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Art. 2 L. 68/1999 — Collocamento mirato
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. articolo precedente articolo successivo