Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 175/2016 – Abrogazioni
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Sono abrogati: a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) l’ articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; c) l’ articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239; d) l’ articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) l’ articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) l’articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; g) l’ articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3; h) l’ articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69; l) l’ articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; m) l’ articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; n) l’ articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; o) l’ articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo; p) l’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole “e dal terzo” del secondo periodo; q) l’articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo; r) l’ articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125; s) l’articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147; t) l’ articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; u) l’ articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; v) l’ articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
In sintesi
Indice dei contenuti
Le abrogazioni come completamento della codificazione
L'articolo 28 del D.Lgs. 175/2016 elenca le disposizioni di legge abrogate dall'entrata in vigore del decreto. Si tratta di un articolo tecnico ma fondamentale per il sistema: senza la pulizia delle norme previgenti, il nuovo regime del decreto Madia avrebbe convissuto con disposizioni preesistenti potenzialmente contraddittorie, rendendo estremamente complessa l'interpretazione e l'applicazione della nuova disciplina. Le abrogazioni coprono un arco temporale molto ampio - dal TUEL del 2000 fino alle leggi di stabilità del 2015 - a dimostrazione della frammentazione che aveva caratterizzato la legislazione sulle partecipate nei quindici anni precedenti il decreto.
Le principali abrogazioni per categoria
Il TUEL (D.Lgs. 267/2000): la lettera a) abroga gli artt. 116 e 122, che disciplinavano rispettivamente le società a capitale pubblico locale e le partecipazioni degli enti locali in società. Queste norme, superate dal decreto Madia, regolavano la costituzione di società da parte di enti locali con disposizioni meno strutturate rispetto al nuovo art. 7. La L. 244/2007 (finanziaria 2008): la lettera f) abroga numerosi commi dell'art. 3, che contenevano i primi divieti significativi alle partecipazioni pubbliche improprie, i limiti al numero di componenti del CdA e alcune regole sui compensi. Queste disposizioni sono assorbite e superate dagli artt. 4 e 11 del decreto Madia. Il D.L. 95/2012 (spending review): le lettere o), p) e q) abrogano alcuni commi dell'art. 4, che prevedevano la riduzione delle partecipazioni non essenziali e i limiti ai compensi degli amministratori. La disciplina dei compensi è ora contenuta nell'art. 11 del decreto, che ha una logica più sistematica. La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014): le lettere s) e t) abrogano numerosi commi dell'art. 1, che regolavano gli accantonamenti per le perdite delle partecipate e le procedure di liquidazione. Queste materie sono ora disciplinate dagli artt. 21 e 24 del decreto Madia con maggiore organicità. Il D.L. 66/2014: la lettera u) abroga l'art. 23, che prevedeva la riduzione delle partecipazioni degli enti locali: la disciplina è ora assorbita nell'art. 20 (razionalizzazione periodica).
La formula finale: la clausola esecutiva
L'articolo 28 si chiude, nell'originale, con la formula di promulgazione («Dato a Roma, addì 19 agosto 2016, MATTARELLA, Renzi...»), che segna la fine del testo del decreto. La formula ricorda che il decreto è stato adottato nell'esercizio della delega legislativa contenuta nella legge Madia (L. 124/2015) e controfirmato dal Presidente del Consiglio e dai ministri competenti. Il decreto Madia sulle società pubbliche è così entrato in vigore il 23 settembre 2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli effetti delle abrogazioni sulla transizione
Le norme abrogate cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che per le situazioni giuridiche già consolidatesi: i procedimenti avviati, i contratti stipulati, le delibere adottate in base al regime previgente restano validi nei limiti in cui siano compatibili con il nuovo sistema. Le disposizioni transitorie degli artt. 24, 25 e 26 garantiscono la gestione ordinata di questa transizione, evitando «buchi» normativi e conflitti tra vecchia e nuova disciplina.
