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Art. 37 D.Lgs. 201/2022 — Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento

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Art. 37 D.Lgs. 201/2022 — Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Sono abrogati: a) l’ articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; b) gli articoli 112, 113 e 117, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) l’ articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) l’ articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) l’ articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; f) l’articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; g) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) l’articolo 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. All’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali.».