Testo dell'articoloVigente
Art. 16 D.Lgs. 201/2022 – Affidamento a società mista
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. L’ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
In sintesi
Indice dei contenuti
La società mista: una formula ibrida pubblico-privata
L'articolo 16 del D.Lgs. 201/2022 disciplina la seconda delle quattro modalità di gestione dei servizi pubblici locali: l'affidamento a società a partecipazione mista pubblico-privata. Si tratta di una formula che combina il controllo pubblico sulla gestione con l'apporto di capitali, competenze e risorse imprenditoriali private. La società mista non è una novità del decreto: era già prevista dall'art. 113 del TUEL (ora abrogato dall'art. 37 del decreto) e trova la propria disciplina organica nel D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, TUSP). L'art. 16 opera quindi come norma di rinvio al TUSP, specificando l'applicazione delle sue disposizioni al contesto dell'affidamento dei servizi pubblici locali.
Il modello della gara «doppio oggetto»
Il comma 1 prevede che il socio privato sia individuato «secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016». L'art. 17 TUSP disciplina la cosiddetta gara a «doppio oggetto»: con un'unica procedura competitiva, l'ente seleziona contemporaneamente il partner privato della società mista e l'affidatario del servizio. In questo modo, la procedura competitiva garantisce sia la correttezza nella selezione del socio privato (che porta capitale e competenze) sia la legittimità dell'affidamento del servizio alla società mista. Questo modello, consolidato dalla giurisprudenza europea (cosiddetto «in house misto»), consente di evitare la doppia procedura che sarebbe necessaria se la selezione del socio privato e l'affidamento del servizio fossero gestiti separatamente.
La partecipazione pubblica e la possibilità di cederla
Il comma 2 prevede due disposizioni connesse. La prima: l'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nella società mista mediante procedure a evidenza pubblica. Questa facoltà consente all'ente di monetizzare la partecipazione pubblica - ad esempio, per realizzare risorse da destinare ad altri investimenti - o di ridurre progressivamente la propria presenza nel capitale della società. La cessione tramite gara è necessaria per garantire la parità di trattamento tra i potenziali acquirenti e la trasparenza della valorizzazione della quota pubblica. La seconda: la cessione della partecipazione pubblica «non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere». Questa clausola tutela la continuità del servizio e la posizione della società mista come gestore: la variazione della compagine sociale (anche radicale, se l'ente cede tutta la propria quota) non determina la caducazione automatica degli affidamenti in corso né obbliga a una nuova gara. La logica è che la gara originaria per la selezione del socio privato ha già garantito la concorrenza nell'accesso al mercato.
La società mista come alternativa alla gara piena e all'in house
La società mista si colloca in una posizione intermedia nel sistema del decreto: è più aperta alla concorrenza dell'in house (perché richiede comunque una gara per la selezione del socio privato), ma meno del puro affidamento a terzi tramite gara aperta (perché l'ente mantiene una quota di controllo). È particolarmente adatta ai servizi che richiedono investimenti infrastrutturali significativi (che il privato può cofinanziare) e per i quali l'ente vuole mantenere un presidio di indirizzo strategico attraverso la quota pubblica. Il modello comporta alcune complessità gestionali: la coesistenza di soci con obiettivi parzialmente divergenti (l'ente punta al servizio pubblico, il privato al profitto) può generare tensioni in sede di governance societaria, soprattutto in fase di definizione delle politiche tariffarie e di approvazione dei piani di investimento.
Casi pratici
Caso 1: Costituzione di una società mista per la gestione del trasporto pubblico
La Provincia di Miramare decide di affidare il servizio di trasporto pubblico locale a una società mista pubblico-privata. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, in combinato con l'art. 17 TUSP, la Provincia indice una gara a doppio oggetto: seleziona come socio privato Operatore Beta, che si aggiudica il 49% del capitale impegnandosi ad apportare nuovi autobus elettrici e competenze gestionali, mentre la Provincia mantiene il 51%. La gara garantisce anche la legittimità dell'affidamento del servizio alla società mista appena costituita, senza necessità di una procedura di gara separata per l'affidamento del contratto di servizio.
Caso 2: Cessione della quota pubblica in una società mista per la gestione del verde
Il Comune di Altavalle detiene una quota del 40% in Verde & Servizi S.r.l., società mista affidataria del servizio di gestione del verde pubblico. Per esigenze di bilancio, il Comune decide di cedere la propria partecipazione mediante gara pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 2. Tizio, imprenditore del settore, partecipa alla gara e acquista la quota, diventando socio unico con il socio privato originale. La cessione non determina alcun effetto sulla durata dell'affidamento del servizio a Verde & Servizi S.r.l., che continua a operare fino alla scadenza del contratto di servizio senza necessità di una nuova gara.
Caso 3: Tensioni di governance in una società mista: tariffe vs. rendimento del capitale
Alfa S.p.A. (socio privato al 49%) e il Comune di Fondovalle (socio pubblico al 51%) partecipano nella società mista Servizi Urbani S.r.l., affidataria del servizio di raccolta rifiuti. In sede di approvazione del piano tariffario, Alfa chiede un aumento delle tariffe del 12% per aumentare il margine operativo, mentre il Comune - che deve rispondere ai propri cittadini - vuole limitare l'aumento al 4%. La governance della società mista deve risolvere questa tensione: il Comune, in quanto socio di maggioranza, ha il diritto di prevalere, ma deve rispettare il patto parasociale che garantisce ad Alfa un rendimento minimo del capitale investito. La vertenza si risolve con un aggiornamento tariffario del 7% e un piano di efficientamento dei costi operativi concordato tra i soci.
Domande frequenti
Qual è la quota minima di partecipazione privata in una società mista?
Il decreto non fissa una quota minima di partecipazione privata. Tuttavia, la giurisprudenza europea e il TUSP richiedono che il socio privato apporti un contributo effettivo (capitale, competenze tecniche, rischio imprenditoriale) per giustificare la scelta della società mista rispetto alla gara piena. Una partecipazione privata puramente simbolica non sarebbe sufficiente a qualificare la società come «mista» e potrebbe avvicinarla all'in house, con le relative conseguenze in termini di requisiti di motivazione.
La gara per la selezione del socio privato della società mista deve essere ripetuta alla scadenza dell'affidamento?
Sì. L'affidamento alla società mista ha una durata determinata (cfr. art. 19). Alla scadenza, l'ente deve valutare se confermare la modalità di gestione e, in caso positivo, avviare una nuova procedura di selezione del socio privato con doppio oggetto. Non è possibile mantenere indefinitamente lo stesso socio privato senza una nuova procedura competitiva alla scadenza dell'affidamento.
La cessione della quota pubblica nella società mista richiede l'autorizzazione del socio privato?
Dipende dal patto parasociale e dallo statuto della società. Frequentemente le società miste prevedono clausole di prelazione o di gradimento che consentono al socio privato di acquistare la quota pubblica in via preferenziale o di valutare l'idoneità del potenziale acquirente. In ogni caso, la procedura a evidenza pubblica prevista dall'art. 16, comma 2, deve essere rispettata, anche se il patto parasociale prevede meccanismi aggiuntivi.
Una società mista può ricevere ulteriori affidamenti di servizi pubblici locali senza gara?
No. La società mista beneficia della legittimità dell'affidamento originario ottenuto tramite la gara a doppio oggetto. Per ricevere affidamenti di servizi pubblici diversi da quelli originariamente oggetto della gara, la società mista deve partecipare a nuove procedure competitive come qualsiasi altro operatore di mercato, salvo che il nuovo servizio rientri nell'oggetto sociale originario e nelle previsioni del bando originale.