Casi pratici
Caso 1: Un comune che si chiede quale disciplina applicare dopo le abrogazioni del 2016
Il Comune di Alfa, nell'aggiornare il proprio regolamento interno sulle partecipate, si accorge di citare gli artt. 116 e 122 del TUEL. Il consulente verifica che entrambi gli articoli sono stati abrogati dall'art. 28 lett. a) del D.Lgs. 175/2016: la procedura per la costituzione di società è ora governata dagli artt. 5, 7 e 8 del decreto Madia. Il regolamento comunale viene aggiornato, eliminando i riferimenti alle norme abrogate e inserendo i rimandi alle disposizioni del decreto.
Caso 2: L'abrogazione dei limiti al numero di consiglieri previsti dalla L. 244/2007
Beta Utilities S.p.A., controllata da una regione, aveva adeguato il proprio CdA nel 2012 ai limiti della L. 244/2007 (art. 3 commi 12 e seguenti), che fissavano un numero massimo di componenti. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, queste disposizioni sono state abrogate dalla lett. f) dell'art. 28 e sostituite dall'art. 11, che prevede la regola dell'amministratore unico come default. La partecipata deve ora adeguarsi alla nuova disciplina entro i termini transitori dell'art. 26, non alla vecchia L. 244/2007.
Caso 3: L'applicazione post-abrogazione delle norme su accantonamenti della L. 147/2013
Un ragioniere comunale si trova a dover calcolare gli accantonamenti per le perdite della partecipata comunale per l'esercizio 2017. Si chiede se applicare la L. 147/2013 (parzialmente abrogata) o l'art. 21 del D.Lgs. 175/2016. Il consulente chiarisce che le norme della L. 147/2013 abrogate dall'art. 28 lett. s) e t) non si applicano più: a partire dal 2015 (art. 21 comma 2) valgono le regole del decreto Madia. Per gli anni 2015-2017, il regime transitorio del comma 2 dell'art. 21 prevede accantonamenti graduali in percentuale crescente, che il ragioniere calcola secondo il calendario ivi indicato.
Domande frequenti
Dopo le abrogazioni dell'art. 28, il TUEL si applica ancora alle partecipate comunali?
Il TUEL si applica ancora per i profili che non sono stati abrogati: organizzazione degli enti locali, competenze degli organi (consiglio, giunta, sindaco), contratti e bilanci degli enti. Per la disciplina specifica delle società partecipate (costituzione, gestione, razionalizzazione), il riferimento normativo è il D.Lgs. 175/2016, che ha assorbito e sistematizzato le disposizioni del TUEL in materia.
Le delibere adottate in base alle norme abrogate prima del settembre 2016 sono ancora valide?
Sì, per il principio di irretroattività della legge e di tutela dei diritti quesiti. Le delibere validamente adottate prima dell'entrata in vigore del decreto producono i propri effetti. Le situazioni giuridiche già consolidatesi sono protette, mentre i nuovi procedimenti devono rispettare il decreto Madia dall'entrata in vigore.
Quali erano le norme abrogate sui compensi degli amministratori delle partecipate?
Le lettere o), p) e q) dell'art. 28 abrogano alcuni commi dell'art. 4 del D.L. 95/2012 (spending review), che prevedevano la riduzione del 10% dei compensi e il limite di 240.000 euro come tetto massimo. Queste norme sono state assorbite dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 175/2016, che ha introdotto un sistema più articolato di fasce dimensionali con il medesimo tetto assoluto di 240.000 euro.
La L. 474/1994 sulle privatizzazioni è stata abrogata dal decreto Madia?
No. L'art. 28 non abroga la L. 474/1994 né il D.L. 332/1994 sulle privatizzazioni, che restano la disciplina speciale per le grandi dismissioni delle partecipazioni statali (ENI, Enel, ecc.). L'art. 10 comma 4 del decreto Madia fa anzi salva la disciplina speciale per l'alienazione delle partecipazioni dello Stato.