Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 DPR 448/1988 – Applicazione provvisoria

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’ articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall’articolo 38.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

In sintesi

L'articolo 37 del DPR 448/1988 disciplina l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza nei confronti del minorenne non imputabile. Quando il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli articoli 97 o 98 del codice penale - per difetto di imputabilità o imputabilità ridotta - può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza, su richiesta del pubblico ministero, se sussiste il pericolo che il minore commetta gravi delitti con uso di violenza, contro la sicurezza collettiva, l'ordine costituzionale o di criminalità organizzata. La misura cessa dopo trenta giorni se non ha inizio il procedimento davanti al tribunale per i minorenni, che decide in via definitiva sulla pericolosità.
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L'applicazione provvisoria come strumento urgente di protezione

L'articolo 37 introduce nel sistema minorile uno strumento di intervento urgente per i casi in cui il giudice, pronunciando sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, si trovi di fronte a un minore la cui pericolosità sociale imponga una risposta immediata. L'applicazione provvisoria della misura di sicurezza serve a colmare il vuoto che si crea tra la pronuncia della sentenza e l'instaurazione del procedimento di pericolosità davanti al tribunale per i minorenni: senza questo strumento, il minore pericoloso rimarrebbe senza alcuna misura di contenimento nel periodo iniziale.

I presupposti dell'applicazione provvisoria

Il comma 2 enuncia due condizioni cumulative per l'applicazione provvisoria. Prima condizione: devono ricorrere le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale, che disciplina il ricovero in istituto come misura di sicurezza per i non imputabili. Seconda condizione: per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, deve sussistere il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. L'accertamento è quindi doppio: pericolosità qualificata per tipologia di reati temuti e condizioni oggettive di non imputabilità.

La trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni

Il comma 3 stabilisce due obblighi procedurali. Quando il giudice applica in via provvisoria la misura, deve disporre la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie affinché quest'ultimo avvii il procedimento di pericolosità di cui all'articolo 38. Lo stesso obbligo di trasmissione sussiste in caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero: anche in questo caso gli atti passano al tribunale per l'eventuale diversa valutazione. La misura provvisoria cessa automaticamente dopo trenta giorni dalla pronuncia se il procedimento ex articolo 38 non ha ancora avuto inizio.

L'applicazione provvisoria nel giudizio abbreviato

Il comma 4 estende i meccanismi dell'applicazione provvisoria al giudizio abbreviato: anche in questa sede, il giudice può applicare la misura di sicurezza provvisoria quando ritenga, anche di ufficio, che sussistano le condizioni previste dal comma 2. Nel giudizio abbreviato il giudice agisce senza necessità di richiesta del pubblico ministero - «anche di ufficio» - il che valorizza il ruolo attivo del giudice minorile nella protezione dei terzi dal pericolo rappresentato dal minore pericoloso.

Differenza tra applicazione provvisoria e misura cautelare

L'applicazione provvisoria ex articolo 37 non è una misura cautelare in senso tecnico: non presuppone l'imputabilità del minore e non è collegata alle esigenze cautelari tipiche (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato). È invece una misura di sicurezza in senso proprio - provvisoria - che presuppone la non imputabilità o la semi-imputabilità e la pericolosità sociale. Le forme esecutive da seguire sono quelle dell'articolo 36, ossia le misure tipiche del rito minorile.

Il limite temporale e la tutela del minore

Il termine di trenta giorni entro il quale la misura cessa senza l'avvio del procedimento ex articolo 38 costituisce un limite garantistico fondamentale. La natura provvisoria della misura impone che la valutazione definitiva sulla pericolosità avvenga in un procedimento formale, con le garanzie di contraddittorio, audizione del minore e dei soggetti legittimati. Il breve termine serve a evitare che la «provvisorietà» si trasformi in un espediente per applicare misure di sicurezza senza una valutazione giudiziaria piena sulla pericolosità sociale del minore.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può chiedere l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex articolo 37?

Il pubblico ministero, in sede di sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità. Nel giudizio abbreviato il giudice può provvedere anche di ufficio.

Quali reati deve temere il giudice per applicare la misura provvisoria?

Deve sussistere il concreto pericolo di commissione di delitti con uso di armi o violenza personale, contro la sicurezza collettiva, l'ordine costituzionale, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

Quanto dura la misura di sicurezza provvisoria?

Cessa dopo trenta giorni dalla pronuncia se il procedimento davanti al tribunale per i minorenni non ha ancora avuto inizio. Non ha quindi durata indeterminata.

Cosa succede se il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero?

Anche in caso di rigetto il giudice deve trasmettere gli atti al tribunale per i minorenni, che potrà comunque valutare la pericolosità nel procedimento ex articolo 38.

Quali forme esecutive si applicano alla misura provvisoria?

Le stesse previste dall'articolo 36: la libertà vigilata viene eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa; il riformatorio nelle forme del collocamento in comunità.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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