Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 DPR 448/1988 – Giudizio di appello
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 35 del DPR 448/1988 regola il giudizio di appello nel processo penale a carico di minorenni con una norma di rinvio: si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. La brevità della norma è tecnica: il legislatore ha scelto di non duplicare le regole speciali del rito minorile per ogni grado, ma di estenderle al giudizio impugnatorio mediante rinvio dinamico. Ne deriva che la riservatezza dell'udienza, la conduzione dell'esame da parte del presidente, la partecipazione dei servizi e la presenza della famiglia si applicano anche in appello, adattate alla specificità del procedimento di secondo grado.Indice dei contenuti
La tecnica normativa del rinvio dinamico
L'articolo 35 è una norma di rinvio: non detta regole proprie per il giudizio di appello, ma richiama le disposizioni del procedimento di primo grado «in quanto applicabili». Questa tecnica del rinvio dinamico è tipica della normativa processuale speciale: anziché ripetere per ogni grado di giudizio le medesime regole, si effettua un rinvio ai titoli già vigenti con una clausola di compatibilità. Il giudice dell'appello dovrà valutare, caso per caso, quali disposizioni del rito minorile di primo grado siano compatibili con la struttura del giudizio di secondo grado, e applicarle di conseguenza. L'operazione non è sempre agevole, poiché alcune norme del primo grado presuppongono attività istruttorie o accertamenti sulla personalità che nel giudizio di appello hanno un ruolo diverso.
Le regole di primo grado che si estendono all'appello
Tra le disposizioni applicabili in appello vi sono anzitutto quelle sul regime di riservatezza del dibattimento (articolo 33): anche il giudizio di appello si svolge a porte chiuse, con la medesima facoltà dell'imputato sedicenne di richiedere la pubblicità e le stesse limitazioni. Si applica altresì la regola sulla conduzione dell'esame da parte del presidente (articolo 33 comma 3), qualora in appello si proceda all'assunzione di prove o alla rinnovazione dell'istruttoria. Si estendono poi le norme sull'assistenza del minore (articolo 12) e sull'avviso ai servizi minorili e all'esercente la potestà, che restano soggetti processuali rilevanti anche nel secondo grado.
Accertamenti sulla personalità in appello
Una delle questioni più delicate riguarda l'applicabilità in appello dell'articolo 9, che consente acquisizioni sulla personalità del minore. Il giudice dell'appello deve valutare se lo sviluppo della personalità del minore, intercorso dopo il primo grado, sia rilevante per la decisione. In linea di principio, la clausola «in quanto applicabili» consente di disporre nuovi accertamenti sulla personalità in appello, soprattutto quando sia trascorso un periodo significativo e il minore abbia compiuto un percorso educativo che potrebbe incidere sulla pena o sulle misure. Questa flessibilità è coerente con la natura dinamica del processo minorile, orientato più alla persona che al fatto.
Il coordinamento con l'articolo 34 sull'impugnazione del genitore
L'articolo 35 va letto in stretta connessione con l'articolo 34, che disciplina la legittimazione del genitore a proporre impugnazione. Una volta introdotto il giudizio di appello - sia dall'imputato sia dal genitore nei modi previsti dall'articolo 34 - lo svolgimento dell'udienza segue le regole del rito minorile richiamate dall'articolo 35. In particolare, il genitore mantiene il diritto alla presenza nell'udienza di appello come in primo grado, e i servizi minorili che abbiano già seguito il caso possono essere sentiti anche nella fase impugnatoria.
Misure cautelari e provvedimenti civili in pendenza di appello
Il rinvio operato dall'articolo 35 include anche la possibilità di adottare provvedimenti civili temporanei urgenti a protezione del minorenne (articolo 32 comma 4), applicabile via articolo 33 comma 4. Ciò significa che il giudice dell'appello può intervenire con misure protettive di diritto civile anche nel corso del giudizio di secondo grado, quando si profilino situazioni di urgenza a tutela del minore. Il sistema mantiene quindi in appello la stessa attenzione alla persona del minore che caratterizza il primo grado.
Differenze rispetto al giudizio di appello per adulti
Nel processo ordinario il giudizio di appello è disciplinato dagli articoli 593 e seguenti del codice di procedura penale, con una struttura prevalentemente cartolare e limitata rinnovazione dell'istruttoria. Nel rito minorile il rinvio all'articolo 35 introduce elementi di maggiore personalizzazione: le regole sulla riservatezza, sulla presenza della famiglia e sulla valutazione della personalità rendono il giudizio di appello più aderente alla traiettoria educativa del minore. Questa differenza di impostazione riflette la funzione peculiare del secondo grado nel rito minorile: non soltanto revisione della legittimità o del merito della decisione, ma anche aggiornamento della valutazione educativa sul minore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il giudizio di appello minorile si svolge sempre a porte chiuse?
In linea di principio sì, per il rinvio all'articolo 33. L'imputato sedicenne può richiedere la pubblicità, ma il giudice dell'appello valuta la fondatezza della richiesta nell'interesse del minore.
I genitori possono partecipare all'udienza di appello?
Sì. Per il rinvio alle norme sull'assistenza affettiva (articolo 12), i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale hanno diritto alla presenza anche nel giudizio di appello.
Il giudice dell'appello può disporre nuovi accertamenti sulla personalità del minore?
Sì, nella misura in cui risultino compatibili con la struttura del giudizio di secondo grado. La clausola «in quanto applicabili» dell'articolo 35 consente al giudice di disporre nuovi accertamenti ex articolo 9 quando siano intervenuti sviluppi significativi.
I servizi minorili devono essere coinvolti anche in appello?
Sì, laddove il rinvio alle norme di primo grado lo consenta. I servizi minorili che abbiano seguito il caso possono essere sentiti anche in secondo grado, in particolare se si discute della personalità del minore o di misure educative.
Il giudice dell'appello può adottare provvedimenti civili di protezione?
Sì. Il rinvio dell'articolo 35 include la possibilità di adottare provvedimenti civili temporanei urgenti a protezione del minorenne (articolo 32 comma 4), anche nel giudizio di secondo grado.