Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 201/2022 – Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Sono abrogati: a) l’ articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; b) gli articoli 112, 113 e 117, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) l’ articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) l’ articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) l’ articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; f) l’articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; g) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) l’articolo 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. All’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali.».
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo previgente: un sistema frammentato e stratificato
L'articolo 37 del D.Lgs. 201/2022 è la norma «di pulizia» del Testo unico: contiene le abrogazioni delle disposizioni previgenti sui servizi pubblici locali che il decreto sostituisce e il coordinamento con la normativa vigente. La necessità di questo articolo riflette la condizione di estrema frammentazione in cui si trovava la disciplina dei servizi pubblici locali prima della riforma del 2022: norme contenute in un regio decreto del 1925, negli articoli 112-113 del TUEL del 2000, in disposizioni di varie leggi finanziarie e decreti-legge degli anni 2001-2012, oltre a una sentenza della Corte Costituzionale (n. 199/2012) che aveva abrogato il tentativo di liberalizzazione del 2011. Il risultato era un mosaico normativo di difficile lettura, con disposizioni tra loro non sempre coerenti.
Le abrogazioni principali
Il comma 1 elenca in modo puntuale le disposizioni abrogate. Tra le più rilevanti: alcune previsioni del regio decreto n. 2578/1925 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi (lettera a), che era uno dei testi più risalenti ancora vigenti; gli articoli 112, 113 e 117 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), che costituivano sino ad allora la disciplina di riferimento per i servizi pubblici locali degli enti locali (lettera b); disposizioni della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) in materia di servizi pubblici (lettera c); alcuni commi della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che disciplinavano la gestione dei servizi (lettera d); disposizioni del D.Lgs. 4/2008 (lettera e); parti dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 sulla governance degli ambiti (lettera f); disposizioni del D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) e del D.L. 179/2012 (lettera g e h).
La semplificazione delle deliberazioni degli enti di governo degli ambiti
Il comma 2 introduce una modifica all'articolo 3-bis del D.L. 138/2011: il terzo periodo viene sostituito con una disposizione che prevede che le deliberazioni degli enti di governo degli ambiti (cioè delle strutture associate che governano i servizi a rete come quelli idrici o i rifiuti) siano «validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali». Questa previsione risolve un problema pratico che aveva rallentato molto la governance degli ATO: in molti casi, le deliberazioni degli organi degli ambiti dovevano essere «ratificate» dai singoli consigli comunali degli enti partecipanti, con tempi lunghissimi e rischio di blocco per i comuni che non deliberavano nei termini. Con la nuova disposizione, le deliberazioni dell'ente di governo dell'ambito sono direttamente efficaci, senza bisogno di conferma dagli organi comunali.
Effetti pratici per operatori e enti
Per gli operatori economici del settore, l'abrogazione degli articoli 112 e 113 del TUEL è la più significativa: quelle norme contenevano la disciplina di riferimento per gli affidamenti dei servizi pubblici locali che ora viene sostituita dalle disposizioni del D.Lgs. 201/2022. Per gli enti locali, la semplificazione delle deliberazioni degli enti di governo degli ambiti accelera i processi decisionali nei servizi a rete, consentendo una governance più efficiente degli ATO del servizio idrico e dei rifiuti.
Casi pratici
Caso 1: Un affidamento basato sull'articolo 113 del TUEL: quale disciplina si applica ancora?
Il Comune di Alfa, nel 2019, ha affidato il servizio di raccolta rifiuti invocando le disposizioni dell'articolo 113 del TUEL, che prevedeva le modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica. Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022, il Comune si chiede se quel vecchio affidamento sia ancora valido. L'abrogazione dell'articolo 113 del TUEL ad opera dell'articolo 37 del D.Lgs. 201/2022 non travolge retroattivamente gli affidamenti già in essere. Il contratto di servizio del 2019 rimane valido per la sua durata, ma alla scadenza il nuovo affidamento dovrà seguire le disposizioni del D.Lgs. 201/2022. Nel frattempo, il Comune deve adeguarsi alle nuove disposizioni su vigilanza (art. 28), verifiche periodiche (art. 30) e trasparenza (art. 31).
Caso 2: Ente di governo dell'ambito idrico che delibera senza ratifica dei comuni
L'Ente di Governo dell'Ambito Idrico (EGAI) della Provincia di Beta deve approvare un Piano di ambito che prevede investimenti per 50 milioni di euro. Prima del D.Lgs. 201/2022, la deliberazione dell'EGAI richiedeva la ratifica di ciascuno dei quarantadue comuni dell'ambito entro trenta giorni. Con la modifica introdotta dall'articolo 37, comma 2, le deliberazioni dell'EGAI «sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali». Il Piano di ambito viene deliberato dall'assemblea dell'EGAI e diventa immediatamente efficace, senza attendere le ratifiche comunali che in passato avevano bloccato l'approvazione per oltre un anno.
Caso 3: Consulente che deve ricostruire la normativa applicabile a un vecchio affidamento
Un consulente legale è incaricato di verificare la validità di un affidamento del servizio di trasporto pubblico locale disposto nel 2015 sulla base delle disposizioni del D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni). L'articolo 37, lettera g, del D.Lgs. 201/2022 ha abrogato alcune disposizioni di quel decreto-legge. Il consulente deve verificare quali specifiche norme del D.L. 1/2012 siano state abrogate (articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis) e se quelle su cui si basava l'affidamento del 2015 rientrino nell'abrogazione o meno. La verifica puntuale delle norme abrogate è indispensabile per valutare se l'affidamento sia ancora regolato dalle vecchie disposizioni rimaste in vigore o se la sua disciplina sia ora interamente devoluta al D.Lgs. 201/2022.
Domande frequenti
Gli articoli 112 e 113 del TUEL sono ancora vigenti dopo il D.Lgs. 201/2022?
No. L'articolo 37, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 201/2022 ha abrogato espressamente gli articoli 112, 113 e 117 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). La disciplina dei servizi pubblici locali degli enti locali è ora contenuta nel D.Lgs. 201/2022.
Gli affidamenti già disposti in base all'articolo 113 del TUEL sono ancora validi?
Sì, per la loro durata residua. L'abrogazione non ha effetto retroattivo sugli atti già adottati. Gli affidamenti in essere continuano a essere regolati dalla disciplina vigente al momento della loro stipulazione, ma al momento del rinnovo o della nuova gara si applicano le disposizioni del D.Lgs. 201/2022.
Cosa cambia per la governance degli ATO con la modifica dell'articolo 37, comma 2?
Le deliberazioni degli enti di governo degli ambiti (ATO per il servizio idrico, ambiti per i rifiuti) sono ora valide senza bisogno di ratifica da parte degli organi dei singoli comuni. Prima di questa modifica, molte deliberazioni degli ATO erano rallentate dalla necessità di attendere le ratifiche dei consigli comunali degli enti partecipanti, con rischio di blocco in caso di disaccordo o inerzia. La semplificazione accelera significativamente la governance dei servizi a rete organizzati in ambiti.
Il regio decreto n. 2578/1925 sulla municipalizzazione è stato completamente abrogato?
No, solo parzialmente. L'articolo 37, comma 1, lettera a abroga solo alcune disposizioni specifiche del regio decreto 2578/1925 (articolo 1, comma 1, numeri 8, 10, 11 e 17). Le restanti disposizioni del regio decreto rimangono in vigore nelle parti non incompatibili con il nuovo quadro normativo.