Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 89 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifiche della direttiva 2000/31/CE

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sono soppressi.

2. I riferimenti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.

In sintesi

  • L'articolo 89 DSA sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE (direttiva e-commerce), che disciplinavano le esenzioni di responsabilità per i prestatori di servizi intermediari (mere conduit, caching, hosting) e il divieto di obbligo generale di sorveglianza.
  • I riferimenti agli articoli soppressi della direttiva e-commerce sono reindirizzati agli articoli corrispondenti del DSA: art. 12 → art. 4 DSA (mere conduit); art. 13 → art. 5 DSA (caching); art. 14 → art. 6 DSA (hosting); art. 15 → art. 8 DSA (divieto di obbligo generale di sorveglianza).
  • L'abrogazione è definitiva a partire dal 17 febbraio 2024, data di piena applicazione del DSA per tutti i prestatori; per le VLOP/VLOSE designate, la data di applicazione anticipata era agosto 2023.
  • La continuità normativa è garantita dalla corrispondenza diretta tra articoli abrogati e articoli DSA sostitutivi, assicurando che i principi fondamentali delle esenzioni di responsabilità siano preservati e aggiornati nel nuovo quadro regolatorio.
  • L'articolo 89 completa il processo di integrazione del regime delle esenzioni di responsabilità nel diritto primario dell'UE, superando lo strumento della direttiva (che richiedeva attuazione nazionale) con quello del regolamento (direttamente applicabile).
Indice dei contenuti

La direttiva 2000/31/CE e il suo ruolo storico

La direttiva 2000/31/CE - la cosiddetta «direttiva e-commerce» - ha costituito per oltre vent'anni il quadro normativo fondamentale del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione nell'Unione europea. Adottata nel giugno 2000, al culmine della prima bolla di internet, ha introdotto i principi che hanno consentito lo sviluppo dell'ecosistema digitale europeo: il principio del Paese di origine, la libertà di stabilimento per i fornitori di servizi online, e soprattutto le esenzioni di responsabilità per i prestatori di servizi intermediari.

Gli articoli da 12 a 15 della direttiva e-commerce disciplinavano quattro aspetti fondamentali:

  • L'articolo 12 (mere conduit): esenzione di responsabilità per i prestatori che trasmettono informazioni su reti di comunicazione senza scegliere il destinatario né modificare il contenuto.
  • L'articolo 13 (caching): esenzione per la memorizzazione automatica e temporanea di informazioni al fine di rendere più efficiente la trasmissione.
  • L'articolo 14 (hosting): esenzione per i prestatori che memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio, a condizione che non abbiano conoscenza effettiva del carattere illegale e agiscano prontamente a seguito della stessa.
  • L'articolo 15 (divieto di obbligo generale di sorveglianza): divieto per gli Stati membri di imporre ai prestatori un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse o memorizzate, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di illeciti.

L'abrogazione operata dall'articolo 89 DSA

L'articolo 89 DSA sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE con effetto dalla data di applicazione del DSA (17 febbraio 2024 per tutti i prestatori; agosto 2023 per le VLOP/VLOSE designate). La soppressione non è un'abrogazione senza sostituzione: il paragrafo 2 stabilisce che i riferimenti agli articoli soppressi si intendono fatti rispettivamente agli articoli 4, 5, 6 e 8 del DSA.

Questa corrispondenza diretta garantisce la continuità normativa: le norme di diritto derivato, i provvedimenti nazionali e i contratti che richiamano gli articoli 12-15 della direttiva e-commerce devono essere letti come riferiti agli articoli corrispondenti del DSA. Non è necessaria una revisione immediata di tutti gli atti che contengono tali riferimenti: il meccanismo di «scorrimento» automatico previsto dal paragrafo 2 assicura la piena equivalenza.

Dalla direttiva al regolamento: il salto qualitativo

La sostituzione della direttiva con un regolamento ha conseguenze giuridiche profonde. La direttiva 2000/31/CE era uno strumento di armonizzazione minima che richiedeva attuazione negli ordinamenti nazionali: ciascuno Stato membro aveva recepito le esenzioni di responsabilità con proprie norme di attuazione (in Italia, il d.lgs. n. 70/2003), con le conseguenti divergenze interpretative e applicative che si sono accumulate in vent'anni di giurisprudenza nazionale.

Il DSA, in quanto regolamento ai sensi dell'articolo 288 TFUE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di atti di recepimento nazionale. Le esenzioni di responsabilità degli articoli 4, 5 e 6 DSA si applicano uniformemente in tutta l'UE, senza le variazioni interpretative che caratterizzavano il regime previgente. Questa uniformità è particolarmente rilevante per i prestatori che operano in più Stati membri, che potranno fare affidamento su regole identiche in ciascuna giurisdizione.

Differenze sostanziali tra il regime previgente e il DSA

La transizione dalla direttiva e-commerce al DSA non è puramente formale: esistono differenze di sostanza tra i due regimi, anche se i principi fondamentali delle esenzioni di responsabilità sono preservati.

Sotto il profilo dell'esenzione di responsabilità per l'hosting, l'articolo 6 DSA mantiene la struttura fondamentale dell'articolo 14 della direttiva (assenza di conoscenza effettiva; azione pronta a seguito della stessa), ma il DSA aggiunge obblighi procedurali specifici per le piattaforme (meccanismo di notifica e azione ex articolo 16, obbligo di motivazione ex articolo 17, meccanismi di reclamo ex articolo 20) che non trovavano corrispondenza nella direttiva e-commerce.

