Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 81 Reg. (UE) 2022/2065 – Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora irrogata.

In sintesi

  • La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita la competenza giurisdizionale anche di merito sui ricorsi presentati contro le decisioni della Commissione che irrogano sanzioni pecuniarie o penalità di mora nel quadro del DSA.
  • La Corte può annullare, ridurre o aumentare la sanzione o la penalità, esercitando un controllo pieno che va oltre il mero sindacato di legittimità.
  • La base giuridica è l'articolo 261 TFUE, che consente al legislatore dell'Unione di attribuire alla Corte competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni previste dai regolamenti.
Indice dei contenuti

La competenza di merito della Corte di giustizia nel sistema sanzionatorio DSA

L'articolo 81 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) introduce una clausola di competenza giurisdizionale di merito a favore della Corte di giustizia dell'Unione europea, fondandosi sull'articolo 261 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questa disposizione ha una portata tecnica precisa ma di grande rilievo pratico per i fornitori di VLOP e VLOSE che intendano contestare le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora irrogate dalla Commissione nell'ambito del sistema di enforcement del capo IV del DSA.

Nel diritto dell'Unione europea, la Corte di giustizia esercita ordinariamente un controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni: può annullare o ridurre le decisioni illegittime, ma non può sostituire la propria valutazione di merito a quella della Commissione. L'articolo 261 TFUE consente però al legislatore dell'Unione di prevedere deroghe a questo principio, attribuendo alla Corte una «competenza giurisdizionale anche di merito» - corrispondente al concetto di «full jurisdiction» della Corte europea dei diritti dell'uomo - per le decisioni in materia di ammende e penalità.

Il sistema sanzionatorio del DSA: struttura e tipi di sanzioni

Per comprendere la portata dell'articolo 81, è necessario collocare la norma nel contesto del sistema sanzionatorio del DSA. L'articolo 74 prevede sanzioni pecuniarie per le violazioni degli obblighi del regolamento da parte dei fornitori di VLOP e VLOSE, commisurate a una percentuale del fatturato mondiale annuo. L'articolo 76 disciplina le penalità di mora, irrogabili per costringere il destinatario ad adempiere a obblighi o decisioni della Commissione nel corso di indagini. Entrambi questi strumenti sono nelle mani esclusive della Commissione nella fase dell'enforcement primario.

Le decisioni della Commissione che irrogano sanzioni ai sensi degli articoli 74 e 76 sono atti amministrativi dell'Unione e possono essere impugnate dinanzi ai giudici dell'Unione. L'articolo 81 stabilisce che per questi ricorsi la Corte di giustizia dispone della competenza anche di merito.

Cosa significa «anche di merito» in pratica

La competenza «anche di merito» si distingue dal sindacato di legittimità in un punto cruciale: la Corte non si limita a verificare se la Commissione abbia violato il diritto nell'adottare la decisione (error in procedendo o error in iudicando), ma può autonomamente rideterminare l'ammontare della sanzione. Concretamente, la Corte può:

- annullare integralmente la decisione sanzionatoria, se la violazione non sussiste o la procedura è inficiata;

- ridurre la sanzione, se la ritiene sproporzionata rispetto alla gravità della violazione, alla quota di mercato del fornitore, alle circostanze attenuanti o all'impatto effettivo del comportamento illecito;

- aumentare la sanzione, se la ritiene insufficiente rispetto alla gravità della violazione accertata e alle circostanze del caso.

Il potere di aumentare la sanzione - pur teoricamente previsto dall'art. 261 TFUE - è raramente esercitato nella prassi della Corte in materia di concorrenza, e ci si attende che lo stesso approccio prudenziale si ripeta nel contesto DSA. Tuttavia, la sua esistenza sul piano formale costituisce un deterrente contro ricorsi puramente dilatori.

Il parallelismo con il diritto della concorrenza

L'articolo 81 DSA riproduce quasi letteralmente l'articolo 31 del Regolamento (CE) 1/2003 in materia di concorrenza. La giurisprudenza sviluppatasi in quel contesto è pertanto di grande rilevanza interpretativa per il DSA. La Corte di giustizia ha tradizionalmente esercitato la propria competenza di merito con un approccio «restrained»: tende a ridurre sanzioni manifestamente sproporzionate, ma raramente sostituisce interamente la propria valutazione alla quella della Commissione. Questo approccio bilancia l'effettività del controllo giurisdizionale con il rispetto del margine di discrezionalità tecnica dell'autorità di enforcement.

Coordinamento con il Tribunale dell'Unione europea

In base all'assetto istituzionale attuale, la competenza in primo grado per i ricorsi di annullamento contro gli atti della Commissione spetta al Tribunale dell'Unione europea (art. 256 TFUE), con possibilità di impugnazione in secondo grado dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto. L'articolo 81 DSA, richiamando la Corte di giustizia, si inserisce in questo sistema: la competenza di merito è esercitata nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali previsti dal Trattato, che di norma vedono il Tribunale come giudice di primo grado. La Corte di giustizia interviene in sede di impugnazione, dove la competenza di merito per le sanzioni è esercitata secondo le regole dello Statuto della Corte.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa significa che la Corte ha competenza "anche di merito" sulle sanzioni DSA?

Significa che la Corte non si limita a verificare la legittimità formale della decisione della Commissione, ma può autonomamente rideterminare l'ammontare della sanzione o della penalità di mora: può annullarla, ridurla o aumentarla in base alla sua valutazione della proporzionalità e della gravità della violazione.

Qual è la base giuridica della competenza di merito della Corte per le sanzioni DSA?

L'art. 81 DSA si fonda sull'art. 261 TFUE, che consente al legislatore dell'Unione di attribuire alla Corte di giustizia la competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni previste dai regolamenti. Il meccanismo è lo stesso già applicato nel diritto della concorrenza.

Chi decide in primo grado sui ricorsi contro le sanzioni della Commissione nel DSA?

In base all'assetto istituzionale dell'Unione (art. 256 TFUE), i ricorsi di annullamento contro atti della Commissione sono proposti in primo grado al Tribunale dell'Unione europea. La Corte di giustizia interviene in sede di impugnazione per i motivi di diritto, esercitando la competenza di merito nell'ambito di tale sistema.

La Corte può aumentare la sanzione irrogata dalla Commissione?

In teoria sì: l'art. 261 TFUE e l'art. 81 DSA prevedono la facoltà di ridurre o aumentare la sanzione. Nella prassi della Corte in materia di concorrenza (norma di riferimento parallela), l'aumento è rarissimo. Ci si attende lo stesso approccio prudenziale nel contesto DSA.

L'art. 81 DSA si applica anche alle sanzioni irrogate dai coordinatori nazionali?

No. L'art. 81 DSA si applica alle decisioni della Commissione europea che irrogano sanzioni ai fornitori di VLOP e VLOSE. Le sanzioni irrogate dai coordinatori nazionali dei servizi digitali nei confronti dei prestatori di minori dimensioni sono soggette al controllo dei giudici nazionali, secondo le regole processuali di ciascuno Stato membro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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