Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 — Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

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Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 — Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b) da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

a) dura il termine consentito per il pagamento;

b) l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.

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