- Le società a controllo pubblico possono quotarsi in mercati regolamentati previo atto deliberativo adottato nelle forme dell'art. 7 comma 1, che deve contenere un programma sul mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico.
- L'atto deliberativo per la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le stesse modalità (art. 7 comma 1).
- Le società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali per legge, possono quotarsi in mercati regolamentati ferma la disciplina speciale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 18 D.Lgs. 175/2016 — Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. L’atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.
2. L’atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1.
3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 18 D.Lgs. 504/1995 — Poteri e controlli
- Articolo 18 L. 184/1983: Trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità
- Art. 18 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione dei documenti
- Art. 18 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 18 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo
- Art. 18 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
Commento
La quotazione come strumento di privatizzazione progressiva
L'articolo 18 del D.Lgs. 175/2016 disciplina la quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico. La quotazione è uno strumento di grande rilevanza strategica: consente all'ente pubblico di raccogliere capitale privato attraverso il mercato, riduce la pressione sulla finanza pubblica, apre la società al monitoraggio del mercato e degli investitori istituzionali, e può essere il primo passo verso una progressiva privatizzazione del controllo. Il decreto Madia ne regola le condizioni procedurali e sostanziali, sottoponendo la decisione allo stesso rigore previsto per la costituzione di nuove partecipate.
Il procedimento deliberativo per la quotazione
Il comma 1 prevede che le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possano quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati «a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'art. 5 comma 1» (motivazione analitica) «secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 1» (DPCM per le statali, provvedimento regionale, delibera consiliare per i comuni). La sottoposizione alla motivazione analitica è rilevante: l'ente non può quotare la propria partecipata senza dimostrare le ragioni della scelta e la sua compatibilità con l'interesse pubblico. La delibera deve contenere — elemento essenziale — un «programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata». Questo programma è fondamentale: la quotazione non è una scelta neutra, ma impegna l'ente a decidere se e in che tempi intende cedere il controllo. Il programma è un vincolo di trasparenza: una volta quotata la società, gli investitori privati devono sapere se lo Stato intende restare azionista di controllo o se prevede di dismettere gradualmente.
La delibera per la richiesta di ammissione
Il comma 2 prevede una seconda delibera, distinta dalla prima: quella che autorizza concretamente la richiesta di ammissione alla quotazione alla borsa valori. Anche questa è adottata nelle forme dell'art. 7 comma 1. I due atti sono distinti perché la decisione «strategica» di voler quotare la società (comma 1) precede di norma la decisione «operativa» di formalizzare la domanda alla borsa (comma 2): tra i due momenti possono intercorrere mesi di preparazione (revisione dello statuto, nomina dei consulenti, predisposizione del prospetto informativo, road show con gli investitori).
La disciplina speciale per le quotate singolarmente individuate
Il comma 3 fa salva la possibilità di quotazione di società a partecipazione pubblica «singolarmente individuate» soggette a regimi speciali di legge. Si tratta delle grandi privatizzazioni storiche — come ENI, Enel, Finmeccanica (ora Leonardo), Fincantieri, Poste Italiane — che sono state quotate in base a leggi speciali e a provvedimenti specifici, e che continuano a essere disciplinate da tali norme anche dopo il D.Lgs. 175/2016. L'art. 1 comma 4 del decreto fa salve le discipline speciali, e l'art. 18 comma 3 ne ribadisce il rispetto in materia di quotazione.
Casi pratici
Caso 1: Una regione che vuole quotare la propria multiutility
La Regione Beta controlla al 51% Beta Utilities S.p.A., multiutility che gestisce acqua, rifiuti e teleriscaldamento in un'area metropolitana. La giunta regionale delibera di avviare un processo di quotazione in borsa per raccogliere capitali e ridurre l'esposizione finanziaria regionale. L'atto deliberativo, adottato nelle forme dell'art. 7 comma 1, contiene la motivazione analitica (strategia di sviluppo della società, apertura al capitale privato per finanziare gli investimenti) e il programma sull'assetto proprietario: la regione si impegna a mantenere il controllo per almeno cinque anni post-quotazione, poi valuterà ulteriori dismissioni. La delibera è trasmessa alla Corte dei conti e alla struttura MEF.
Caso 2: Il MEF che autorizza la richiesta di ammissione alla quotazione di una società statale
Il Ministero dell'economia, che controlla al 100% Alfa Servizi S.p.A. (azienda di servizi informatici per le PA), delibera con DPCM il processo di quotazione parziale, mantenendo il 60% del capitale. Successivamente, con un secondo DPCM ex art. 18 comma 2, autorizza la presentazione della domanda di ammissione a Borsa Italiana S.p.A. Il prospetto informativo è predisposto con l'assistenza di advisor finanziari e banche d'investimento; il road show è completato con successo e la società è ammessa al segmento principale del mercato. Il MEF cede il 40% attraverso un'offerta pubblica di vendita (OPV).
Caso 3: Una società quotata soggetta a regime speciale che aggiorna il programma di privatizzazione
Tizio Energia S.p.A., partecipata al 30,1% dal MEF in base a una legge speciale di privatizzazione, intende aggiornare il programma sull'assetto proprietario. Il regime speciale (legge specifica di privatizzazione) prevede la golden share del MEF su alcune delibere strategiche (modifiche statutarie, operazioni straordinarie). Il MEF aggiorna il programma — che prevede ora la riduzione della quota al 20% entro tre anni tramite ulteriori OPV — con DPCM motivato. Il programma è comunicato alle Camere e alla struttura MEF per il monitoraggio.
Domande frequenti
Una delibera di giunta può autorizzare la quotazione di una partecipata comunale?
No. Il comma 1 rinvia alle modalità dell'art. 7 comma 1, che per le partecipazioni comunali attribuisce la competenza al consiglio comunale. La quotazione è una decisione di indirizzo politico fondamentale, che modifica strutturalmente l'assetto proprietario della partecipata, e richiede il pronunciamento dell'organo elettivo di indirizzo.
Cosa deve contenere il «programma sull'assetto proprietario» richiesto dal comma 1?
Il programma deve indicare se l'ente intende mantenere il controllo sulla società quotata o se prevede di dismettere progressivamente le proprie quote. Non è richiesta una decisione irrevocabile, ma deve essere espressa una direzione strategica chiara, con tempi e modalità orientativi della dismissione o del mantenimento. Il programma è uno strumento di trasparenza verso il mercato e gli investitori.
Le società quotate devono rispettare il decreto Madia?
Solo le disposizioni che lo prevedono espressamente (art. 1 comma 5). Alcune norme specifiche si applicano: ad esempio, l'art. 9 commi 7-9 sulla gestione delle partecipazioni, l'art. 18 sulla quotazione, l'art. 26 comma 3 sul mantenimento delle partecipazioni in quotate al 31 dicembre 2015. La disciplina di corporate governance delle quotate è principalmente governata dal TUF e dai regolamenti della Consob.
Se dopo la quotazione l'ente scende sotto il 50% del capitale, perde il controllo pubblico?
Non necessariamente. Il controllo pubblico non si perde automaticamente al di sotto del 50%: se lo statuto prevede diritti speciali (golden share, diritto di veto su materie strategiche), oppure se i patti parasociali garantiscono l'influenza determinante, l'ente può mantenere il controllo con una quota anche minoritaria. La questione deve essere verificata caso per caso in base alla definizione di «controllo» dell'art. 2 lett. b) del decreto.
Vedi anche