Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 93 Reg. (UE) 2024/1689 – Potere di richiedere misure

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. Se necessario e opportuno, la Commissione può chiedere ai fornitori di:

a) adottare misure adeguate per adempiere gli obblighi di cui agli articoli 53 e 54;

b) attuare misure di attenuazione se la valutazione effettuata conformemente all'articolo 92 ha suscitato un timore serio e comprovato di un rischio sistemico a livello dell'Unione;

c) limitare la messa a disposizione sul mercato, ritirare o richiamare il modello.

2. Prima di richiedere una misura, l'ufficio per l'IA può avviare un dialogo strutturato con il fornitore del modello di IA per finalità generali.

3. Se, durante il dialogo strutturato di cui al paragrafo 2, il fornitore del modello di IA per finalità generali con rischio sistemico si assume impegni relativi all'attuazione di misure di attenuazione per far fronte a un rischio sistemico a livello dell'Unione, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi di intervento.

In sintesi

  • La Commissione europea può richiedere ai fornitori di modelli GPAI con rischio sistemico di adottare misure per adempiere gli obblighi degli artt. 53-54, attuare misure di attenuazione del rischio sistemico o limitare/ritirare il modello dal mercato.
  • Prima di richiedere una misura, l'Ufficio per l'IA può avviare un dialogo strutturato con il fornitore, offrendo un canale di compliance collaborativa prima dell'intervento formale.
  • Se nel corso del dialogo strutturato il fornitore assume impegni volontari di attenuazione del rischio sistemico, la Commissione può renderli vincolanti con decisione formale e chiudere il procedimento.
  • Il potere di richiedere misure è attivato dall'art. 92 (valutazione dei modelli con rischio sistemico) e dalla constatazione di un «timore serio e comprovato» di rischio a livello dell'Unione.
Indice dei contenuti

Il potere di intervento della Commissione sui GPAI con rischio sistemico

L'articolo 93 del Regolamento (UE) 2024/1689 attribuisce alla Commissione europea un potere di intervento diretto nei confronti dei fornitori di modelli di IA per finalità generali (GPAI) che presentano rischio sistemico. È una delle disposizioni più rilevanti dell'intero capo dedicato ai GPAI (Capo V): mentre gli artt. 53 e 54 definiscono gli obblighi dei fornitori, l'art. 93 definisce cosa accade quando tali obblighi non sono rispettati o quando emerge un rischio che richiede misure immediate.

Il potere si attiva a seguito della valutazione condotta ai sensi dell'art. 92, che consente alla Commissione - anche tramite esperti indipendenti - di valutare la conformità e le capacità dei modelli GPAI con rischio sistemico. L'art. 93 è, in questo senso, il braccio esecutivo dell'art. 92.

Le tre tipologie di misure richiedibili

Il par. 1 elenca le misure che la Commissione può richiedere:

  • Adempimento degli obblighi degli artt. 53 e 54 (lett. a): l'art. 53 prevede gli obblighi generali dei fornitori GPAI (documentazione tecnica, rispetto del diritto d'autore, sintesi dei dati di addestramento, cooperazione con l'Ufficio per l'IA); l'art. 54 prevede obblighi aggiuntivi per i modelli con rischio sistemico (valutazione delle capacità avversariali, segnalazione degli incidenti, misure di cybersicurezza). Se il fornitore è inadempiente, la Commissione può richiedere l'adempimento coattivo.
  • Misure di attenuazione del rischio sistemico (lett. b): questa tipologia è attivata quando la valutazione dell'art. 92 ha fatto emergere un «timore serio e comprovato» di rischio sistemico. La formula è volutamente ampia: include misure tecniche (limitazione delle capacità del modello, introduzione di filtri, rafforzamento del monitoraggio), organizzative (potenziamento dei team di sicurezza, processi di testing avversariale) o commerciali (limitazione dell'accesso a determinate categorie di utenti).
  • Limitazione, ritiro o richiamo del modello (lett. c): la misura più drastica. La Commissione può richiedere al fornitore di limitare la disponibilità del modello, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo. Questa opzione è il pendant per i GPAI di quanto previsto per i sistemi ad alto rischio dall'art. 79 (misure correttive e restrittive). In assenza di cooperazione del fornitore, la Commissione può adottare misure ancora più incisive ai sensi del regolamento.

