comma 7).

Le aziende sanitarie devono pubblicare i propri risultati di gestione?

Si, il comma 5, lettera e) impone l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle analisi di costi, rendimenti e risultati per centri di costo e responsabilita.

A cosa serve lo schema contabile uniforme previsto dal comma 6?

Consente all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di effettuare rilevazioni comparative tra aziende sanitarie, indispensabili per la programmazione e per identificare inefficienze.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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