Testo dell'articoloVigente
Art. 83 Reg. (UE) 2022/2065 – Atti di esecuzione relativi all’intervento della Commissione
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:
a) il procedimento a norma degli articoli 69 e 72;
b) le audizioni previste dall'articolo 79;
c) la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 79.
Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il ruolo degli atti di esecuzione nel sistema di enforcement DSA
L'articolo 83 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione per disciplinare le modalità pratiche dell'intervento diretto della Commissione stessa nei procedimenti di enforcement contro le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE). Si tratta di un'applicazione del principio di delegazione normativa tipica del diritto dell'Unione: il regolamento fissa le regole sostanziali e i principi procedurali di base, mentre la Commissione - attraverso atti di esecuzione soggetti a procedure di comitato - può definire le modalità operative di dettaglio.
Questo meccanismo consente al sistema di enforcement di adattarsi alle specificità dei singoli procedimenti senza richiedere ogni volta una modifica del testo regolamentare, garantendo al contempo trasparenza e partecipazione attraverso la consultazione pubblica obbligatoria prevista dall'articolo 83 stesso.
L'ambito materiale degli atti di esecuzione
L'articolo 83 definisce tassativamente le tre aree in cui la Commissione può intervenire con atti di esecuzione:
La procedura di adozione: la consultazione pubblica preliminare
L'articolo 83 impone un passaggio procedurale importante prima dell'adozione di qualsiasi atto: la Commissione deve pubblicare un progetto degli atti che intende adottare e invitare «tutte le parti interessate» a presentare osservazioni entro un termine non inferiore a un mese. Questo obbligo di consultazione pubblica persegue una pluralità di obiettivi:
La procedura consultiva ex articolo 88
Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 83 sono adottati secondo la procedura consultiva prevista dall'articolo 88 DSA. Quest'ultima rimanda al Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento comitologia»), che distingue tra procedura consultiva, procedura d'esame e atti di esecuzione immediatamente applicabili. La procedura consultiva prevede che la Commissione trasmetta il progetto di atto a un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, che esprime un parere. La Commissione «tiene nella massima considerazione» il parere del comitato ma non è obbligata a seguirlo: conserva la facoltà di adottare l'atto anche in presenza di un parere sfavorevole, diversamente da quanto avviene nella più vincolante procedura d'esame.
Il raccordo con il sistema di vigilanza delle VLOP/VLOSE
Gli atti di esecuzione ex articolo 83 si applicano esclusivamente ai procedimenti della Commissione contro VLOP e VLOSE - non ai procedimenti condotti dai coordinatori nazionali dei servizi digitali contro i prestatori di minori dimensioni. Per i prestatori diversi da VLOP/VLOSE, le modalità procedurali sono disciplinate dalla normativa nazionale di attuazione del DSA e dalle procedure amministrative dei singoli coordinatori. Questo crea una dualità di regimi procedurali che riflette la struttura asimmetrica del sistema di vigilanza DSA: un regime unitario europeo per i giganti del digitale, supervisionato dalla Commissione, e un regime nazionale per gli operatori di minori dimensioni.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa sono gli atti di esecuzione previsti dall'articolo 83 DSA?
Sono atti adottati dalla Commissione per disciplinare le modalità pratiche operative dei procedimenti di enforcement contro VLOP e VLOSE. Non modificano le regole sostanziali del DSA ma definiscono i dettagli procedurali: come si svolgono le audizioni, come vengono notificati gli atti, come si gestisce la divulgazione di informazioni riservate.
Chi può presentare osservazioni sul progetto di atto di esecuzione?
'Tutte le parti interessate', secondo il testo dell'articolo 83. Il termine non è definito in modo restrittivo: possono partecipare non solo le VLOP/VLOSE ma anche organizzazioni della società civile, esperti legali, associazioni di categoria e qualsiasi soggetto che abbia un interesse nell'enforcement del DSA.
Qual è il termine minimo per presentare osservazioni sul progetto di atto?
Un mese dalla pubblicazione del progetto. Si tratta di un termine minimo: la Commissione può fissare un periodo più lungo in caso di atti particolarmente complessi o di rilevante impatto sul settore.
La procedura consultiva ex articolo 88 vincola la Commissione?
No. Nella procedura consultiva la Commissione 'tiene nella massima considerazione' il parere del comitato di rappresentanti degli Stati membri ma non è obbligata a seguirlo. Può adottare l'atto anche in caso di parere sfavorevole, diversamente da quanto avviene nella procedura d'esame.
Gli atti di esecuzione ex articolo 83 si applicano anche ai procedimenti dei coordinatori nazionali?
No. Si applicano esclusivamente ai procedimenti condotti dalla Commissione nei confronti di VLOP e VLOSE. Le modalità procedurali per i procedimenti nazionali sono disciplinate dalla normativa di attuazione del DSA in ciascuno Stato membro.