Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il D.Lgs. 201/2022 non si applica agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.
  • L'esclusione è totale e riguarda tutte le disposizioni del Testo unico sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.
  • Tali impianti restano soggetti alla normativa speciale di settore applicabile.

Gli impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva: una scelta di esclusione

L'articolo 36 del D.Lgs. 201/2022 introduce un'esclusione puntuale per una categoria specifica di infrastrutture: gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. Si tratta di funivie, seggiovie, sciovie e simili impianti che caratterizzano le destinazioni sciistiche e montane. Il legislatore ha ritenuto che questi impianti presentino caratteristiche così specifiche - in termini di funzione (prevalentemente turistica e sportiva, non di mobilità ordinaria), di assetto proprietario (spesso privato o misto pubblico-privato a partecipazione prevalentemente privata), di contesto territoriale (aree montane con regimi normativi regionali specifici) - da rendere inappropriata l'applicazione delle regole generali sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La distinzione tra impianti a fune per la mobilità turistica e quelli per la mobilità ordinaria non è sempre netta nella realtà. Vi sono casi in cui un impianto a fune serve sia i turisti sciatori sia i residenti di un comune montano (mobilità ordinaria quotidiana). La norma fa riferimento alla «mobilità turistico-sportiva», il che lascia aperta la questione degli impianti con vocazione mista. Nei casi di dubbio, la qualificazione funzionale prevalente e la tipologia di utenza dovranno guidare l'interprete. Se l'impianto è essenzialmente destinato alla mobilità dei residenti, potrebbe ricadere nell'ambito applicativo del decreto; se invece la funzione prevalente è turistica, l'esclusione dell'articolo 36 trova applicazione.

Il quadro normativo applicabile agli impianti esclusi

Gli impianti esclusi dal Testo unico restano soggetti alla propria normativa speciale: il D.P.R. 468/1999 (in materia di sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone), la L. 71/2008 e le normative regionali che disciplinano la governance delle aree sciistiche e degli impianti di risalita. In molte regioni alpine e appenniniche (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia) esistono discipline regionali organiche per il settore, che regolano le concessioni, le tariffe skipass, la sicurezza e le condizioni di gestione. Per le Province autonome di Trento e Bolzano, la materia rientra nella competenza legislativa primaria provinciale.

Il significato pratico dell'esclusione

Per gli enti locali (comuni montani, province, regioni alpine) che partecipano o finanziano impianti di risalita, l'articolo 36 chiarisce che non si applicano gli obblighi del D.Lgs. 201/2022: non è necessaria la relazione motivata ex articolo 14, la delibera qualificata ex articolo 17 per eventuali affidamenti in house, né il contratto di servizio con il contenuto minimo previsto dall'articolo 24. Ciò non significa assenza di regole, ma semplicemente che le regole applicabili sono quelle della normativa di settore e regionale specifica per gli impianti di risalita.

Casi pratici

Caso 1: Comune alpino che affida la gestione della seggiovia senza applicare il Testo unico

Il Comune di Alfa, centro sciistico alpino, è proprietario di una seggiovia che serve il comprensorio sciistico locale. Il Comune decide di affidare la gestione dell'impianto a una società mista pubblico-privata con il socio privato specializzato nel settore degli impianti a fune. L'ufficio legale verifica se applicare le procedure del D.Lgs. 201/2022 (scelta della modalità di gestione, relazione motivata, ecc.) o la normativa regionale. Richiamando l'articolo 36, che esclude gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane dal campo di applicazione del Testo unico, il Comune applica esclusivamente la normativa regionale sulle concessioni degli impianti di risalita.

Caso 2: Impianto a fune con funzione mista: dubbio sulla classificazione

Il Comune di Beta possiede una cabinovia che collega il centro abitato (a 800 m s.l.m.) con la stazione turistica sovrastante (a 1.800 m). L'impianto è utilizzato sia dai turisti sciatori sia dagli abitanti della frazione montana che si servono della cabinovia per raggiungere la scuola e i servizi comunali. La componente turistica è prevalente (80% degli accessi), ma quella residenziale è rilevante per i residenti. Si pone il dubbio se applicare l'esclusione dell'articolo 36 o il D.Lgs. 201/2022. La funzione prevalente essendo turistica, l'ente tende ad applicare l'esclusione; tuttavia, per sicurezza giuridica, consulta l'avvocatura dell'ente e valuta di inserire clausole del contratto di servizio ispirate all'articolo 24 del Testo unico per la componente di mobilità ordinaria.

Caso 3: Regione che disciplina le concessioni degli impianti di risalita con normativa propria

La Regione Gamma, in applicazione della propria competenza concorrente in materia di turismo e della propria normativa sugli impianti di risalita, emana una legge regionale che disciplina le concessioni per la gestione degli impianti a fune nelle aree sciistiche, con norme su durata delle concessioni, tariffe, sicurezza e obblighi ambientali. L'articolo 36 del D.Lgs. 201/2022 garantisce che questa legislazione regionale non sia scalzata dalle disposizioni del Testo unico, che non si applica al settore. La Regione può quindi mantenere la propria disciplina senza dover adeguarla al quadro generale del decreto.

Domande frequenti

Le funivie e seggiovie dei comprensori sciistici sono soggette al D.Lgs. 201/2022?

No. L'articolo 36 esclude espressamente dal campo di applicazione del Testo unico gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. Tali impianti restano soggetti alla normativa di settore specifica (nazionale e regionale) e non alle disposizioni sulle modalità di affidamento, sul contratto di servizio e sulla vigilanza previste dal D.Lgs. 201/2022.

Un comune montano deve fare la relazione motivata ex articolo 14 per affidare la gestione della seggiovia?

No, se l'impianto è qualificabile come destinato alla mobilità turistico-sportiva ai sensi dell'articolo 36. Se invece si tratta di un impianto con prevalente funzione di trasporto pubblico locale per i residenti, potrebbe ricadere nella disciplina generale del Testo unico, con obbligo di relazione motivata e delle altre formalità previste dal decreto.

Quale normativa si applica agli impianti a fune esclusi dal Testo unico?

La normativa nazionale di sicurezza degli impianti a fune (D.P.R. 468/1999 e normativa europea), le leggi regionali che disciplinano le concessioni degli impianti di risalita e la governance delle aree sciistiche, e le disposizioni del Codice dei contratti pubblici per gli aspetti delle procedure di evidenza pubblica eventualmente applicabili all'affidamento.

La Corte dei conti può controllare la gestione degli impianti a fune comunali?

Sì. L'esclusione dell'articolo 36 riguarda l'applicazione del D.Lgs. 201/2022, non il generale controllo della Corte dei conti sulla gestione delle risorse pubbliche. Un comune che partecipa a una società che gestisce impianti di risalita resta soggetto ai controlli ordinari sulla corretta gestione del patrimonio pubblico, indipendentemente dall'esclusione dalla disciplina del Testo unico.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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