Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 D.Lgs. 201/2022 – Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell’ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Per i servizi pubblici locali a rete, le autorità di regolazione (tipicamente ARERA) individuano i costi di riferimento, lo schema tipo di piano economico-finanziario e gli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi.
  • Le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo per gli ambiti di rispettiva competenza.
  • Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere un parere all'autorità di regolazione e all'AGCM sui profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
  • Le attività di regolazione sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri.
Indice dei contenuti

Il ruolo delle autorità di regolazione nella governance dei servizi a rete

L'articolo 7 del D.Lgs. 201/2022 disciplina le competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, delineando un modello di regolazione a due livelli: quello nazionale (autorità indipendenti come ARERA) e quello locale (enti di governo dell'ambito, enti locali). Le autorità nazionali svolgono funzioni di normazione tecnica, definendo i parametri economici e qualitativi entro cui gli enti locali operano le proprie scelte. Gli enti locali, a loro volta, utilizzano questi parametri per le scelte concrete di affidamento e gestione del servizio.

I costi di riferimento e il piano economico-finanziario tipo

Il comma 1 attribuisce alle autorità di regolazione il compito di individuare, per gli ambiti di propria competenza, i costi di riferimento dei servizi (già definiti all'art. 2, lett. g) come indicatori di costo stimato su criteri di efficienza). Questi costi fungono da benchmark per la valutazione delle offerte nelle gare e per il monitoraggio dell'efficienza dei gestori in house. Le autorità definiscono inoltre lo schema tipo di piano economico-finanziario che i gestori devono redigere e allegare agli atti di affidamento (cfr. artt. 14, comma 4, e 17, comma 4). Il piano economico-finanziario è lo strumento essenziale per valutare la sostenibilità economica del servizio nel lungo periodo e per verificare l'assenza di sovracompensazioni nel caso di affidamento diretto in house.

Gli indicatori e i livelli minimi di qualità

Le autorità di regolazione definiscono anche gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi. Questi parametri operano a due livelli: (1) come standard minimi che il gestore è tenuto a rispettare in forza del contratto di servizio; (2) come soglie la cui violazione, reiterata e significativa, può essere segnalata dall'ente affidante come causa di andamento insoddisfacente della gestione ai sensi dell'art. 30, comma 1-ter, lett. c). In questo modo, la qualità del servizio non è rimessa alla sola discrezionalità negoziale delle parti, ma è ancorata a standard oggettivi predefiniti dall'autorità di regolazione.

Gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo

Il comma 2 attribuisce alle autorità di regolazione la predisposizione di schemi di bandi di gara e di contratti tipo. Si tratta di strumenti di fondamentale importanza pratica: consentono di standardizzare le procedure di gara nei diversi ambiti territoriali, riducendo i costi di transazione per gli enti affidanti e garantendo un livello uniforme di tutela per i partecipanti alle gare e per gli utenti. Il mancato utilizzo degli schemi tipo non è di per sé causa di illegittimità del bando, ma richiede che l'ente dimostri l'adeguatezza della propria soluzione agli standard dell'autorità regolatoria.

Il parere sulla suddivisione in lotti: AGCM e autorità di regolazione come consulenti

Il comma 3 introduce un meccanismo di consulenza facoltativa: gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) un parere sui profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti. La suddivisione in lotti è un tema strategico: lotti troppo grandi possono costituire barriere all'ingresso per operatori di minori dimensioni, mentre lotti troppo piccoli possono non raggiungere la scala minima efficiente. Il parere dell'AGCM è particolarmente rilevante quando la suddivisione in lotti rischia di creare posizioni dominanti locali o di escludere operatori potenzialmente efficienti.

Casi pratici

Caso 1: Utilizzo dei costi di riferimento ARERA in una gara per il servizio idrico

L'ATO del servizio idrico integrato della Provincia di Miramare deve indire una gara per l'affidamento della gestione. Prima di predisporre il capitolato, utilizza i costi di riferimento pubblicati da ARERA per il settore idrico e lo schema tipo di piano economico-finanziario. I costi di riferimento consentono all'ATO di valutare la congruità delle offerte economiche ricevute: l'offerta di Operatore Beta, che prevede canoni di gestione inferiori del 35% ai costi di riferimento ARERA, viene approfondita con richiesta di giustificativi, che rivelano ipotesi di investimento non credibili. L'ATO esclude l'offerta anomala ed aggiudica ad Alfa S.p.A., che propone un PEF coerente con i parametri dell'autorità.

Caso 2: Richiesta di parere AGCM sulla suddivisione in lotti

Il Comune di Grandevalle intende affidare il servizio di raccolta rifiuti come lotto unico per tutto il territorio comunale. Alcuni operatori di medie dimensioni lamentano che un lotto unico favorisce solo i grandi gruppi industriali. Il Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 3, chiede un parere all'AGCM sui profili concorrenziali della struttura dei lotti. L'AGCM raccomanda la suddivisione in almeno due lotti territoriali, per consentire la partecipazione anche di operatori locali e stimolare una concorrenza effettiva. Il Comune recepisce la raccomandazione e modifica il bando.

Caso 3: Violazione dei livelli minimi di qualità come spia di gestione insoddisfacente

L'Autorità d'ambito del TPL della Città Metropolitana di Torregrande verifica, nell'ambito della ricognizione annuale prevista dall'art. 30, che il gestore Tram S.p.A. ha rispettato soltanto l'85% degli indici di puntualità e solo il 70% degli indici di pulizia dei mezzi, entrambi significativamente inferiori agli indicatori minimi di qualità definiti dall'autorità di regolazione ai sensi dell'art. 7, comma 1. Ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 30, comma 1-ter, lett. c): l'ATO emette un atto di indirizzo che impone a Tram S.p.A. di elaborare un piano correttivo entro tre mesi.

Domande frequenti

Quali autorità di regolazione sono competenti per i servizi pubblici locali a rete?

La principale autorità di regolazione per i servizi a rete è ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), competente per i servizi idrici, la gestione dei rifiuti urbani e il settore energetico. Per il trasporto pubblico locale la regolazione a livello nazionale è più frammentata. In alcuni settori non a rete opera il MIMIT ai sensi dell'art. 8.

Gli schemi di bandi e contratti tipo predisposti dall'autorità di regolazione sono vincolanti?

Il decreto non li qualifica come vincolanti in senso assoluto, ma costituiscono lo standard di riferimento cui gli enti locali devono conformarsi per garantire adeguati livelli di qualità e uniformità di trattamento. Il mancato rispetto degli schemi tipo richiede una motivazione e può essere contestato in sede di impugnazione del bando o del contratto.

Il parere dell'AGCM sulla suddivisione in lotti è obbligatorio?

No. Il comma 3 prevede che gli enti locali 'possono' richiedere il parere dell'AGCM e dell'autorità di regolazione: si tratta di una facoltà, non di un obbligo. Tuttavia, richiedere il parere è fortemente raccomandabile per affidamenti di importo elevato o con struttura di lotti controversa, in quanto un parere favorevole dell'AGCM rafforza la posizione dell'ente in eventuali contenziosi.

I livelli minimi di qualità definiti dall'autorità di regolazione si applicano anche agli affidamenti in house?

Sì. I livelli minimi di qualità si applicano indipendentemente dalla modalità di gestione del servizio (gara, in house, società mista). Il contratto di servizio deve in ogni caso recepire gli indicatori di qualità definiti dall'autorità di regolazione, come previsto dall'art. 24, comma 4, lett. b). Il rispetto di questi livelli è verificato periodicamente dall'ente affidante ai sensi dell'art. 30.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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