- I prodotti alcolici intermedi sono tassati con accisa riferita all'ettolitro di prodotto finito; rientrano in questa categoria i prodotti NC 2204, 2205 e 2206 con titolo alcolometrico effettivo tra 1,2% e 22% in volume, non rientranti nelle categorie di vino, birra e bevande fermentate di cui agli artt. 34, 36 e 38.
- Sono considerati prodotti intermedi anche le bevande fermentate tranquille con titolo alcolometrico superiore al 5,5% e le bevande fermentate gassate con titolo superiore all'8,5%, se non derivano interamente da fermentazione.
- I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato e accertati dall'ADM competente per territorio, anche mediante esperimenti di lavorazione.
- È prevista una procedura di certificazione semplificata per i piccoli produttori indipendenti (fino a 250 ettolitri/anno) che produce effetti agevolati sull'accisa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 39 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell’imposizione e modalità di accertamento
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
2. Si intendono per “prodotti intermedi” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall’art. 38, è considerata “prodotto intermedio” qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all’art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all’8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.
3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall’ Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio, anche sulla base di esperimenti di lavorazione. 3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell’anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui
Stesso numero, altri codici
- Articolo 39 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 — Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
- Art. 39 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 39 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni generali
- Art. 39 D.Lgs. 159/2011 — Assistenza legale alla procedura
- Art. 39 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Commento
La categoria dei prodotti alcolici intermedi: definizione e perimetro
L'articolo 39 del D.Lgs. 504/1995 disciplina l'accisa sui prodotti alcolici intermedi, una categoria residuale che si colloca tra le bevande fermentate «pure» (vino, birra, altre bevande fermentate ex artt. 34, 36 e 38) e i prodotti a base di alcole distillato (acquaviti e liquori ex art. 32). La norma recepisce la corrispondente categoria della direttiva comunitaria armonizzata sulle accise.
Il comma 1 stabilisce il criterio di tassazione: l'accisa è riferita all'ettolitro di prodotto finito. L'aliquota specifica è indicata nell'allegato I al Testo Unico, senza che l'art. 39 la determini direttamente.
Il comma 2 definisce «prodotti intermedi» come tutti i prodotti classificati ai codici NC 2204, 2205 e 2206 che:
I principali codici NC di riferimento sono:
La clausola di «cattura» delle bevande fermentate anomale
Il secondo periodo del comma 2 introduce una clausola di cattura fondamentale per evitare che bevande fermentate con caratteristiche anomale sfuggano alla categoria dei prodotti intermedi:
Questa clausola mira a prevenire l'elusione fiscale mediante la produzione di bevande che, pur classificate formalmente come «bevande fermentate» (tassate con aliquota più bassa), abbiano in realtà caratteristiche da prodotti intermedi per l'aggiunta di alcole distillato. La distinzione tra prodotto che «deriva interamente da fermentazione» e quello che non deriva interamente da fermentazione è dunque il discrimine applicativo fondamentale.
Accertamento e presa in carico dei prodotti finiti
Il comma 3 disciplina le modalità di accertamento fiscale dei prodotti intermedi:
Gli esperimenti di lavorazione sono particolarmente rilevanti nel settore della produzione di vermouth, vini aromatizzati e prodotti affini: l'ADM può disporre l'esecuzione di «marce controllate» per misurare con precisione le rese del ciclo produttivo e verificarne la coerenza con le dichiarazioni del depositario.
La procedura di certificazione per i piccoli produttori indipendenti
Il comma 3-bis introduce una procedura agevolata per i piccoli produttori di prodotti intermedi, analoga a quanto previsto per la birra artigianale. Su richiesta del depositario, l'amministrazione finanziaria certifica:
La certificazione si basa su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal depositario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La finalità è di consentire ai piccoli produttori artigianali di vermouth e prodotti simili di beneficiare dell'aliquota ridotta prevista per i produttori indipendenti, seguendo una procedura più snella rispetto all'accertamento ordinario.
Implicazioni operative per produttori di vermouth, sidro e prodotti affini
La corretta classificazione di un prodotto alcolico come «prodotto intermedio» anziché come vino, bevanda fermentata o distillato ha dirette conseguenze sull'aliquota d'accisa applicabile. I produttori di vermouth (NC 2205), sidri aromatizzati e bevande analoghe devono verificare con attenzione il titolo alcolometrico effettivo dei propri prodotti, la loro composizione (interamente fermentata o con aggiunta di alcole) e la corretta classificazione doganale NC per determinare l'aliquota applicabile.
L'ADM, in sede di verifica, può disporre analisi di laboratorio per determinare il titolo alcolometrico e la composizione del prodotto, con conseguente riclassificazione e recupero delle differenze d'accisa nel caso in cui un prodotto intermedio sia stato dichiarato e tassato come bevanda fermentata.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa sono i prodotti alcolici intermedi ai fini delle accise?
Sono i prodotti classificati ai codici NC 2204, 2205 e 2206 con titolo alcolometrico tra 1,2% e 22% in volume, che non rientrano nelle categorie di vino, spumante, birra o bevande fermentate disciplinate dagli artt. 34, 36 e 38. Rientrano anche le bevande fermentate tranquille con gradazione superiore al 5,5% o le gassate con gradazione superiore all'8,5%, se non derivano interamente da fermentazione (es. vini aromatizzati, vermouth, alcuni sidri).
Come viene calcolata l'accisa sui prodotti intermedi?
L'accisa è riferita all'ettolitro di prodotto finito, con l'aliquota stabilita nell'allegato I al D.Lgs. 504/1995. Le aliquote specifiche non sono indicate nell'art. 39 ma rinviano all'allegato, che prevede anche aliquote ridotte per i piccoli produttori indipendenti che abbiano ottenuto la relativa certificazione.
In cosa consistono gli 'esperimenti di lavorazione' dell'ADM?
Sono verifiche tecniche condotte in contraddittorio con il depositario autorizzato, durante le quali funzionari dell'ADM sorvegliano un ciclo produttivo completo ('marcia controllata') per misurare i rendimenti effettivi di lavorazione, i quantitativi di materie prime impiegate e di prodotto finito ottenuto. Servono per accertare che le dichiarazioni del depositario riflettano la realtà produttiva.
Cos'è la certificazione per piccoli produttori indipendenti del comma 3-bis?
È una procedura con cui l'ADM certifica, su richiesta e sulla base di dichiarazione sostitutiva, che uno stabilimento ha prodotto non più di 250 ettolitri nell'anno precedente ed è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti. Questa certificazione consente al piccolo produttore di beneficiare dell'aliquota ridotta prevista per i produttori indipendenti.
Un sidro aromatizzato con gradazione al 9% e aggiunta di alcole è un prodotto intermedio?
Sì. Poiché la bevanda è classificabile come bevanda fermentata gassata o tranquilla (NC 2206), ha un titolo alcolometrico superiore alla soglia rilevante (8,5% per le gassate, 5,5% per le tranquille) e non deriva interamente da fermentazione (a causa dell'aggiunta di alcole), scatta la clausola di cattura del comma 2 secondo periodo: il prodotto è considerato intermedio e tassato con la relativa aliquota.
Vedi anche