Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 L. 68/1999 – Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo

3. Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto. Per consentire al comparto dell’autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. 3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. 3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell’ articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. 8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all’ articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6, dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. 8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6. 8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter. 8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo.

In sintesi

  • Alcune mansioni della pubblica amministrazione che non consentono l'occupazione di disabili sono individuate con DPCM, che ne determina anche l'eventuale riduzione della quota obbligatoria.
  • I datori di lavoro del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti all'obbligo per il personale viaggiante e navigante; analogo esonero vale per il personale di cantiere nel settore edile e per quello degli impianti a fune.
  • I datori privati e gli enti pubblici economici che non possono occupare l'intera quota possono chiedere un esonero parziale, versando al Fondo regionale un contributo esonerativo per ogni unità non assunta.
  • Le imprese con lavorazioni che comportano un tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero per quegli addetti, versando 30,64 euro al giorno per lavoratore disabile non occupato.
  • I datori di lavoro con più unità produttive possono compensare a livello nazionale le eccedenze di disabili assunti in una sede con le carenze di un'altra sede, anche all'interno di un gruppo aziendale.
Indice dei contenuti

Un sistema di flessibilità controllata: gli esoneri come valvola di sicurezza

L'articolo 5 introduce nel sistema del collocamento mirato un meccanismo di flessibilità controllata: la possibilità, per datori di lavoro in condizioni particolari, di essere esonerati in tutto o in parte dall'obbligo di assunzione, a fronte del versamento di un contributo esonerativo. La norma bilancia l'esigenza di universalità dell'obbligo con la realtà di settori nei quali la piena occupabilità di lavoratori disabili è oggettivamente difficile.

Le esclusioni per le pubbliche amministrazioni

Il comma 1 demanda a un DPCM l'individuazione delle mansioni pubbliche nelle quali l'occupazione di disabili non è possibile o è possibile solo in misura ridotta. Il decreto determina anche la misura della riduzione. Questa disposizione riconosce che alcune funzioni pubbliche hanno caratteristiche fisiche o cognitive incompatibili con determinate disabilità: si pensi a compiti operativi in ambito di sicurezza o di intervento urgente.

Le esclusioni per i settori del trasporto e delle costruzioni

Il comma 2 esenta i datori del trasporto aereo, marittimo e terrestre dall'obbligo per il personale viaggiante e navigante. Il comma 3 estende l'esonero ai datori del settore edile per il personale di cantiere e per gli addetti al trasporto nel settore, includendo anche chi opera nei montaggi industriali o impiantistici e nelle manutenzioni svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale. Sono altresì esentati i datori del settore degli impianti a fune per il personale direttamente adibito alle aree operative. L'autotrasporto nazionale è ulteriormente incluso nell'esonero per il personale viaggiante, con esplicito richiamo a ragioni di sicurezza stradale.

L'esonero parziale a domanda e il contributo esonerativo

Il comma 3, nella parte che disciplina l'esonero parziale, prevede che i datori privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale, possano chiedere un esonero parziale. La condizione è il versamento di un contributo esonerativo al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14. L'importo del contributo è fissato dalla norma in 25.000 lire (valore originario del 1999) per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore disabile non occupato; tale importo è adeguabile ogni cinque anni con decreto ministeriale (comma 6).

Il richiedente deve motivare adeguatamente la domanda: il comma 4 prescrive che la concessione dell'esonero avvenga solo in presenza di adeguata motivazione, disciplinata nel procedimento definito dal decreto ministeriale previsto dallo stesso comma. La concessione dell'esonero non è automatica né discrezionale in senso assoluto: deve essere fondata su condizioni oggettive dell'attività.

L'autocertificazione dell'esonero per le lavorazioni ad alto rischio INAIL

Il comma 3-bis introduce una forma semplificata di esonero: i datori privati e gli enti pubblici economici con addetti impegnati in lavorazioni che comportano un tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero per tali addetti, senza necessità di autorizzazione amministrativa. La contropartita è il versamento al Fondo nazionale (art. 13) di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore disabile non occupato - importo superiore al contributo esonerativo ordinario, a segnalare che si tratta di una misura di sistema che richiede un corrispettivo più significativo.

