Art. 29 Reg. (UE) 2022/2065 — Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE. La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.
Stesso numero, altri codici
- Art. 29 D.Lgs. 504/1995 — Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita
- Articolo 29 L. 184/1983: Adozione internazionale e Convenzione dell'Aja
- Art. 29 Reg. (UE) 2024/1689 — Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità
- Art. 29 Cod. Amb. — (Sistema sanzionatorio)
- Art. 29 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di integrazione salariale
- Art. 29 D.Lgs. 159/2011 — Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale