Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 L. 68/1999 – Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

2. All’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1”.

In sintesi

  • Gli uffici competenti individuati dalle regioni ai sensi del D.Lgs. 469/1997 (Centri per l'impiego) coordinano tutti gli interventi di inserimento lavorativo dei disabili: programmazione, avviamento, tenuta delle liste, esoneri, compensazioni e convenzioni.
  • I medesimi uffici devono comunicare mensilmente alla Direzione territoriale del lavoro i casi di mancato rispetto degli obblighi da parte dei datori, nonché il ricorso agli esoneri, per consentire gli accertamenti ispettivi.
  • L'articolo modifica il D.Lgs. 469/1997 introducendo il comitato tecnico presso la commissione provinciale per l'impiego, composto da esperti del settore sociale e medico-legale con competenze in materia di disabilità e valutazione delle residue capacità lavorative.
  • Il comitato tecnico ha il compito di valutare le capacità residue, definire gli strumenti di inserimento e predisporre i controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
Indice dei contenuti

Il ruolo degli uffici competenti nel sistema del collocamento mirato

L'articolo 6 definisce l'architettura istituzionale attraverso cui si realizza concretamente il collocamento mirato: individua negli organismi regionali previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 469/1997 - oggi identificati nei Centri per l'impiego - i soggetti pubblici responsabili dell'attuazione dell'intera disciplina. Questi uffici non sono meri intermediari burocratici, ma soggetti attivi con funzioni di programmazione, verifica e controllo.

Le funzioni degli uffici competenti

Il comma 1 elenca in modo articolato le funzioni degli uffici competenti. In raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, questi organismi provvedono a: programmare gli interventi di inserimento lavorativo; attuarli e verificarne i risultati; procedere all'avviamento lavorativo; tenere le liste dei disabili iscritti; rilasciare le autorizzazioni, gli esoneri e le compensazioni territoriali; stipulare le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12; realizzare il collocamento mirato secondo la metodologia descritta dall'art. 2.

Il raccordo con i servizi sociali e sanitari è un elemento qualificante: il collocamento mirato non può funzionare senza una valutazione complessiva della persona disabile che tenga conto non solo delle sue capacità lavorative in senso stretto, ma anche del contesto di vita, delle condizioni di salute, delle reti di sostegno disponibili.

L'obbligo di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro

Il comma 1, secondo periodo, introduce un meccanismo di allerta istituzionale: gli uffici competenti devono comunicare, anche in via telematica e con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro i casi di mancato rispetto degli obblighi da parte dei datori di lavoro e i ricorsi agli esoneri. Questa comunicazione attiva le verifiche ispettive: non è il singolo lavoratore disabile a dover denunciare l'inadempimento dell'azienda, ma è il sistema pubblico a monitorare e segnalare.

Il comitato tecnico: la novità della legge 68

Il comma 2 modifica il D.Lgs. 469/1997 inserendo nella commissione provinciale per l'impiego un comitato tecnico - ripreso poi più compiutamente nell'art. 8, comma 1-bis - composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia delle inabilità. Questo organismo ha tre compiti fondamentali: valutare le residue capacità lavorative delle persone disabili iscritte negli elenchi; definire gli strumenti e le prestazioni atti all'inserimento; predisporre i controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

Il comitato tecnico è la struttura operativa che trasforma il principio del collocamento mirato in pratica quotidiana: è qui che si analizzano la scheda individuale del disabile e le caratteristiche del posto di lavoro disponibile, producendo la valutazione di compatibilità che guida l'avviamento. Gli oneri di funzionamento del comitato sono coperti mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa della commissione provinciale, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il ruolo di raccordo con il territorio

La norma sottolinea che gli uffici competenti agiscono in raccordo con i servizi del territorio: questo implica una responsabilità condivisa tra istituzioni diverse. Le ASL, i servizi sociali comunali, le strutture educative e formative devono collaborare con i CPI per garantire percorsi di inserimento realmente sostenibili. Nella prassi, questa collaborazione si traduce in accordi di programma, protocolli operativi e commissioni integrate che coinvolgono soggetti pubblici e privati del terzo settore.

Casi pratici

Caso 1: Il CPI avvia Tizio e comunica l'inadempimento di Alfa S.p.A.

Il CPI della provincia di riferimento invia ad Alfa S.p.A. una comunicazione con l'indicazione del lavoratore da avviare in copertura della quota di riserva. Alfa S.p.A. non risponde nei termini. Il CPI, ai sensi del comma 1 dell'art. 6, comunica mensilmente alla Direzione territoriale del lavoro il mancato rispetto dell'obbligo da parte dell'azienda. La DTL attiva un accertamento ispettivo: al termine, se l'inadempimento è confermato, vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 15, comma 4.

Caso 2: Il comitato tecnico valuta la compatibilità di Caio con una mansione di archivista

Caio è iscritto negli elenchi del collocamento mirato e ha una disabilità psichica con riduzione della capacità lavorativa del 50 per cento. Il comitato tecnico del CPI, composto da un funzionario del servizio, uno psicologo e un medico-legale, analizza la scheda di Caio e la descrizione della mansione di archivista offerta da Beta Comune S.p.A. Il comitato rileva la compatibilità della mansione con le caratteristiche cognitive di Caio, indica che è necessario un tutoraggio iniziale di tre mesi e suggerisce un orario ridotto. Questa valutazione guida il CPI nell'avviamento e nella proposta di convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11.

Caso 3: Sempronio chiede la verifica periodica del proprio stato invalidante

Sempronio è iscritto negli elenchi da due anni. Il comitato tecnico del CPI, nell'ambito delle verifiche periodiche previste dall'art. 6, comma 2, della legge 68, accerta che le condizioni di salute di Sempronio sono migliorate e che la percentuale di invalidità è scesa al 40 per cento. Poiché la soglia di accesso al collocamento mirato per le minorazioni civili è il 45 per cento, il CPI procede alla cancellazione di Sempronio dagli elenchi, previo contraddittorio. Sempronio può impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra uffici competenti e Centri per l'impiego?

La legge 68/1999 usa il termine uffici competenti per designare gli organismi regionali individuati ai sensi del D.Lgs. 469/1997 per le funzioni di collocamento. Nella pratica, questi corrispondono ai Centri per l'impiego (CPI), che sono le strutture operative dei servizi pubblici per l'impiego a livello provinciale.

Con quale frequenza il CPI deve comunicare alle DTL i casi di inadempimento?

Con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, ai sensi del comma 1. La periodicità minima mensile garantisce un monitoraggio continuo e tempestivo, che consente alla DTL di attivare le verifiche ispettive in tempi ragionevoli.

Il comitato tecnico è obbligatorio in tutte le province?

Sì. Il comma 2 dell'art. 6 e il comma 1-bis dell'art. 8 prevedono che il comitato tecnico operi presso i servizi per il collocamento mirato su tutto il territorio nazionale. La sua istituzione è un obbligo di legge, non una facoltà delle regioni.

Chi paga il funzionamento del comitato tecnico?

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6, gli oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione provinciale. Il comma 1-bis dell'art. 8 precisa che si provvede con risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e che ai componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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