Testo dell'articoloVigente
Art. 43 Reg. (UE) 2022/2065 – Contributo per le attività di vigilanza
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La Commissione addebita ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi un contributo annuale per le attività di vigilanza al momento della loro designazione a norma dell'articolo 33.
2. L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza copre i costi stimati sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma del presente regolamento, in particolare i costi relativi alla designazione a norma dell'articolo 33, all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento della banca dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, e al sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, alle segnalazioni ai sensi dell'articolo 59, al sostegno del comitato a norma dell'articolo 62 e ai compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 56 e del capo IV, sezione 4.
3. Ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi è addebitato un contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun servizio per il quale sono stati designati a norma dell'articolo 33. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano l'importo del contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione applica la metodologia stabilita nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo e rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.
4. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 87 che stabiliscano la metodologia e le procedure dettagliate per:
a) la determinazione dei costi stimati di cui al paragrafo 2;
b) la determinazione dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);
c) la determinazione del limite massimo globale di cui al paragrafo 5, lettera c); e
d) le necessarie modalità per l'effettuazione dei pagamenti.
Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
5. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 e l'atto delegato di cui al paragrafo 4 rispettano i seguenti principi:
a) la stima dell'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza tiene conto dei costi sostenuti nell'anno precedente;
b) il contributo annuale per le attività di vigilanza è proporzionato al numero medio mensile di destinatari attivi nell'Unione di ciascuna piattaforma online di dimensioni molto grandi o di ciascun motore di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33;
c) l'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di un dato fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi non supera in ogni caso lo 0,05 % del suo reddito netto annuo a livello mondiale nell'esercizio finanziario precedente.
6. I singoli contributi annuali per le attività di vigilanza a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 41 ) .
7. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'importo complessivo dei costi sostenuti per l'esecuzione dei compiti di cui al presente regolamento e all'importo totale dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza applicati nell'anno precedente.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il finanziamento della vigilanza sulle VLOP e VLOSE: la logica del contributo
L'articolo 43 del DSA introduce un meccanismo di finanziamento specifico per le attività di vigilanza che la Commissione europea svolge nei confronti dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE). Si tratta di un meccanismo innovativo nel panorama della regolazione digitale europea: anziché finanziare la vigilanza esclusivamente con il bilancio generale dell'Unione, il DSA adotta il principio per cui i soggetti vigilati contribuiscono direttamente al costo della vigilanza che li riguarda.
Questo approccio non è privo di precedenti nel diritto UE: meccanismi analoghi esistono nel settore finanziario (contributi alle Autorità di vigilanza europee come ESMA, EBA, EIOPA) e nel settore farmaceutico (contributi all'EMA). La trasposizione al settore dei servizi digitali è però particolarmente significativa, perché riconosce che le VLOP e le VLOSE - con la loro capacità di raggiungere decine o centinaia di milioni di utenti nell'Unione - richiedono un'attività di sorveglianza specializzata, tecnica e continua che non può essere sostenuta senza risorse dedicate.
Chi è tenuto a pagare: VLOP e VLOSE designate
L'obbligo di contributo sorge al momento della designazione come VLOP o VLOSE ai sensi dell'articolo 33 del DSA. La designazione avviene quando la Commissione accerta che un fornitore ha raggiunto la soglia di 45 milioni di destinatari attivi mensili nell'Unione (pari all'incirca al 10% della popolazione UE) e adotta una decisione formale in tal senso. Dal momento della designazione, il fornitore è soggetto non solo agli obblighi rafforzati della Sezione 5 del Capo III, ma anche al contributo annuale di cui all'articolo 43.
Il contributo è dovuto per ciascun servizio per il quale il fornitore è stato designato: una stessa società che gestisce sia una piattaforma social designata VLOP sia un motore di ricerca designato VLOSE deve versare un contributo separato per ciascuno dei due servizi.
A cosa serve il contributo: le attività finanziate
Il paragrafo 2 dell'articolo 43 elenca tassativamente le categorie di costi coperte dal contributo:
L'elenco riflette la struttura della vigilanza nel DSA: non è un'imposta generale, ma un contributo finalizzato, destinato a finanziare attività specificamente connesse all'ecosistema VLOP/VLOSE. I costi relativi alla vigilanza sulle piattaforme più piccole, svolta dai coordinatori nazionali, non rientrano nel perimetro.
Come si determina l'importo: atti delegati e principi di proporzionalità
Il sistema di determinazione dell'importo del contributo è articolato su due livelli di atti della Commissione. Il primo livello è costituito dagli atti delegati (previsti dall'art. 43, par. 4), che stabiliscono la metodologia e le procedure dettagliate per: calcolare i costi stimati della vigilanza; determinare i singoli contributi in proporzione alle dimensioni; fissare il limite massimo globale del contributo. Il secondo livello è costituito dagli atti di esecuzione (par. 3), che fissano l'importo specifico del contributo per ciascun fornitore designato nell'anno in questione, sulla base della metodologia definita dall'atto delegato.
La distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione riflette la struttura istituzionale dell'Unione: gli atti delegati integrano o modificano elementi non essenziali dell'atto legislativo e sono soggetti a controllo del Parlamento e del Consiglio; gli atti di esecuzione implementano disposizioni uniformi e sono soggetti alla procedura dei comitati (comitologia). Il ricorso alla procedura consultiva per gli atti di esecuzione (par. 3, ultimo comma) riflette la natura tecnica di questa determinazione.
I principi che vincolano la Commissione nel fissare il contributo
Il paragrafo 5 enuncia i tre principi fondamentali che devono presiedere alla determinazione del contributo:
Va sottolineato che la norma parla di «reddito netto annuo a livello mondiale», non di fatturato: il riferimento al reddito netto (e non al fatturato lordo, come avviene invece per le sanzioni massime del DSA, calcolate sul fatturato) è una scelta tecnica deliberata, volta a commisurate il contributo alla effettiva capacità contributiva del fornitore.
Il contributo come entrata a destinazione specifica: implicazioni per il bilancio UE
Il paragrafo 6 qualifica il contributo come «entrata con destinazione specifica esterna» ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del Regolamento finanziario dell'Unione (Reg. UE, Euratom, 2018/1046). Questa qualificazione è tecnicamente rilevante: le entrate a destinazione specifica esterna non confluiscono nel bilancio generale come entrate generali, ma sono vincolate al finanziamento delle spese specifiche per cui sono state raccolte. Ciò garantisce che i contributi delle VLOP e VLOSE siano effettivamente utilizzati per la vigilanza su di esse, e non redistribuiti ad altre voci di bilancio.
La rendicontazione annuale al Parlamento e al Consiglio
Il paragrafo 7 impone alla Commissione di riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sia sull'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'esecuzione dei compiti di vigilanza, sia sull'importo totale dei contributi riscossi nell'anno precedente. Questo obbligo di rendicontazione pubblica serve a garantire la trasparenza del meccanismo e a prevenire che il sistema di contributi diventi una fonte di entrate eccessive rispetto ai costi effettivi di vigilanza. Il Parlamento ha così uno strumento di controllo democratico sull'efficienza e sulla proporzionalità delle risorse destinate alla vigilanza digitale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Tutte le piattaforme online devono pagare il contributo di vigilanza previsto dall'articolo 43?
No. Il contributo è dovuto esclusivamente dai fornitori designati come VLOP (piattaforme di dimensioni molto grandi) o VLOSE (motori di ricerca di dimensioni molto grandi) ai sensi dell'articolo 33 del DSA, ovvero quelli che superano la soglia di 45 milioni di destinatari attivi mensili nell'Unione e che ricevono una formale decisione di designazione da parte della Commissione.
Come si calcola l'importo del contributo?
L'importo viene determinato con atti di esecuzione della Commissione, sulla base di una metodologia fissata in atti delegati. Il contributo è proporzionale al numero medio mensile di destinatari attivi nell'UE di ciascun servizio designato, e in ogni caso non può superare lo 0,05% del reddito netto annuo mondiale del fornitore nell'esercizio finanziario precedente.
Se gestisco sia una VLOP che una VLOSE, devo pagare un solo contributo o due?
Due contributi distinti. L'articolo 43, paragrafo 3, prevede espressamente che ai fornitori sia addebitato un contributo per ciascun servizio per il quale sono stati designati. Ogni designazione dà origine a un contributo separato, calcolato in proporzione agli utenti attivi di quel servizio specifico.
I fondi raccolti tramite il contributo possono essere usati per qualsiasi spesa della Commissione?
No. Il paragrafo 6 qualifica il contributo come 'entrata con destinazione specifica esterna' ai sensi del Regolamento finanziario UE: i fondi sono vincolati al finanziamento delle specifiche attività di vigilanza elencate al paragrafo 2 (designazione, banca dati pubblicitaria, sistema di condivisione informazioni, attività di vigilanza diretta). Non possono essere redistribuiti ad altre voci di bilancio generale.
Come posso controllare che il contributo versato sia proporzionato ai costi reali di vigilanza?
L'articolo 43, paragrafo 7, impone alla Commissione di riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sia sull'ammontare complessivo dei costi sostenuti per la vigilanza sia sull'importo totale dei contributi riscossi. Questa rendicontazione pubblica garantisce trasparenza e consente al Parlamento di esercitare il proprio controllo democratico sulla proporzionalità del meccanismo.