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Art. 36 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 36 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 36 L. 184/1983: Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione
- Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche delle notifiche
- Art. 36 Cod. Amb. — Abrogazioni e modifiche
- Art. 36 D.Lgs. 148/2015 — Comitato amministratore
- Art. 36 D.Lgs. 159/2011 — Relazione dell'amministratore giudiziario