Le sanzioni per l'omissione del versamento

Il comma 5 disciplina le conseguenze del mancato versamento del contributo esonerativo: la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 al 24 per cento su base annua. La riscossione segue i criteri fissati dalle regioni ai sensi del comma 7.

La compensazione territoriale tra unità produttive e gruppi aziendali

I commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater disciplinano la compensazione territoriale, ossia la facoltà di adempiere all'obbligo a livello nazionale anziché unità per unità. I datori privati con più unità produttive o facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 276/2003 possono assumere in una sede un numero di disabili superiore al prescritto, portando le eccedenze a compenso delle carenze nelle altre sedi o nelle altre imprese del gruppo in Italia. I datori pubblici possono fare lo stesso a livello regionale. La compensazione si perfeziona trasmettendo il prospetto informativo a tutti i CPI delle province interessate, dal quale risulti l'adempimento a livello nazionale. Il comma 8-quater abroga tutte le norme incompatibili con questo sistema.

Casi pratici

Caso 1: Alfa S.p.A. chiede l'esonero parziale per i lavoratori di cantiere

Alfa S.p.A. opera nel settore delle costruzioni con 70 dipendenti, di cui 50 operai di cantiere e 20 impiegati amministrativi. I 50 operai di cantiere sono esenti dall'obbligo ai sensi del comma 3 dell'art. 5. La quota di riserva del 7 per cento si applica alla sola forza lavoro non esente: 20 impiegati × 0,07 = 1,4, arrotondato a 1 lavoratore disabile obbligatorio. L'azienda deve assumerlo tra il personale amministrativo.

Caso 2: Gruppo Beta: compensazione tra sedi di Milano e Napoli

Il Gruppo Beta ha due società: Beta Nord S.r.l. con sede a Milano (40 dipendenti, obbligo di 2 disabili, ne ha 3 in forza) e Beta Sud S.r.l. con sede a Napoli (40 dipendenti, obbligo di 2 disabili, ne ha 1 in forza). Ai sensi del comma 8, il gruppo compensa a livello nazionale: 3 assunti a Milano - 1 carente a Napoli = saldo zero, obbligo complessivo di 4 coperto con 4 lavoratori totali. Entrambe le società trasmettono il prospetto ai CPI di Milano e Napoli, dal quale risulta l'adempimento a livello nazionale.

Caso 3: Tizio, imprenditore dell'autotrasporto, autocertifica l'esonero per i guidatori

Tizio gestisce un'azienda di autotrasporto con 40 dipendenti, di cui 30 autisti e 10 tra magazzinieri e amministrativi. Gli autisti svolgono attività con un tasso INAIL superiore al 60 per mille. Tizio autocertifica l'esonero per i 30 autisti ai sensi del comma 3-bis, versando al Fondo di cui all'art. 13 il contributo esonerativo di 30,64 euro al giorno per ogni unità non coperta. Per i 10 dipendenti non autisti, l'obbligo ordinario si applica: meno di 15 computabili, nessun obbligo aggiuntivo.

Domande frequenti

Come si presenta la domanda di esonero parziale?

La domanda va presentata agli uffici competenti (CPI) con adeguata motivazione, secondo le modalità fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 4. L'esonero è concesso solo in presenza di condizioni oggettive che rendono impossibile o difficoltosa l'occupazione dell'intera quota di disabili. La concessione non è automatica.

Cosa succede se non si paga il contributo esonerativo?

La somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 al 24 per cento su base annua (art. 5, comma 5). La riscossione avviene secondo i criteri definiti dalla regione. Indipendentemente dal contributo, il mancato rispetto della quota di riserva è sanzionato anche ai sensi dell'art. 15, comma 4.

Un'azienda farmaceutica con lavoratori in laboratorio ad alto rischio può autocertificare l'esonero?

Sì, se i lavoratori di laboratorio svolgono mansioni con un tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille. L'autocertificazione ex comma 3-bis esonera l'azienda dall'obbligo per quei specifici addetti, a fronte del versamento del contributo esonerativo di 30,64 euro al giorno per lavoratore disabile non occupato.

Anche le imprese ferroviarie rientrano nell'esonero per il settore dei trasporti?

Il comma 2 menziona il trasporto aereo, marittimo e terrestre. Il trasporto ferroviario rientra nella categoria del trasporto terrestre. L'esonero si applica però esclusivamente al personale viaggiante e navigante, non al personale amministrativo o di manutenzione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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