Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 30 D.Lgs. 79/2011 – Turismo con animali al seguito

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l’offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

In sintesi

  • Lo Stato promuove le iniziative per agevolare l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.
  • L'obiettivo è aumentare la competitività del settore e migliorare l'offerta turistica per i visitatori nazionali e internazionali.
  • Lo Stato promuove la collaborazione tra autonomie locali, enti pubblici, operatori turistici e associazioni di tutela del settore.
Indice dei contenuti

Il turismo pet-friendly come segmento di mercato in crescita

L'articolo 30 del Codice del turismo introduce una norma di indirizzo che riconosce il turismo con animali domestici al seguito come un segmento rilevante del mercato turistico, meritevole di attenzione legislativa specifica. La norma è concisa ma segnala una sensibilità verso un fenomeno in significativa espansione: un numero crescente di famiglie italiane ed europee sceglie le proprie mete di vacanza in base alla possibilità di portare con sé i propri animali domestici (prevalentemente cani, ma anche gatti e altri animali).

Il contenuto dell'obbligo statale

Il comma 1 pone in capo allo Stato l'obbligo di promuovere «ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito». Si tratta di un obbligo di promozione e non di un obbligo di risultato specifico: lo Stato non garantisce direttamente l'accesso degli animali, ma si impegna a favorire iniziative che rendano tale accesso più agevole. La norma ha un carattere programmatico, non prescrittivo.

I destinatari delle iniziative: servizi pubblici e luoghi aperti al pubblico

La norma fa riferimento a «servizi pubblici» (trasporti, spiagge pubbliche, musei, parchi) e «luoghi aperti al pubblico». Nel sistema normativo italiano, la disciplina dell'accesso degli animali in questi luoghi è frammentata: alcune norme statali (come quelle sulla tutela degli animali: legge 14 agosto 1991, n. 281) e molti regolamenti locali regolano la presenza degli animali in spazi pubblici. L'art. 30 del Codice del turismo aggiunge la dimensione turistica a questa regolamentazione frammentata.

La collaborazione istituzionale come modalità operativa

Il comma 2 prevede che lo Stato promuova «la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore». Il riferimento alle «associazioni di tutela del settore» include sia le associazioni di tutela degli animali sia le associazioni di operatori pet-friendly. Il modello è quello della governance multi-stakeholder già previsto per altri temi (turismo accessibile, sistemi turistici locali): le soluzioni non vengono imposte dall'alto ma costruite attraverso la concertazione tra i soggetti interessati.

Il turismo pet-friendly nella pratica del settore

Nonostante l'orientamento dell'art. 30, l'accessibilità del sistema turistico italiano ai turisti con animali resta limitata rispetto ad altri Paesi europei (in particolare Germania e Paesi nordici). Le principali criticità riguardano l'accesso degli animali alle spiagge (regolato dai Comuni con ampia variabilità), i trasporti (le regole differiscono tra Trenitalia, Italo e i vari vettori aerei), l'accesso ai musei e ai siti culturali (quasi sempre vietato), e le strutture ricettive (dove il mercato ha risposto con l'aumento delle strutture pet-friendly, ma senza una disciplina uniforme). La norma di cui all'art. 30 rimane quindi un'indicazione di indirizzo ancora largamente da attuare.

Casi pratici

Caso 1: Comune che istituisce una spiaggia pet-friendly

Il Comune di Sempronio, località balneare adriatica, istituisce una spiaggia pubblica attrezzata per i turisti con cani: area recintata con fontanelle, zona ombreggiata, docce per animali e servizio di raccolta deiezioni. L'iniziativa è promossa nell'ambito delle disposizioni dell'art. 30 del Codice del turismo, in collaborazione con l'associazione locale amanti degli animali e con gli stabilimenti balneari adiacenti. La spiaggia pet-friendly diventa un fattore di attrattività per famiglie con animali domestici.

Caso 2: Tour operator che crea pacchetti pet-friendly

Alfa Travel S.r.l. lancia una linea di pacchetti 'pet-friendly': strutture ricettive che ammettono cani fino a 20 kg, incluso il kit di benvenuto per l'animale (coperta, ciotole, snack); mappa dei parchi e delle aree cani nelle vicinanze; servizio di veterinario reperibile. Il tour operator si allinea all'orientamento dell'art. 30, che incentiva gli operatori turistici a sviluppare offerte per i turisti con animali al seguito, migliorando la competitività del settore.

Caso 3: Turista con cane che non può accedere a un museo

Tizio, turista con il proprio cane labrador, visita una città d'arte e tenta di accedere a un museo pubblico con l'animale al guinzaglio. Il personale del museo gli nega l'accesso, richiamando il regolamento interno. Tizio sostiene che l'art. 30 del Codice del turismo imporrebbe l'accesso. Il museo chiarisce che l'art. 30 è una norma di indirizzo per lo Stato, non un obbligo diretto per i singoli enti gestori di musei: l'accesso degli animali ai musei resta disciplinato dai regolamenti interni, che possono legittimamente escluderli per ragioni di tutela del patrimonio artistico.

Domande frequenti

I turisti con cani hanno il diritto di accedere a tutti i luoghi pubblici?

No. L'art. 30 è una norma di indirizzo che impegna lo Stato a promuovere iniziative, non un diritto direttamente azionabile dai turisti. L'accesso degli animali nei singoli luoghi è disciplinato da regolamenti locali, dai gestori delle strutture e dalle normative di settore, che variano significativamente da luogo a luogo.

Le strutture ricettive sono obbligate ad ammettere gli animali?

No. L'art. 30 non impone obblighi diretti alle strutture ricettive. La scelta di essere pet-friendly è rimessa alla discrezionalità del gestore. Il mercato ha risposto con una crescita delle strutture pet-friendly, ma non esiste un obbligo di legge.

Esistono regole nazionali sul trasporto degli animali in viaggio?

Le regole sul trasporto degli animali in treno, aereo, bus e nave sono disciplinate da ciascun vettore nel proprio contratto di trasporto, nel rispetto delle normative europee e nazionali applicabili. Non esiste una norma unitaria nazionale che uniformi le condizioni di trasporto degli animali sui diversi mezzi. Il Codice del turismo non disciplina questo aspetto.

Le spiagge italiane possono essere aperte ai cani?

Sì, ma solo nelle aree appositamente destinate dai Comuni o dai gestori degli stabilimenti balneari. La disciplina delle spiagge pet-friendly è di competenza comunale: ogni Comune può autorizzare o vietare la presenza di animali nelle spiagge pubbliche, con le modalità che ritiene opportune.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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