Il divieto di obbligo generale di sorveglianza è confermato dall'articolo 8 DSA, con un'importante precisazione: il divieto riguarda gli obblighi generali, ma non esclude la possibilità di imporre obblighi di sorveglianza specifici nell'ambito di ordini di autorità. Questa distinzione - già presente nella direttiva e-commerce - è resa più esplicita dal DSA nel coordinamento con gli articoli 9 e 10 sugli ordini di rimozione e di fornitura di informazioni.

Impatto sulle normative nazionali di attuazione

L'abrogazione degli articoli 12-15 della direttiva e-commerce da parte del DSA rende le norme nazionali di attuazione di quegli articoli superate nella misura in cui siano incompatibili con il regolamento. In Italia, le disposizioni del d.lgs. n. 70/2003 che attuavano gli articoli 12-15 sono state private della propria base giuridica europea e, nella misura in cui disciplinano le stesse materie, sono state sostituite direttamente dalle norme del DSA.

Questa transizione automatica non richiede un formale atto di abrogazione nazionale per le norme di attuazione: il principio di primazia del diritto dell'UE assicura che le disposizioni nazionali incompatibili con il DSA siano disapplicate dai giudici e dalle autorità. Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza per gli operatori, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le necessarie misure di adeguamento del proprio diritto interno.

Il coordinamento con il Paese di origine e con il DMA

L'articolo 89 incide anche sul principio del Paese di origine della direttiva e-commerce (articolo 3), che rimane in vigore nelle parti non toccate dall'abrogazione. La coesistenza di questo principio con il sistema di vigilanza distribuita del DSA (coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento per i prestatori non VLOP/VLOSE; Commissione per le VLOP/VLOSE) richiede attenzione nell'interpretazione dei rispettivi ambiti di applicazione.

Il coordinamento del DSA con il Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act, DMA) è altrettanto rilevante: il DMA disciplina le pratiche delle piattaforme con posizione dominante strutturale («gatekeepers»), con un regime complementare e distinto rispetto al DSA. Le esenzioni di responsabilità degli articoli 4-6 DSA non esentano le piattaforme gatekeeper dagli obblighi specifici del DMA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Gli articoli 12-15 della direttiva e-commerce sono stati completamente abrogati o solo modificati?

Completamente soppressi. L'articolo 89, paragrafo 1, del DSA abroga gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE con effetto dalla data di applicazione del DSA. Il paragrafo 2 stabilisce che i riferimenti a quegli articoli si intendono ora fatti rispettivamente agli articoli 4, 5, 6 e 8 del DSA. Le norme nazionali di attuazione degli articoli soppressi sono state private della loro base giuridica europea.

Dal punto di vista sostanziale, le esenzioni di responsabilità sono cambiate rispetto alla direttiva e-commerce?

I principi fondamentali (esenzione per mere conduit, caching, hosting; assenza di obbligo generale di sorveglianza; azione pronta a seguito di conoscenza effettiva) sono preservati. La differenza principale è che il DSA è un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (anziché una direttiva da recepire), garantendo uniformità. Inoltre, il DSA aggiunge obblighi procedurali specifici per le piattaforme (notifica e azione, motivazione, reclami) che non trovavano corrispondenza nella direttiva.

Cosa succede ai contratti che richiamano l'articolo 14 della direttiva e-commerce?

L'articolo 89, paragrafo 2, dispone che i riferimenti all'articolo 14 della direttiva si intendono ora fatti all'articolo 6 del DSA. Il meccanismo di scorrimento automatico garantisce la continuità: non è necessario modificare immediatamente tutti i contratti esistenti, anche se è buona pratica aggiornare i riferimenti normativi per garantire chiarezza. I nuovi contratti dovrebbero riportare direttamente il riferimento agli articoli del DSA.

Il d.lgs. 70/2003 è ancora in vigore in Italia?

Il d.lgs. 70/2003 è formalmente ancora in vigore ma le sue disposizioni che attuavano gli articoli 12-15 della direttiva e-commerce (in particolare gli articoli 14-17 del decreto) sono state private della base giuridica europea e sono incompatibili con il DSA, che come regolamento prevale sul diritto nazionale. I giudici e le autorità devono disapplicarle e applicare direttamente il DSA. Il decreto potrebbe essere formalmente abrogato o aggiornato dal legislatore italiano, ma l'attesa di questo adeguamento formale non pregiudica la diretta applicazione del DSA.

L'articolo 89 DSA incide anche sul principio del Paese di origine della direttiva e-commerce?

No. L'articolo 89 sopprime solo gli articoli da 12 a 15 della direttiva e-commerce, che disciplinano le esenzioni di responsabilità. Il principio del Paese di origine (articolo 3 della direttiva) non è abrogato dall'articolo 89 ed è rimasto in vigore nelle parti non toccate dall'abrogazione. Tuttavia, il sistema DSA prevede un meccanismo di vigilanza con il CSD del luogo di stabilimento (per i non-VLOP) e la Commissione (per VLOP/VLOSE) che presenta analogie funzionali, ma è disciplinato autonomamente dagli articoli 49 e seguenti del DSA.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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