Il dialogo strutturato: compliance collaborativa prima dell'intervento formale

Il par. 2 prevede che, prima di richiedere formalmente una misura, l'Ufficio per l'IA possa avviare un «dialogo strutturato» con il fornitore del modello GPAI. Questo strumento - ispirato all'approccio cooperativo del Digital Services Act - mira a risolvere i problemi di conformità senza necessariamente ricorrere a decisioni formali coercitive.

Il dialogo strutturato è una fase procedurale distinta: ha carattere formale (non è una semplice consultazione informale), è documentato e può sfociare in impegni vincolanti. Per i fornitori, è un'opportunità per presentare le proprie misure di mitigazione esistenti, spiegare le scelte tecniche e negoziare soluzioni proporzionate. Per l'Ufficio per l'IA, è uno strumento per raccogliere informazioni tecniche approfondite prima di adottare misure coercitive.

Gli impegni vincolanti: la via consensuale

Il par. 3 introduce un meccanismo di chiusura negoziale: se nel corso del dialogo strutturato il fornitore di un modello GPAI con rischio sistemico «si assume impegni relativi all'attuazione di misure di attenuazione per far fronte a un rischio sistemico», la Commissione può - con decisione formale - rendere tali impegni giuridicamente vincolanti e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi di intervento.

Questo schema è simile alle decisioni di impegno previste dal diritto della concorrenza (art. 9 del Regolamento n. 1/2003): il fornitore propone misure, la Commissione le valuta e, se le ritiene adeguate, le rende obbligatorie con decisione. La chiusura del procedimento non equivale a un'assoluzione: se il fornitore non rispetta gli impegni, il procedimento può essere riaperto. Il meccanismo incentiva i fornitori a cooperare attivamente con l'Ufficio per l'IA fin dalle prime fasi della valutazione.

Coordinamento con le sanzioni

Il potere dell'art. 93 si cumula con il sistema sanzionatorio dell'art. 99. Se il fornitore non rispetta le misure richieste dalla Commissione, può essere soggetto a sanzioni pecuniarie. Per le violazioni degli obblighi dei fornitori GPAI con rischio sistemico, l'art. 99 prevede sanzioni significative, calibrate in percentuale del fatturato mondiale annuo. Le regole GPAI si applicano dal 2 agosto 2025.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'art. 93 si applica a tutti i fornitori di sistemi AI o solo ai GPAI?

Si applica esclusivamente ai fornitori di modelli GPAI (art. 3, n. 63). Il riferimento agli artt. 53 e 54 conferma che riguarda i modelli per finalità generali, non i sistemi di IA ad alto rischio in generale. I sistemi ad alto rischio sono soggetti a un diverso meccanismo di intervento delle autorità nazionali (artt. 79 e ss.).

Cosa si intende per 'timore serio e comprovato' di rischio sistemico?

La formula richiede che il rischio sia fondato su elementi concreti - non una mera preoccupazione teorica - e di portata tale da avere un impatto significativo sul mercato UE o su salute pubblica, sicurezza e diritti fondamentali (art. 3, n. 65). La valutazione preliminare dell'art. 92 serve proprio a fornire questa base fattuale.

Il dialogo strutturato è obbligatorio prima di richiedere misure?

No. Il par. 2 prevede che l'Ufficio per l'IA 'possa' avviare un dialogo strutturato, non che debba farlo. La Commissione può procedere direttamente con la richiesta di misure se le circostanze lo richiedono, ad esempio in caso di urgenza o rifiuto di cooperare.

Gli impegni assunti nel dialogo strutturato sono pubblicati?

La decisione della Commissione che rende gli impegni vincolanti è un atto formale soggetto alle regole di pubblicazione degli atti UE. I dettagli degli impegni tecnici possono però essere protetti da riservatezza ai sensi dell'art. 78, nella misura in cui contengono segreti commerciali.

Dal 2 agosto 2025, i fornitori GPAI con rischio sistemico devono già essere conformi all'art. 93?

L'art. 93 è una norma procedurale che attribuisce poteri alla Commissione: non è direttamente applicabile ai fornitori. Tuttavia, gli obblighi sostanziali degli artt. 53 e 54 - il cui inadempimento può attivare l'art. 93 - si applicano dal 2 agosto 2025. I fornitori devono quindi essere in regola con gli artt. 53-54 da quella data.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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