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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le partecipate già esistenti all'entrata in vigore del decreto dovevano adeguare gli statuti alle disposizioni del decreto entro il 31 luglio 2017 (31 dicembre 2017 per le norme sulle società miste ex art. 17 comma 1).
  • L'art. 4 non si applica alle società elencate nell'allegato A, a quelle che gestiscono fondi europei per conto di Stato o regioni, e a quelle che realizzano progetti di ricerca finanziati dall'UE.
  • Le PA possono mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015, indipendentemente dalla conformità all'art. 4.
  • Previste esenzioni temporanee per le partecipate che deliberino la quotazione e per quelle emittenti strumenti finanziari quotati entro il 30 giugno 2016.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 D.Lgs. 175/2016 — Altre disposizioni transitorie

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell’articolo 17, comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

2. L’articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell’allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea.

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all’articolo 7, gli effetti degli atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’ articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 6-bis. Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 6.

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall’ articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all’articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; b) all’articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell’articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.

11. Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all’articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione. 12-bis. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all’ articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 12-ter. Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 12-quater. Per le società di cui all’articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del presente decreto. 12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20. 12-sexies. In deroga all’articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. articolo precedente articolo successivo

Commento

Le disposizioni transitorie come strumento di accompagnamento della riforma

L'articolo 26 del D.Lgs. 175/2016 raccoglie una serie di norme transitorie destinate a gestire la coesistenza tra il nuovo regime introdotto dal decreto e le situazioni giuridiche già consolidatesi prima della sua entrata in vigore. Il legislatore ha scelto un approccio pragmatico: anzichè imporre l'adeguamento immediato a tutti i soggetti coinvolti, ha fissato termini graduali e ha previsto esenzioni per situazioni specifiche che meritano un trattamento differenziato.

L'adeguamento degli statuti

Il comma 1 fissa il termine per l'adeguamento degli statuti delle partecipate già esistenti: il 31 luglio 2017 per la generalità delle disposizioni del decreto, e il 31 dicembre 2017 per le disposizioni dell'art. 17 comma 1 (quota minima del privato nelle società miste). L'adeguamento statutario riguardava principalmente le norme sulla governance degli organi (art. 11): nomina dell'amministratore unico come regola, divieto di gettoni di presenza, divieto di TFM, equilibrio di genere nelle nomine, limitazione dei comitati consultivi. Le partecipate che non avevano adeguato gli statuti entro il termine erano esposte alla vigilanza della struttura MEF e alla segnalazione alla Corte dei conti.

Le esenzioni dall'art. 4: allegato A e gestione dei fondi europei

Il comma 2 prevede tre categorie di esenzione dall'art. 4 (finalità ammesse per le partecipazioni). La prima riguarda le società elencate nell'allegato A del decreto: si tratta di società nominate espressamente dal legislatore come meritevoli di conservazione nonostante non rientrino pienamente nelle categorie dell'art. 4 (si pensi alle società con funzioni istituzionali specifiche già costituite alla data di entrata in vigore del decreto). La seconda e la terza esenzione riguardano le società aventi come oggetto sociale esclusivo: la gestione di fondi europei per conto di Stato o regioni (ad esempio, le società di sviluppo regionale che gestiscono i fondi strutturali UE), oppure la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni UE. Per queste realtà, la rigidità dell'art. 4 avrebbe penalizzato irragionevolmente attività di rilevante interesse per la partecipazione ai programmi europei.

La salvaguardia delle partecipazioni in quotate al 31 dicembre 2015

Il comma 3 è di grande rilevanza pratica: consente alle PA di mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015, indipendentemente dalla conformità all'art. 4. Questo significa che un comune che detenesse quote di una banca o di un'azienda privata quotata alla data di entrata in vigore del decreto non era obbligato ad alienarle per mancanza del requisito delle finalità ammesse. La ratio è che le partecipazioni in quotate sono investimenti di mercato soggetti alle regole dei mercati finanziari, e la loro alienazione forzata potrebbe avvenire in condizioni di mercato sfavorevoli, causando un danno patrimoniale all'ente.

Le esenzioni per le quotande e per le emittenti di strumenti finanziari

Il comma 4 sospende l'applicazione del decreto per diciotto mesi per le partecipate che abbiano deliberato la quotazione e comunicato la delibera alla Corte dei conti prima dell'entrata in vigore del decreto. Se entro i diciotto mesi la società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione, l'esenzione continua fino alla conclusione del procedimento. Il comma 5 (e il comma 5-bis) prevede una sospensione analoga (dodici mesi) per le società che avessero adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari non azionari quotati entro il 30 giugno 2016: l'esenzione si prolunga se il procedimento di quotazione si conclude entro il termine e vale anche per proroghe o nuove emissioni «in sostanziale continuità».

Le altre disposizioni transitorie speciali

I commi successivi contengono ulteriori regole transitorie: l'adeguamento alle norme sull'organo di controllo nelle S.r.l. entro il 31 luglio 2017 (comma 10); il rinvio della razionalizzazione periodica al 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (comma 11); il trasferimento delle partecipazioni delle altre amministrazioni statali al MEF entro il 31 ottobre 2016 (comma 12); l'esclusione dal decreto delle società destinatarie di misure antimafia (comma 12-bis); le deroghe speciali per spin-off universitari (comma 12-ter e 12-quater); la deroga per le case da gioco (comma 12-sexies).

Casi pratici

Caso 1: Un comune che mantiene la partecipazione in una banca quotata acquisita nel 2013

Il Comune di Alfa ha acquisito nel 2013 lo 0,8% di Banca Beta S.p.A. (quotata in borsa) per ragioni storiche legate allo sviluppo del territorio. Al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, questa partecipazione non rientrava nelle finalità dell'art. 4 (la banca non è un SIG, né un'opera pubblica). Il comma 3 dell'art. 26 consente al comune di mantenerla, poiché detenuta al 31 dicembre 2015. L'ufficio legale include la partecipazione nel piano di razionalizzazione annuale come «mantenuta ai sensi dell'art. 26 comma 3», evitando l'alienazione forzata.

Caso 2: Una partecipata che deve adeguare lo statuto entro il 31 luglio 2017

Gamma Servizi S.r.l., costituita nel 2012 con un consiglio di amministrazione a cinque componenti e un vicepresidente con compenso aggiuntivo, deve adeguare lo statuto al decreto Madia entro il 31 luglio 2017. L'assemblea straordinaria delibera: riduzione del CdA a tre componenti (motivata), eliminazione della carica di vicepresidente come definita dall'art. 11 comma 9 lett. b), aggiornamento del regime dei compensi entro il tetto del decreto. Il notaio redige l'atto di modifica statutaria, che viene depositato nel registro delle imprese entro il termine.

Caso 3: Una società di sviluppo regionale che gestisce fondi UE e invoca l'esenzione dall'art. 4

FINSR S.p.A., partecipata al 100% da una regione del Sud, ha come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi strutturali europei (FESR e FSE) per conto della regione. Il responsabile legale verifica che l'art. 26 comma 2 seconda parte esenta dall'art. 4 le «società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni». FINSR rientra perfettamente nella fattispecie: la partecipazione regionale è esentata dall'obbligo di conformità alle finalità dell'art. 4, e la regione non deve procedere all'alienazione nel piano di razionalizzazione.

Domande frequenti

Le partecipazioni in società quotate detenute dal 2010 possono essere mantenute all'infinito?

Il comma 3 consente il mantenimento delle partecipazioni in quotate «detenute al 31 dicembre 2015» senza ulteriori termini. Non vi è un limite temporale all'esenzione. Tuttavia, la PA deve comunque verificare che la partecipazione rientri nella nozione di «società quotata» ex art. 2 lett. p) e che non siano intervenuti successivi obblighi di alienazione per altre ragioni.

Cosa prevedeva l'allegato A del decreto Madia per le società esentate dall'art. 4?

L'allegato A elencava alcune società specifiche alle quali non si applicava l'art. 4: si trattava di enti con caratteristiche particolari (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le sue controllate strategiche, alcune SGR pubbliche). L'elenco era chiuso e non suscettibile di interpretazione estensiva. Per tutte le altre società, l'esenzione poteva essere conseguita solo con DPCM motivato ai sensi dell'art. 4 comma 9.

I termini di adeguamento degli statuti sono prorogabili?

Il decreto non prevedeva proroghe automatiche, ma nella prassi i termini sono stati oggetto di interpretazioni flessibili in assenza di sanzioni immediate. La mancata adeguamento degli statuti non comportava la nullità della società, ma esponeva l'ente e la partecipata a segnalazioni alla Corte dei conti e alla struttura MEF, con possibile avvio di procedimenti di verifica.

Le case da gioco pubbliche sono escluse dal decreto?

Sì, in base al comma 12-sexies. In deroga all'art. 4, le PA possono acquisire o mantenere partecipazioni in società già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco alla data di entrata in vigore del decreto. Per queste società, i criteri di razionalizzazione delle lettere a) ed e) dell'art. 20 comma 2 non si applicano, e le norme sull'intervento finanziario del socio (art. 14 comma 5) si applicano solo a partire dal 31 maggio 2018.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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